CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13608/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 2; - controrícorrentí - avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 343/2015 del 23 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso il Tribunale di Genova, ha esposto che: era stato assunto dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) con contratto di lavoro a tempo determinato del 7 dicembre 2004 con mansioni di ricercatore presso il laboratorio regionale Lamia di Genova, III livello, fascia I, Tabella E del CCNL per gli addetti agli Enti e Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione; in forza dell'art. 23 del d.lgs. n. 127 del 2003 l'INFM era confluito nel CNR; nel corso dell'anno 2007 era stato sottoposto a valutazione da parte di apposita commissione al fine di una sua assunzione a tempo indeterminato con esito positivo; con contratto dell'Il febbraio 2009 era stato assunto a tempo indeterminato dal CNR, dopo avere dato le proprie dimissioni dal contratto a termine; aveva continuato a svolgere le stesse mansioni precedentemente svolte con le medesime modalità; con il nuovo contratto a tempo indeterminato l'anzianità maturata nel corso del precedente rapporto a tempo determinato non era stata computata; aveva dedotto l'illegittimità del comportamento del CNR in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] recepito con la direttiva 1999/79CE. Il ricorrente ha domandato, quindi, che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro a tempo determinato presso il CNR, nonché alla progressione professionale retributiva ed al passaggio dalla I fascia stipendiale alla II fascia a partire dal 10 dicembre 2008 con i successivi passaggi di fascia stipendiale e con condanna del datore di lavoro a pagare le differenze retributive.[OSCURATO:PERSONA], con distinto ricorso depositato presso il Tribunale di Genova, ha esposto che: era laureata in psicologia; dopo vari anni di collaborazione a diverso titolo, era stata assunta dal CNR con contratto a tempo determinato il 10 agosto 2007 (con scadenza fissata al 31 marzo 2008), a seguito di chiamata diretta, con mansioni di ricercatore presso l'[OSCURATO:PERSONA] didattiche in Genova, III livello, fascia I, Tabella E del CCNL per gli addetti agli Enti e Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione; tale contratto era stato prorogato prima al 31 dicembre 2008 e, poi, al 31 gennaio 2009; successivamente era stato concluso un nuovo contratto a tempo determinato, durante la vigenza del quale era risultata vincitrice di un concorso ed era stata assunta con contratto a tempo indeterminato del 16 dicembre 2009 con mansioni di ricercatore; aveva continuato a svolgere le stesse mansioni precedentemente eseguite con le medesime modalità; con il nuovo contratto a tempo indeterminato l'anzianità maturata nel corso del precedente rapporto a tempo determinato non era stata computata; aveva dedotto l'illegittimità del comportamento del CNR in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] recepito con la direttiva 1999/79CE. La ricorrente ha domandato, quindi, che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro a tempo determinato presso il CNR, nonché alla progressione professionale retributiva ed al passaggio dalla I fascia stipendiale alla II fascia a partire dal 10 agosto 2010 con i successivi passaggi di fascia stipendiale e con condanna del datore di lavoro a pagare le differenze retributive.[OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso il Tribunale di Genova, ha esposto che: era stato assunto dall'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari a 36 mesi del 30 luglio 2002 con mansioni di ricercatore presso il laboratorio regionale Lamia di Genova, III livello, fascia I, Tabella E del CCNL per gli addetti agli Enti e Istituzioni di Ricerca e Sperimentazione; nella vigenza di detto contratto aveva partecipato ad una selezione per titoli ed esami ed era stato assunto con contratto tempo determinato datato 26 agosto 2004 e di durata quinquennale sempre con mansioni di ricercatore; in forza dell'art. 23 del d.lgs. n. 127 del 2003 l'INFM era confluito nel CNR; nel corso dell'anno 2007 era stato sottoposto a valutazione da parte di apposita commissione al fine di una sua assunzione a tempo indeterminato con esito positivo; con contratto del 14 aprile 2008 era stato assunto a tempo indeterminato dal CNR, dopo avere dato le proprie dimissioni dal contratto a termine; aveva continuato a svolgere le stesse mansioni precedentemente svolte con le medesime modalità; con il nuovo contratto a tempo indeterminato l'arizianità maturata nel corso del precedente rapporto a tempo determinato non era stata computata; aveva dedotto l'illegittimità del comportamento del CNR in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] recepito con la direttiva 1999/79CE. Il ricorrente ha domandato, quindi, che fosse accertato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di