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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 30552/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 8274-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2091/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2015 R.G.N. 2663/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 8274/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Lecce ha rigettato il ricorso dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], socia lavoratrice della società "[OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l." dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.01.2010, diretto a sentir riconoscere il proprio diritto all'indennità di disoccupazione involontaria; la Corte territoriale ha riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto alla predetta indennità, ritenendo irrilevante, in virtù del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali, il mancato versamento della contribuzione da parte della società datrice; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt.1 comma 1°, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, 24, commi 2° e 5°, della legge 24 giugno 1997, n. 196, 1, comma 3°, e 4, comma 3° della legge 3 aprile 2001, n. 142 e 1 del D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, tutti con riferimento agli artt. 37, comma 1°, e 40, n. 7, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni in legge 6 aprile 1936, n. 1155, vigenti ratione temporis, ed all'art. 15 disp.prel. al cod. civ."; sostiene che la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente applicato la disciplina generale disposta per le società cooperative, senza considerare che quelle svolgenti una delle attività incluse nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970 (cd. cooperative di lavoro), godono di una disciplina speciale, per la quale è esclusa l'estensione ai soci lavoratori dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; che il mutamento di regime, segnato dall'introduzione, da parte dell'art.38, co.2 della

I. n.92 del 2012, dell'obbligo di corrispondere l'indennità di disoccupazione anche ai soci dipendenti di cooperative di lavoro costituirebbe la definitiva conferma dell'esclusione di tale obbligo nel regime precedente alla sua emanazione; il motivo merita accoglimento; questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul tema con la recente Cass. n. 24693 del 2021, ove si è affermato, sulla base di una ricostruzione della normativa ratione temporis applicabile, che l'esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n.602 (pulizia, facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012, comporta l'insussistenza dell'obbligo di erogare l'indennità e della correlativa obbligazione contributiva; il principio si attaglia alla fattispecie in esame, ove si controverte di un periodo anteriore all'emanazione della

I. n. 92 del 2012; tale provvedimento normativo ha modificato la precedente disciplina in materia, riconoscendo, a far data dalla sua entrata in vigore, anche in capo ai soci lavoratori di cooperative di servizi il diritto a beneficiare dell'ASPI in caso di disoccupazione; in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, disponendo il rigetto dell'originaria domanda; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, stante la recente sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda.

Compensa le spese.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 8274-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] CAVOURpresso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2091/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/09/2015 R.G.N. 2663/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8274/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Lecce ha rigettato il ricorso dell'INPS avverso la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], socia lavoratrice della società "[OSCURATO:PERSONA] coop. a r.l." dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 19.01.2010, diretto a sentir riconoscere il proprio diritto all'indennità di disoccupazione involontaria; la Corte territoriale ha riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto alla predetta indennità, ritenendo irrilevante, in virtù del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali, il mancato versamento della contribuzione da parte della società datrice; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt.1 comma 1°, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, 24, commi 2° e 5°, della legge 24 giugno 1997, n. 196, 1, comma 3°, e 4, comma 3° della legge 3 aprile 2001, n. 142 e 1 del D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, tutti con riferimento agli artt. 37, comma 1°, e 40, n. 7, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni in legge 6 aprile 1936, n. 1155, vigenti ratione temporis, ed all'art. 15 disp.prel. al cod. civ."; sostiene che la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente applicato la disciplina generale disposta per le società cooperative, senza considerare che quelle svolgenti una delle attività incluse nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970 (cd. cooperative di lavoro), godono di una disciplina speciale, per la quale è esclusa l'estensione ai soci lavoratori dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; che il mutamento di regime, segnato dall'introduzione, da parte dell'art.38, co.2 della I. n.92 del 2012, dell'obbligo di corrispondere l'indennità di disoccupazione anche ai soci dipendenti di cooperative di lavoro costituirebbe la definitiva conferma dell'esclusione di tale obbligo nel regime precedente alla sua emanazione; il motivo merita accoglimento; questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sul tema con la recente Cass. n. 24693 del 2021, ove si è affermato, sulla base di una ricostruzione della normativa ratione temporis applicabile, che l'esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n.602 (pulizia, facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012, comporta l'insussistenza dell'obbligo di erogare l'indennità e della correlativa obbligazione contributiva; il principio si attaglia alla fattispecie in esame, ove si controverte di un periodo anteriore all'emanazione della I. n. 92 del 2012; tale provvedimento normativo ha modificato la precedente disciplina in materia, riconoscendo, a far data dalla sua entrata in vigore, anche in capo ai soci lavoratori di cooperative di servizi il diritto a beneficiare dell'ASPI in caso di disoccupazione; in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, disponendo il rigetto dell'originaria domanda; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, stante la recente sopravvenienza dell'indirizzo qui seguito; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese. Così
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