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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 00293/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2140/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2026/29/16, depositata in data 24 maggio 2016, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012835821, notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché il ruolo e la cartella di pagamento n. 291 2006 0001595233, asseritamente mai notificata.

Oggetto: Tarsu 2006 - [OSCURATO:PERSONA] coattiva - Intimazione di pagamento - Cartella esattoriale presupposta - Rinuncia al ricorso - Estinzione - Spese processuali - Regime - *Principio di diritto.

La C.T.P. di Agrigento, nella resistenza dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

2. La C.T.R. della Sicilia, adita dal contribuente, dichiarava inammissibile il gravame per difetto di interesse, posto che la C.T.P. aveva accolto il ricorso e l’appellante aveva dedotto la violazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali che non spiegavano alcuna refluenza sulle domande ed eccezioni proposte, finalizzate ad ottenere una pronuncia priva di rilievo pratico.

Condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno per lite temeraria.

3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato ad otto motivi.

4. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

5. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. In data 18.11.2025 la Procura Generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta.

7. In data 28.11.2025 il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo compensarsi le spese dei gradi di merito e della presente fase di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 53 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’articolo 100 del codice di procedura civile.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», assumendo di aver chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, della cartella di pagamento e del ruolo esattoriale mai notificati.

I primi giudici, accertando l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, avevano accolto il ricorso, ma nella parte motivazionale avevano dichiarato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento e, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, escludendo dunque l'annullamento della cartella esattoriale e del ruolo.

L'appello era stato proposto per l'annullamento della cartella di pagamento, ritenuta nulla per omessa prova della notificazione nella parte motivazionale, ma non specificatamente annullata e del ruolo esattoriale, atti impugnati con il ricorso introduttivo.

I secondi giudici avevano pertanto erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 112/1999 e dell’articolo 2697 del codice civile.- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioni tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di procedura civile»,il ricorrente deduce che con il motivo numero 14 di pagina 17 dell'atto di appello era stata contestata la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex articolo 25 del DPR numero 602 del 1009, mentre con il motivo numero 15 era stata contestata la decadenza del diritto di esazione delle somme iscritte a ruolo e con il motivo numero 17 era stato contestato il ruolo siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività.

Il giudice a quo non ha esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione falsa applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 669/1996, articolo 2697 codice civile, articolo 26 del D.P.R. 602/73 e articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente afferma che in primo grado l'agente della riscossione aveva prodotto l'estratto di ruolo per provare la contestata notificazione e che il primo giudice aveva ritenuto tale documento inidoneo alla prova.

Nel giudizio di appello, la [OSCURATO:PERSONA] aveva invece prodotto il documento denominato “Informazioni carico iscritto a ruolo” con in calce un timbro ([OSCURATO:PERSONA] spa agente della riscossione per la provincia di Agrigento.

Il procuratore), cui faceva seguito una sigla illeggibile.

Con il motivo numero 3.d) di pagina 7 dell'atto di appello era stata contestata la violazione falsa applicazione dell'articolo 26, comma 4, del DPR 602/73 e dell'articolo 2697 del codice civile e dunque l'inadempimento dell'onere della prova nonché l'inesistenza e l'irritualità della notificazione.

Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

4. Con il quarto mezzo di impugnazione, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000, articolo 2697 codice civile, articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, articolo 60 del D.P.R. n. 600/73.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, codice di procedura civile», si sostiene che la produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., consistente nella copia della relata di notifica, non era dotata della conformità legale e non possedeva i requisiti previsti dall'articolo 18 del DPR 445 del 2000.

Le copie autentiche rilasciate dall'agente della riscossione erano sprovviste delle predette caratteristiche e pertanto risultavano inidonee a renderne prova legale.

Con il motivo numero 3.e) di pagina 7 dell'atto di appello, in reiterazione del motivo numero 2 di pagina 6 della memoria illustrativa del primo grado del giudizio, era stata così contestata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 del DPR n. 445 del 2000 e dunque l’inidoneità della prova documentale offerta dall’appellata.

Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

5. Con il quinto motivo, rubricato «violazione dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, codice di procedura civile numero 5», il ricorrente assume che, a seguito della produzione documentale dell'agente della riscossione nel giudizio di appello, era stata specificatamente contestata l'inesistenza giuridica e la carenza di valore probatorio della produzione documentale ovverosia sia del documento denominato “informazioni carico iscritto a ruolo” che della copia della relata di notifica, richiedendosi nel contempo la produzione di quella prevista dall'articolo 26 comma 5 del D.P.R. n. 602 del 1973 ovvero della matrice o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione.

