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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28086/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27498/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale obbligato solidale e n.q. di amministratore della so- cietà, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cir- convallazione Clodia n.82; - ricorrenti - t Q, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.3895/23/2016 depositata il 2 maggio 2016, non notifica- ta.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.5799/46/2014 di accoglimento del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- stretti, e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio quale obbligato solidale e n.q. di amministratore della società, operante nel settore della tele- fonia, avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007 per II.DD. e IVA loro notificato.

2. L'atto impositivo sostituiva il precedente avviso n.

TF5030300226/2011, già emesso in esito a verifica generale sulla so- cietà, ed accertava maggiori ricavi, individuava operazioni imponibili non dichiarate e l'omessa regolarizzazione di operazioni passive non documentate.

Tra l'altro, nel merito, le riprese traevano origine dall'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 che permetteva di ricondurre all'attività della società i versamenti effettuati e non giustificati dall'amministratore sul proprio conto; la società contribuente veniva individuata come interponente e reale acquirente del traffico telefonico apparente- mente acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] e Consultadoria LDA, con sede in Portogallo, a sua volta acquirente di traffico telefonico dalla società [OSCURATO:SOCIETA]..

3. A differenza del giudice di prime cure, la CTR, rigettate le eccezioni preliminari, confermava integralmente le riprese, riformando inte- gralmente la decisione di primo grado.

4. Avverso la sentenza propongono ricorso i contribuenti, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

5. Preliminarmente, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché questo, dopo aver indicato a pag. 4 e 5, in manie- ra sintetica, i motivi del ricorso per Cassazione, non fa seguire la de- scrizione delle singole censure, con individuazione dei capi della sentenza specificamente oggetto di censura in relazione a ciascu- na doglianza.

Inoltre, in relazione alle norme di diritto che si assumo- no violate, mancherebbe l'interpretazione corretta che parte contri- buente intende invece conforme alle norme richiamate.

Infine, farebbe difetto l'esposizione del "fatto storico" e decisivo che si assume non sia stato esaminato dalla Commissione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tali eccezioni vadano scrutinate unitamente alle sin- gole censure proposte con il ricorso.

6. Con il primo motivo - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - parte ricorrente lamenta che la sentenza d'appello avreb- be errato nel ritenere apoditticamente "apparentemente motivata" la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 111, comma 6 Cost, dell'art. 36 d.lgs. n. 546/92, dell'art. 156 comma 2 cod. proc. civ..

7. Il motivo non può trovare ingresso in quanto manifestamente in- fondato.

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugna- zione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020, Rv. 658860 - 01).

Non si configura dunque alcuna nullità della sentenza per i profili evidenziati nel primo motivo, posto che la sentenza resa all'esito del giudizio d'appello non ha un esclusivo contenuto in rito, avendo deciso il merito delle pretese riformando completamente la sentenza di primo grado.

Così facendo, la sentenza di appello sostituisce a quella resa dal giudice di prime cure, e ciò avviene sia che riformi la sentenza di primo grado - come intervenuto nel caso di specie - sia che la confermi in toto, perché il decisum del giudice d'appello diven- ta nuova fonte di regolamentazione della res in lite, maturandosi l'ef- fetto sostitutivo del giudizio d'appello.

8. Con la seconda censura - ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - i contribuenti deducono la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver la CTR espressamente dichiarato di omettere ogni pronunci sulla questione dell'esame della documentazione che ha por- tato il giudice di prime cure a ritenere «fornita nel contenzioso idonea documentazione» (cfr. p.5 ricorso) contraria alla interposizione della società portoghese.

Con il terzo motivo - articolato agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - viene anche prospettato l'omesso esame di un fat- to decisivo, costituito dalla prova, offerta dai ricorrenti in ordine al- l'autonomia gestionale finanziaria e contabile della società ritenuta interposta.

9. I due mezzi di impugnazione in disamina, connessi, vanno esami- nati congiuntamente e sono inammissibili.

Quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata inter- pretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rile- vante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti.

Orbene, nella fattispecie il fatto storico relativo alla inter- posizione della società portoghese è stato indubbiamente stato consi- derato attraverso una motivazione diffusa espressa dal giudice d'ap- pello alle pagg.5-9 della decisione.

10. Infatti, a titolo di esempio, si legge a pag.6 della sentenza impu- gnata: «L'effettivo contraente della [OSCURATO:SOCIETA] nel rapporto [OSCURATO:SOCIETA]-Finsbu- ry, era stato individuato dai verbalizzanti nella CPS.

Ovviamente un rapporto di interposizione fittizia non può che ricavarsi da un insieme di elementi indiziari (...)».

Non sussistono dunque né l'omessa pro- nuncia, in presenza di decisione espressa sulla questione sottesa ai due motivi in parola, né l'omesso esame del fatto storico oggetto dei motivi suddetti il quale è stato valutato, con irrilevanza di singoli mezzi istruttori non espressamente menzionati sulla base della conso- lidata giurisprudenza di questa Sezione.

11. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi segue il rego- lamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- l, to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27498/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale obbligato solidale e n.q. di amministratore della so- cietà, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Cir- convallazione Clodia n.82; - ricorrenti - t Q, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.3895/23/2016 depositata il 2 maggio 2016, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.5799/46/2014 di accoglimento del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- stretti, e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio quale obbligato solidale e n.q. di amministratore della società, operante nel settore della tele- fonia, avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2007 per II.DD. e IVA loro notificato. 2. L'atto impositivo sostituiva il precedente avviso n. TF5030300226/2011, già emesso in esito a verifica generale sulla so- cietà, ed accertava maggiori ricavi, individuava operazioni imponibili non dichiarate e l'omessa regolarizzazione di operazioni passive non documentate. Tra l'altro, nel merito, le riprese traevano origine dall'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 che permetteva di ricondurre all'attività della società i versamenti effettuati e non giustificati dall'amministratore sul proprio conto; la società contribuente veniva individuata come interponente e reale acquirente del traffico telefonico apparente- mente acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] e Consultadoria LDA, con sede in Portogallo, a sua volta acquirente di traffico telefonico dalla società [OSCURATO:SOCIETA].. 3. A differenza del giudice di prime cure, la CTR, rigettate le eccezioni preliminari, confermava integralmente le riprese, riformando inte- gralmente la decisione di primo grado. 4. Avverso la sentenza propongono ricorso i contribuenti, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 5. Preliminarmente, la controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché questo, dopo aver indicato a pag. 4 e 5, in manie- ra sintetica, i motivi del ricorso per Cassazione, non fa seguire la de- scrizione delle singole censure, con individuazione dei capi della sentenza specificamente oggetto di censura in relazione a ciascu- na doglianza. Inoltre, in relazione alle norme di diritto che si assumo- no violate, mancherebbe l'interpretazione corretta che parte contri- buente intende invece conforme alle norme richiamate. Infine, farebbe difetto l'esposizione del "fatto storico" e decisivo che si assume non sia stato esaminato dalla Commissione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tali eccezioni vadano scrutinate unitamente alle sin- gole censure proposte con il ricorso. 6. Con il primo motivo - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - parte ricorrente lamenta che la sentenza d'appello avreb- be errato nel ritenere apoditticamente "apparentemente motivata" la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 111, comma 6 Cost, dell'art. 36 d.lgs. n. 546/92, dell'art. 156 comma 2 cod. proc. civ.. 7. Il motivo non può trovare ingresso in quanto manifestamente in- fondato. Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugna- zione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 18777 del 10/09/2020, Rv. 658860 - 01). Non si configura dunque alcuna nullità della sentenza per i profili evidenziati nel primo motivo, posto che la sentenza resa all'esito del giudizio d'appello non ha un esclusivo contenuto in rito, avendo deciso il merito delle pretese riformando completamente la sentenza di primo grado. Così facendo, la sentenza di appello sostituisce a quella resa dal giudice di prime cure, e ciò avviene sia che riformi la sentenza di primo grado - come intervenuto nel caso di specie - sia che la confermi in toto, perché il decisum del giudice d'appello diven- ta nuova fonte di regolamentazione della res in lite, maturandosi l'ef- fetto sostitutivo del giudizio d'appello. 8. Con la seconda censura - ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - i contribuenti deducono la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver la CTR espressamente dichiarato di omettere ogni pronunci sulla questione dell'esame della documentazione che ha por- tato il giudice di prime cure a ritenere «fornita nel contenzioso idonea documentazione» (cfr. p.5 ricorso) contraria alla interposizione della società portoghese. Con il terzo motivo - articolato agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - viene anche prospettato l'omesso esame di un fat- to decisivo, costituito dalla prova, offerta dai ricorrenti in ordine al- l'autonomia gestionale finanziaria e contabile della società ritenuta interposta. 9. I due mezzi di impugnazione in disamina, connessi, vanno esami- nati congiuntamente e sono inammissibili. Quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata inter- pretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rile- vante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Orbene, nella fattispecie il fatto storico relativo alla inter- posizione della società portoghese è stato indubbiamente stato consi- derato attraverso una motivazione diffusa espressa dal giudice d'ap- pello alle pagg.5-9 della decisione. 10. Infatti, a titolo di esempio, si legge a pag.6 della sentenza impu- gnata: «L'effettivo contraente della [OSCURATO:SOCIETA] nel rapporto [OSCURATO:SOCIETA]-Finsbu- ry, era stato individuato dai verbalizzanti nella CPS. Ovviamente un rapporto di interposizione fittizia non può che ricavarsi da un insieme di elementi indiziari (...)». Non sussistono dunque né l'omessa pro- nuncia, in presenza di decisione espressa sulla questione sottesa ai due motivi in parola, né l'omesso esame del fatto storico oggetto dei motivi suddetti il quale è stato valutato, con irrilevanza di singoli mezzi istruttori non espressamente menzionati sulla base della conso- lidata giurisprudenza di questa Sezione. 11. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi segue il rego- lamento delle spese di lite secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- l, to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso
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