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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 23549/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; zL9 letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso di

I. Constantin; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza ( si veda la diffusa motivazione a pag. 3) in cui viene evidenziato il contegno violento dell'imputato, affatto limitato alla mera resistenza passiva, e illustrando le condotte agite in positivo (l'imputato tentava di colpire i verbalizzanti spintonandoli e cercando di colpirli con calci e pugni), integranti una condotta violenta, come precisata nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera elatrice Il Pr4siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; zL9 letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso di I. Constantin; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza ( si veda la diffusa motivazione a pag. 3) in cui viene evidenziato il contegno violento dell'imputato, affatto limitato alla mera resistenza passiva, e illustrando le condotte agite in positivo (l'imputato tentava di colpire i verbalizzanti spintonandoli e cercando di colpirli con calci e pugni), integranti una condotta violenta, come precisata nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consigliera elatrice Il Pr4siden
Sentenza Cassazione n. 23549/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris