CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18616-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso - con un motivo - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 26 febbraio 2020, la quale, in controversia su impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di intimazione di pagamento per l'ICI relativa all'anno 1999, ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto della regolarità del contraddittorio processuale, non occorrendo la chiamata in causa dell'ente impositore. Resiste con controricorso la società contribuente. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. n. 112/1999, 103, 106 e 269 cod. proc. civ., 14 e 23, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR escluso che, nella fattispecie, sussistessero i presupposti per disporre la chiamata in causa dell'ente impositore. Ritiene il Collegio che la questione prospettata in ricorso, tenuto altresì conto degli ulteriori rilievi difensivi svolti in memoria dalla ricorrente, non si presenti di immediata Ric. 2020 n. 18616 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- evidenza decisoria, di modo che appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso in Roma l'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]