Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 85/2011
ECLI:EU:T:2011:231
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale 19 maggio 2011 – Dagher / Consiglio e Italia
(causa T‑218/11 R)
«Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Incompetenza manifesta – Irricevibilità»
1.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Domanda di provvedimenti provvisori proposta contro uno Stato membro
che si innesta su un ricorso principale presentato contro il Consiglio – Irricevibilità (Art. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento
di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1) (v. punti 4-5)
2.
Procedimento sommario – Domanda connessa a un ricorso proposto contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza del Tribunale
– Irricevibilità (Artt. 256 TFUE, 263 TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 51) (v. punto 5)
3.
Procedimento sommario – Competenza del giudice dei procedimenti sommari – Pronuncia di ingiunzioni nei confronti dei terzi
(Artt. 256 TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1) (v. punto 7)
[OSCURATO:PERSONA] primo luogo, domanda diretta ad ingiungere al Consiglio e alla Repubblica italiana di rilasciare al richiedente un visto,
in secondo luogo, domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2011 del Consiglio, del
31 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate
persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 32), e della decisione 2011/71/PESC del
Consiglio, del 31 gennaio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti
della Costa d’Avorio (GU L 28, pag. 60) e, in terzo luogo, domanda di risarcimento del danno che il richiedente asserisce
di aver subito.
Dispositivo
1)
Domanda di provvedimenti provvisori è irricevibile in quanto proposta contro la Repubblica italiana.
2)
Il richiedente sopporterà le proprie spese.