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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 27986/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36003-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Attivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (STUDIO I i '[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contradcorrente - avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'il/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 15 dicembre 2009 e pronunce conseguenziali;

2. la Corte territoriale si è pronunciata nella contumacia della società, dopo aver rilevato che l'atto di appello era stato notificato mediante PEC;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso del 27 novembre 2019 la società soccombente con unico motivo, illustrato da memoria; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA];

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto) di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] L il ricorso è inammissibile per decadenza dell'impugnazione proposta oltre il termine, previsto) dall'art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; irrilevante la circostanza che la sentenza d'appello sia stata pronunciata nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], atteso che non viene specificamente dedotta e provata la ricorrenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 327 c.p.c., ovvero sia che la parte contumace dimostri "di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui Ric. 2019 n. 36003 sez.

ML - ud. 11-05-2021 -2- all'art. 292"; al contrario la stessa parte ricorrente deduce alla pag. 4 del ricorso che la società non si costituiva nel giudizio di appello "per mero disguido"; inconferenti i richiami di precedenti di questa Corte che non si attagliano alla fattispecie; resta assorbita ogni questione relativa alla nullità della procura conferita per il ricorso per cassazione così come quella concernente l'inammissibilità della formulazione del motivo;

2. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. 1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 4.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 159/0 e accessori di legge, con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1.3, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'il maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

I ,uc -posito [OSCURATO:PERSONA] „.4.0 , , DEPOSiTg , • A e ' D1 'e.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36003-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Attivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (STUDIO I i '[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contradcorrente - avverso la sentenza n. 533/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'il/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 15 febbraio 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal 15 dicembre 2009 e pronunce conseguenziali; 2. la Corte territoriale si è pronunciata nella contumacia della società, dopo aver rilevato che l'atto di appello era stato notificato mediante PEC; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso del 27 novembre 2019 la società soccombente con unico motivo, illustrato da memoria; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto) di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] L il ricorso è inammissibile per decadenza dell'impugnazione proposta oltre il termine, previsto) dall'art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; irrilevante la circostanza che la sentenza d'appello sia stata pronunciata nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], atteso che non viene specificamente dedotta e provata la ricorrenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 327 c.p.c., ovvero sia che la parte contumace dimostri "di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui Ric. 2019 n. 36003 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- all'art. 292"; al contrario la stessa parte ricorrente deduce alla pag. 4 del ricorso che la società non si costituiva nel giudizio di appello "per mero disguido"; inconferenti i richiami di precedenti di questa Corte che non si attagliano alla fattispecie; resta assorbita ogni questione relativa alla nullità della procura conferita per il ricorso per cassazione così come quella concernente l'inammissibilità della formulazione del motivo; 2. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. 1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 4.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 159/0 e accessori di legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1.3, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale dell'il maggio 2021 [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I ,uc -posito [OSCURATO:PERSONA] „.4.0 , , DEPOSiTg , • A e ' D1 'e.,
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