CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa, per mandato exlege, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa per leggedomiciliato a Roma in Via dei Portoghesi n. 12;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Massara presso il cui studio a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], èelettivamente domiciliata;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 1568/2021 dalla Commissione tributariaregionale della Calabria, sez. 3, depositata in data 11/5/2021 e nonnotificata;Numero registro generale 31390/2021Numero sezionale 3753/2026Numero di raccolta generale 16983/2026Data pubblicazione 30/05/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 30aprile 2026, dal [OSCURATO:PERSONA];1. Con sentenza n. 698/2019 la Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso tre distinti avvisi di accertamento catastale, con i quali l’Agenziadelle Entrate aveva modificato il classamento e aumentato la renditacatastale, in relazione a un complesso di unità immobiliari, ascritte allacategoria speciale catastale D/1 (impianti fotovoltaici), site in Comune diVibo Valentia.Gli avvisi facevano seguito ad altrettante dichiarazioni di variazionecatastale, presentate dalla società in date 17/2/2017 e 20/2/2017 e airelativi controlli, dai quali era emersa l’incongruità delle rendite catastaliproposte.Sostenevano i giudici di prime cure che gli avvisi di accertamentoimpugnati non fossero fondati su adeguata motivazione, avendo l’Agenziafatto riferimento “(…) massimamente al modello Docfa del 2014 nontenendo conto e non motivando le ragioni dello scostamento operato suquello del 2017, senza peraltro effettuare un accesso negli immobili”.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria rigettava ilgravame dell’Agenzia delle Entrate, rilevando:- la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento, privi diindicazioni in ordine ai criteri di calcolo del valore;- la necessità di fare ricorso, in mancanza di un mercato dellecompravendite o degli affitti di siffatta tipologia di immobili, alla stimadiretta con “metodo valutativo/estimativo incentrato sul costo dicostruzione e talora su quello di ricostruzione ricavato”; a tal finel’Agenzia, “negli atti difensivi non ha richiamato con riferimento agliNumero registro generale 31390/2021Numero sezionale 3753/2026Numero di raccolta generale 16983/2026Data pubblicazione 30/05/2026elementi necessari alla realizzazione di un impianto eolico, per la rilevanzacatastale, alcuna indicazione tecnico estimative prese a riferimento etratte da specifici studi e ricerche, né ha esplicitato come sia giunta allarideterminazione del valore, applicando criteri e metodologie comparativeod evidenze scientifiche. Anzi, nemmeno in seno all’atto di appello sichiariscono le effettive motivazioni dell’atto di ri(c)lassamento.”;- il mancato riferimento dell’Ufficio al metodo comparativo o a quellodell’accertamento diretto, con la conseguente applicazione di un criteriovalutativo neppure esplicitato dagli avvisi di accertamento.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La societàcontribuente si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 della leggen. 212/2000 nonché dell’art. 30 d.P.R. n. 1142/1949, degli artt. 1, commi21 e 22 della legge n. 208/2015, lamentando, in particolare, che laCommissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto carente lamotivazione degli avvisi di accertamento catastale, nei quali erano statiinvece richiamati gli elementi posti a base della compiuta valutazione,come riportati nella relazione di stima sintetica allegata agli atti.Sottolinea che la stima allegata agli avvisi costituiva adeguatosupporto motivazionale e che i giudici d’appello non avevanocorrettamente applicato le citate disposizioni, ritenendo generica lamotivazione nonostante l’atto contenesse gli elementi normativamenterichiesti e fosse stato assunto a definizione di procedura cd. DOCFA,caratterizzata da forte partecipazione del contribuente.Numero registro generale 31390/2021Numero sezionale 3753/2026Numero di raccolta generale 16983/2026Data pubblicazione 30/05/2026Deduce che la relazione dava atto del calcolo puntuale della renditacatastale, con la indicazione delle motivazioni relative all’adozione deivalori unitari e del procedimento logico seguito, fondato sullacomparazione rispetto a strutture simili presenti nella stessa provincia.Osserva che i chiarimenti contenuti nella relazione di stima – trascrittinell’odierno ricorso - erano stati ribaditi nell’atto di appello.Censura l’erroneità della sentenza che ha erroneamente consideratogli avvisi privi di motivazione, benché, nel caso di specie, non vi fossealcun disconoscimento degli elementi di fatto indicati dalla societàcontribuente nella dichiarazione DOCFA, ma solo una diversa valutazionetecnica relativamente ai valori economici delle singole porzioniimmobiliari, richiamando a tal fine l’indirizzo di questa Corte, secondo cui,quando la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi dauna valutazione tecnica, l’obbligo motivazionale è soddisfatto anchemediante la semplice indicazione dei dati oggettivi e della categoria2. Il motivo è fondato.2.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilitàformulate dalla società controricorrente, che ha dedotto la mancanza deirequisiti di autosufficienza e specificità delle censure, ai sensi dell’art.366, n. 6, cod. proc. civ., oltre all’omesso riferimento del motivo di ricorsoalla “ratio decidendi” su cui si fonda la decisione, individuabile ad avvisodella società nel difetto di prova della pretesa rettifica di valore delcompendio stimato.In primo luogo, la censura attinge la “ratio decidendi” della sentenza,che ha disatteso l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate reputando gliavvisi di accertamento non sufficientemente motivati in relazione ai criteridi determinazione del valore e al procedimento estimativo applicato.Numero registro generale 31390/2021Numero sezionale 3753/2026Numero di raccolta generale 16983/2026Data pubblicazione 30/05/2026Quanto al principio di autosufficienza del ricorso, le Sezioni Unite dellaCorte hanno chiarito che esso, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6),c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche allaluce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950).Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice dilegittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia edel suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure.La ricorrente, inoltre, ha trascritto parte del contenuto degli avvisi diaccertamento e della relazione di stima nei passaggi più rilevanti (pag. 2,pag. 7 e pag. 8 del ricorso), oltre ad aver allegato al ricorso e richiamatopuntualmente gli stessi atti. La società controricorrente non precisa,peraltro, sotto quali specifici profili il ricorso deve considerarsi privo delrequisito di autosufficienza.2.2. Secondo la consolidata e conforme giurisprudenza di questaCorte, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazionedei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fattoindicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventualedifferenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversavalutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nelcaso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto,Numero registro generale 31390/2021Numero sezionale 3753/2026Numero di raccolta generale 16983/2026Data pubblicazione 30/05/2026la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenzeriscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa delcontribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr.Cass., n.25144 del 2024, n. 25682 del 2023, n. 4955 del 2021, nn. 12777e 31809 del 2018, n. 12497 del 2016) 9381 del 10.4.2025). Del tuttoparticolare e diverso rispetto alle ipotesi in cui il nuovo classamento èstato adottato d’ufficio dall’Amministrazione – ad esempio ai sensi dell’art.1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - è, quindi, il casodell’accertamento operato all’esito di procedura DOCFA, in cui ilcontribuente presenta, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 19 aprile1994, n. 701, dichiarazione “per l’accertamento delle unità immobiliariurbane di nuova costruzione, di cui all’art. 56 del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142”, ovverodichiarazione “di variazione dello stato dei beni, di cui all’art. 20 del regiodecreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge (…) agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall’art. 2 del decretolegislativo 8 aprile 1948, n. 514”. In tali ipotesi, come innanzi rilevato,l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con l’indicazionedei dati amministrativo – censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica eseguita d’ufficio, qualora glielementi indicati dal contribuente non siano stati disattesidall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra i dati esposti e idati attribuiti derivi da una valutazione tecnica dell’immobile. In questocaso, i dati enunciati dal contribuente non sono disattesi, ma soloriesaminati e rivalutati dall’Ufficio con riguardo all’attribuzione dellacategoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato; percui è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità trala classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA deriviNumero registro generale 31390/2021Numero sezionale 3753/2026Numero di raccolta generale 16983/2026Data pubblicazione 30/05/2026da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. VI, 1febbraio 2022, n. 3017; Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5451).2.3. La fattispecie in disamina è chiaramente riconducibile all’ipotesiappena richiamata, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono statidisattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della differente rendita catastale alla struttura.2.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale si è inoltre discostata dallagiurisprudenza costante di legittimità, secondo cui, qualora l'attribuzionedella rendita abbia luogo a seguito di procedura DOCFA, in base ad unastima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, perl’appunto, per gli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E), talestima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionaledell'avviso di accertamento catastale (esprimendo un giudizio sul valoreeconomico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazioneal quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini nongià della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e,in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto dellapretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente efacilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in esserenell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, conla conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso diaccertamento catastale non si traduce in un difetto di motivazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 21/7/2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10/11/2006,Numero registro generale 31390/2021Numero sezionale 3753/2026Numero di raccolta generale 16983/2026Data pubblicazione 30/05/2026n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14/5/2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5,9/7/2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16/4/2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^,20/12/2021, n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25/10/2022, n. 31554; Cass., Sez.Trib., 31/10/2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12/6/2024, n. 16359;Cass., Sez. Trib., 2/8/2025, n. 22314; Cass., Sez. Trib., 17/4/2026,n.10014).2.5. L’accertamento del giudice d’appello non si è attenuto airichiamati principi, avendo ritenuto gli avvisi di accertamento con rettifica,rivenienti da procedura “DOCFA”, privi dei criteri a base della dispostamodificazione del classamento proposto e di indicazioni relative alprocedimento seguito, pur a fronte del sufficiente contenuto motivazionaledegli atti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte.3. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso devetrovare accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversacomposizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 30.4.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]