CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00584/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.32697/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza n. 839/06/18 d ella Commissione tributaria regionale della Liguria, depositatail 26 giugno 201 8 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi 1. L’Agenzia delle entrare ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA], che è rimasto intimato, avverso la sentenza n.839/06/18 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 26 giugno 2018 e non notificata, con cui veniva rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al contribuente il 31/12/2012 per maggiori Irpef, Irap ed Iva, relative all’anno di imposta 2007. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che, ai fini del computo del termine di sessanta giorni previsto dall’art.12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n.212, rilevasse non la data di notifica dell’atto impositivo, bensì quella della sua emanazione. La C.t.r., dunque, rilevava che, nella specie, il p.v.c. era st a to consegnato alla parte contribuente in data 29 ottobre 2012, che il contribuente aveva presentato osservazioni in data 12 dicembre 2012 e che il provvedimento era stato emanato in data 17 dicembre 2012, in violazione dell’art.7 cit. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 dicembre2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con l’unico motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n.212 , in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 1.2. Il motivo èinfondato e va rigettato. In primo luogo, costituisce circostanza pacifica che l’avviso di accertamento de quo sia stato emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art.12, comma 7, l. n.212/2000, come accertato dal giudice di appello e non contestato da parte ricorrente.In secondo luogo, deve ulteriormente rilevarsi che l’Agenzia delle entrate, nella parte descrittiva del ricorso, ha riportato di aver evidenziato nell’avviso di accertamento le ragioni di urgenza che ne giustificavano l’anticipata emissione, facendo genericamente riferimento alla gravità delle violazioni fiscali. Il motivo di ricorso, tuttavia, non ripropone tale argomentazione difensiva, ma si fonda sulla considerazione che il rispetto del termine dilatorio non è necessario, se il contribuente, come nel caso di specie, si sia avvalso della facoltà di depositare memorie ed osservazioni prima della scadenza del predetto termine. Infatti, sul punto la C.t.r. aveva rilevato che il p . v . c . era stato consegnato alla parte contribuente in data 29 ottobre 2012, che il contribuente aveva presentato osservazioni in data 12 dicembre 2012 e che il provvedimento era stato emanato in data 17 dicembre 2012. Appare opportuno premettere che il comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212/2000, dispone: 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente pù comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casidi particolare e motivata urgenza . Questa Corte regolatrice, invero, ha avuto ripetutamente occasione di pronunciarsi in materia di omesso rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato che le argomentazioni proposte in questo giudizio dalla ricorrente non inducono a modificare. In particolare si è detto che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento -termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attivit̀ , della copia de l processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per s ́ , salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimit̀ dell'atto impositivo emesso ante tempus, poich́ detto termine ̀ posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed ̀ diretto al migliore e pì efficace esercizio della potest ̀ impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bens̀ nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (Cass. S.U.n. 18184/2013; conf., tra le molte, Cass n. 27623/2018; Cass. n. 15843/2020; Cass. n. 23223 /2022; Cass. n. 21517/2023). In particolare, con recente pronuncia (Cass. n. 21517/2023 cit.), questa Corte ha precisato che la garanzia di tutela del contribuente assicurata mediante il termine dilatorio in questione non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita da un contraddittorio pì o meno lungo ed intenso svoltosi tra le parti. Il termine ̀ stato ritenuto necessario dal legislatore per garantire alla parte, alla conclusione delle indagini svolte presso di lui, un periodo di tempo utile per riesaminare i dati raccolti dai verificatori e determinarsi sulla sua successiva condotta, e rimane pertanto indifferente alle vicende che si sono compiute nelle fasi preliminari.Di conseguenza, qualora il termine sia stato violato, e l’Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza, cì comporta la nullit ̀ insanabile dell’atto impositivo notificato prima della decorrenza del termine, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato. Per quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, essendo parte contribuente rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggi o n. 115 (Cass. 29/01/2016