CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia del 9 novembre 2022, nel riformare unicamente in relazione alla durata delle pene accessorie, ha confermato nel resto la condanna del G.u.p. del Tribunale di Bergamo in sede di giudizio abbreviato del17 maggio 2017 per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge quanto alla mancata applicazione del regime di improcedibilità dell'articolo 344 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto il reato risulta commesso in data 24 luglio 2014 (data della sentenza dichiarativa di fallimento) e dunque antecedentemente al 10 gennaio 2020 data a partire dalla quale risulta applicabile la disciplina invocata. - Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui la difesa contesta il vizio di motivazione (tradottosi altresì in travisamento della prove) in relazione alla consulenza tecnica e alle prove testimoniali, risulta manifestamente infondato in quanto: - è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché ai controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5 n. 44992 del 09/10/2012, PG c. Aprovitola, Rv. 253774); -è costituito da mere doglianze in punto di fatto, volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna. -Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa si duole della mancata riqualificazione del fatto quale illecito civile, o nelle diverse fattispecie della appropriazione indebita o della bancarotta semplice (reati che sarebbero estinti per intervenuta prescrizione), nonché della insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 u.c. I. fall. il motivo è manifestamente infondato atteso che: - quanto alla fattispecie di appropriazione indebita, la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici ha chiarito l'oggetto della condotta che non è quello della cessione del contratto di locazione finanziaria, quanto della sparizione del macchinario concesso in leasing (p.14 sentenza impugnata); - quanto alla fattispecie di bancarotta semplice e alla sussistenza della aggravante contestata, il motivo è reiterativo di censure in fatto alle quali la sentenza ha fornito adeguata risposta con motivazione immune da vizi logici (pp.15 e 16). -Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 16 laddove si evidenzia che l'incensuratezza non consente la concessione delle attenuanti in assenza di elementi di fatto favorevoli alla concessione); -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 novembre