lavoro a tempo determinato presso il CNR, nonché alla progressione professionale retributiva ed al passaggio dalla I fascia stipendiale alla II fascia a partire dal 1° agosto 2006 con i successivi passaggi di fascia stipencliale e con condanna del datore di lavoro a pagare le differenze retributive. Il CNR si è costituito nei giudizi instaurati da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Genova, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 1261/14, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di lavoro a tempo determinato, con il riconoscimento della conseguente progressione professionale e retributiva, e ha condannato il CNR a corrispondere le differenze retributive. Il CNR ha proposto appello. La Corte d'appello di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 343/2015, ha accolto in parte l'appello. In particolare, la corte territoriale ha: - dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a mantenere la II Fascia retributiva, con condanna del CNR a corrispondere le relative differenze retributive, nonché al riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici a decorrere dal 4 dicembre 2004; - rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] inerente la progressione di carriera a fini economici e quella relativa agli scatti, stabilendo la decorrenza del riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dal 30 luglio 2002; - rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] inerente la progressione di carriera a fini economici e quella relativa agli scatti, stabilendo la decorrenza del riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici dal 10 agosto 2007.Il CNR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Innanzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dai controricorrenti, i quali sostengono che, avendo ricevuto dal CNR nel 2015 l'atto di positiva verifica dell'attività svolta durante l'intero rapporto, cui era conseguito l'ottenimento dei relativi passaggi di fascia stipendiale in progressione di anzianità, parte ricorrente non avrebbe più interesse alla prosecuzione del giudizio. Infatti, le parti non hanno riprodotto nel loro controricorso il contenuto di detto atto di positiva verifica, rendendone così impossibile al Collegio l'esame. 2) Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, il CNR lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, della direttiva 99/70/CE e dell'[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, clausole 4 e 5, sub specie di effetto discriminatorio contrario, dell'art. 36 e dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 36 della legge n. 70 del 1975, dell'art. 23 del d.P.R. n. 171 del 1991, dell'art. 20, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 127 del 2003 e dell'art. 36 Cost, perché la corte territoriale, nel riconoscere l'anzianità pregressa, ai fini economici (con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA]) e giuridici (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non aveva considerato che la loro assunzione era avvenuta secondo la procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, con la conseguenza che non vi era stata una trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. Inoltre, ad avviso del CNR la Corte d'appello di Genova non avrebbe valutato che la posizione del ricercatore a termine e di quello a tempo indeterminato differiscono in quanto sono diversi la formazione presupposta, le modalità ed i requisiti di selezione e la funzione dell'attività svolta. La particolarità del settore della ricerca pubblica rappresentava, poi, una ragione oggettiva che giustificava una deroga al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato. Inoltre, la sentenza della CGUE del 18 ottobre 2012, in cause C- 302 e C-305, aveva riconosciuto la necessità di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico rispetto a quelli stabilizzati. A conclusioni non dissimili conduceva pure la decisione della CGUE dell'8 marzo 2012, C-251/11, Huet. Infine, la corte territoriale non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta a tempo determinato in seguito ad una chiamata diretta senza una valutazione comparativa con altri aspiranti. Le doglianze sono infondate. Per costante giurisprudenza, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista ex legge n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass., Sez. L, n. 4195 del 19 febbraio 2020; C:ass., Sez. L, n. 27950 del 23 novembre 2017). Questo principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, in varie pronunce (CGUE del 20 giugno 2019, causa C-72/18, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE dell'Il aprile 2019, causa C-29/18, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE del 21 novembre 2018, causa C-619/17, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE del 5 giugno 2018, causa C-677/16, [OSCURATO:PERSONA]), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, ribadendo che: - la clausola 4 dell'Accordo esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ulitimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGUE dell'8 settembre 2011, c:ausa C-177/10, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE del 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact; CGUE del 13 settembre 2007, causa C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]);- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42); - le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (CGUE del 9 luglio 2015, in causa C177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); - a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ([OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, CGUE del 18 ottobre 2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; CGUE del 7 marzo 2013, causa C393/11, Bertazzi). La stessa CGUE, chiamata a pronunciarsi in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, ha evidenziato che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (CGUE del 4 settembre 2014, in causa C-152/14, Bertazzi; CGUE del 18 ottobre 2012, in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, Valenza). Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 96 del 2006, ha esaminato anche la questione della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l'obiettivo, pur potendo costituire una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, "non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione" (CGUE Bertazzi, cit., punto 16).I richiamati principi, come osservato da questa Corte di cassazione (ex plurimis Cass., Sez. L, n. 35668 del 19 novembre 2021; Cass., Sez. L., n. 30568 del 28 ottobre 2021, entrambe non massimate) sono stati ribaditi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 20 settembre 2018, in causa C-466/17, Motter, con la quale si è osservato che, per 'raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato” e per evitare ,- "discriminazioni alla rovescia" è consentito, nel rispetto del principio del pro rata, di tenere conto dei periodi di servizio prestati in misura non integrale, fermo restando, però, che, al momento dell'assunzione come dipendente pubblico di ruolo, deve essere valorizzata, ai fini dell'anzianità, anche la carriera pregressa del lavoratore a tempo determinato. Al riguardo, è stato precisato che il riconoscimento non integrale deve comunque trovare fondamento nella necessità di "....rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenl:i". La precedente attività presso lo stesso Ente o presso centri qualificati di almeno tre anni, alla quale segua la valutazione finale al termine di ogni contratto a termine, come stabilito dall'art. 20, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 127 del 2003 od il possesso del dottorato di ricerca, quindi, non possono integrare di per sé gli estremi di una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro menzionato poiché si tratta di requisiti che, in presenza di identità di funzioni svolte dai lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, non possono, in quanto tali, rispecchiare differenze di esperienza esistenti fra i primi ed i secondi fondate su ragioni oggettive ed idonee ad incidere sull'effettiva capacità di svolgimento delle mansioni richieste. In conclusione, non è sufficiente, una volta che il dipendente è stato assunto a tempo indeterminato, a giustificare il mancato riconoscimento, ai fini della sua anzianità di servizio, del precedente periodo di lavoro a tempo determinato, la pretesa formale diversità fra i requisiti di accesso al rapporto a termine e, quelli imposti per la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Nella specie, la corte territoriale ha accertato, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che essi erano stati assunti a tempo determinato in forza di una procedura concorsuale che prevedeva gli stessi requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'anzianità di servizio in questione non veniva valutata due volte, per l'incremento retributivo e per l'assunzione. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] è emerso, invece, che la stessa era stata assunta a tempo indeterminato all'esito di un concorso pubblico, tenutosi prima della stipula dei contratti a tempo determinato, con la conseguenza che non poteva sostenersi la presenza di una ragione oggettiva che giustificava l'esclusione della valorizzazione dell'anzianità pregressa e non di una procedura di stabilizzazione come gli altri controricorrenti. Inoltre, la Corte d'appello di Genova ha rilevato che l'operato di [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto, per ciò che concerne il riconoscimento della II fascia, ad una verifica positiva. 2) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della non sussistenza del presupposti processuali per il versamento, da parte del CNR, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, stante la sua natura di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna il CNR al paga