Nella memoria illustrativa era stata disconosciuta la produzione documentale della [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso tra le parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

I secondi giudici avevano inoltre omesso l'adozione dell'ordinanza di esibizione della chiesta documentazione.

6. Con il sesto mezzo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2712 e 2719 del codice civile.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti virgola in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, del codice di procedura civile»,il ricorrente, sempre a proposito dei documenti prodotti dalla controparte in grado di appello, lamenta che il giudice a quo non abbia esaminato il fatto storico consistente nella contestazione della conformità della copia all'originale e neppure la richiesta di esibizione degli originali.

Il giudice d'appello avrebbe dovuto emettere l’ordine di esibizione, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 546/1992.

7. Con il settimo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'articolo 2697 del codice civile e dell'articolo 115 del codice di procedura civile.

Omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione le parti, in relazione all'articolo 360 comma primo, numero 5, codice di procedura civile»,il ricorrente osserva che con il motivo numero 16 del ricorso introduttivo era stato contestato il ruolo esattoriale siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività.

Tale motivo era stato reiterato con il motivo numero 17 dell'atto di appello.

L’agente della riscossione non aveva fornito alcun elemento di prova contraria, sicché al fatto allegato, ex art. articolo 115 c.p.c., doveva essere attribuita natura pacifica e non più controversa, da cui il venir meno dell'iniziativa del giudice in proposito.

Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se analizzato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, rubricato «violazione falsa applicazione degli articoli 91,92 e 96 del codice di procedura civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente rimprovera ai secondi giudici di aver omesso di considerare che l'appellante aveva proposto impugnativa contro l'intimazione di pagamento, contro il ruolo esattoriale e contro la cartella di pagamento e pertanto aveva l'interesse ad impugnare quegli atti che nella parte dispositiva della sentenza non erano stati espressamente specificati, al fine di fugare ogni incertezza giuridica su quali fossero stati gli atti effettivamente annullati, sussistendo contrasto tra la parte motivazionale e il dispositivo della gravata.

Non sussistevano dunque le condizioni per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata, mancando il presupposto del difetto di interesse ad agire posto a fondamento della condanna.

9. Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente in data 28.11.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La rinuncia è assistita da procura speciale comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti del giudizio.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto.

10. Nulla per le spese di questo grado, atteso che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], subentrata ex lege alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non ha svolto attività difensiva.

11. Non risulta scrutinabile, invece, la richiesta di compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, atteso che la rinuncia al ricorso per cassazione implica il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (ex multis, Cass. n. 10140/2020), compresa la statuizione accessoria avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite.

11.1. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: «La rinuncia al ricorso per cassazione, ex art. 390 e ss. c.p.c., comportando l’estinzione del giudizio di legittimità ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non consente una diversa regolamentazione delle spese processuali dei gradi di merito.»

12. Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2140/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2026/29/16, depositata in data 24 maggio 2016, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012835821, notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché il ruolo e la cartella di pagamento n. 291 2006 0001595233, asseritamente mai notificata. Oggetto: Tarsu 2006 - [OSCURATO:PERSONA] coattiva - Intimazione di pagamento - Cartella esattoriale presupposta - Rinuncia al ricorso - Estinzione - Spese processuali - Regime - *Principio di diritto. La C.T.P. di Agrigento, nella resistenza dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso e compensava le spese. 2. La C.T.R. della Sicilia, adita dal contribuente, dichiarava inammissibile il gravame per difetto di interesse, posto che la C.T.P. aveva accolto il ricorso e l’appellante aveva dedotto la violazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali che non spiegavano alcuna refluenza sulle domande ed eccezioni proposte, finalizzate ad ottenere una pronuncia priva di rilievo pratico. Condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno per lite temeraria. 3. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato ad otto motivi. 4. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 5. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. In data 18.11.2025 la Procura Generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta. 7. In data 28.11.2025 il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo compensarsi le spese dei gradi di merito e della presente fase di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 53 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’articolo 100 del codice di procedura civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», assumendo di aver chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, della cartella di pagamento e del ruolo esattoriale mai notificati. I primi giudici, accertando l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, avevano accolto il ricorso, ma nella parte motivazionale avevano dichiarato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento e, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, escludendo dunque l'annullamento della cartella esattoriale e del ruolo. L'appello era stato proposto per l'annullamento della cartella di pagamento, ritenuta nulla per omessa prova della notificazione nella parte motivazionale, ma non specificatamente annullata e del ruolo esattoriale, atti impugnati con il ricorso introduttivo. I secondi giudici avevano pertanto erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire. 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 112/1999 e dell’articolo 2697 del codice civile.- Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussioni tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di procedura civile»,il ricorrente deduce che con il motivo numero 14 di pagina 17 dell'atto di appello era stata contestata la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex articolo 25 del DPR numero 602 del 1009, mentre con il motivo numero 15 era stata contestata la decadenza del diritto di esazione delle somme iscritte a ruolo e con il motivo numero 17 era stato contestato il ruolo siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. Il giudice a quo non ha esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione falsa applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 669/1996, articolo 2697 codice civile, articolo 26 del D.P.R. 602/73 e articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente afferma che in primo grado l'agente della riscossione aveva prodotto l'estratto di ruolo per provare la contestata notificazione e che il primo giudice aveva ritenuto tale documento inidoneo alla prova. Nel giudizio di appello, la [OSCURATO:PERSONA] aveva invece prodotto il documento denominato “Informazioni carico iscritto a ruolo” con in calce un timbro ([OSCURATO:PERSONA] spa agente della riscossione per la provincia di Agrigento. Il procuratore), cui faceva seguito una sigla illeggibile. Con il motivo numero 3.d) di pagina 7 dell'atto di appello era stata contestata la violazione falsa applicazione dell'articolo 26, comma 4, del DPR 602/73 e dell'articolo 2697 del codice civile e dunque l'inadempimento dell'onere della prova nonché l'inesistenza e l'irritualità della notificazione. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 4. Con il quarto mezzo di impugnazione, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000, articolo 2697 codice civile, articolo 26 del D.P.R. n. 602/73, articolo 60 del D.P.R. n. 600/73. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, codice di procedura civile», si sostiene che la produzione documentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., consistente nella copia della relata di notifica, non era dotata della conformità legale e non possedeva i requisiti previsti dall'articolo 18 del DPR 445 del 2000. Le copie autentiche rilasciate dall'agente della riscossione erano sprovviste delle predette caratteristiche e pertanto risultavano inidonee a renderne prova legale. Con il motivo numero 3.e) di pagina 7 dell'atto di appello, in reiterazione del motivo numero 2 di pagina 6 della memoria illustrativa del primo grado del giudizio, era stata così contestata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 del DPR n. 445 del 2000 e dunque l’inidoneità della prova documentale offerta dall’appellata. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 5. Con il quinto motivo, rubricato «violazione dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, codice di procedura civile numero 5», il ricorrente assume che, a seguito della produzione documentale dell'agente della riscossione nel giudizio di appello, era stata specificatamente contestata l'inesistenza giuridica e la carenza di valore probatorio della produzione documentale ovverosia sia del documento denominato “informazioni carico iscritto a ruolo” che della copia della relata di notifica, richiedendosi nel contempo la produzione di quella prevista dall'articolo 26 comma 5 del D.P.R. n. 602 del 1973 ovvero della matrice o della copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione. Nella memoria illustrativa era stata disconosciuta la produzione documentale della [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso tra le parti e decisivo per il giudizio che, se effettuato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. I secondi giudici avevano inoltre omesso l'adozione dell'ordinanza di esibizione della chiesta documentazione. 6. Con il sesto mezzo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2712 e 2719 del codice civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti virgola in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, del codice di procedura civile»,il ricorrente, sempre a proposito dei documenti prodotti dalla controparte in grado di appello, lamenta che il giudice a quo non abbia esaminato il fatto storico consistente nella contestazione della conformità della copia all'originale e neppure la richiesta di esibizione degli originali. Il giudice d'appello avrebbe dovuto emettere l’ordine di esibizione, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 546/1992. 7. Con il settimo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'articolo 2697 del codice civile e dell'articolo 115 del codice di procedura civile. Omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione le parti, in relazione all'articolo 360 comma primo, numero 5, codice di procedura civile»,il ricorrente osserva che con il motivo numero 16 del ricorso introduttivo era stato contestato il ruolo esattoriale siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. Tale motivo era stato reiterato con il motivo numero 17 dell'atto di appello. L’agente della riscossione non aveva fornito alcun elemento di prova contraria, sicché al fatto allegato, ex art. articolo 115 c.p.c., doveva essere attribuita natura pacifica e non più controversa, da cui il venir meno dell'iniziativa del giudice in proposito. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se analizzato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, rubricato «violazione falsa applicazione degli articoli 91,92 e 96 del codice di procedura civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente rimprovera ai secondi giudici di aver omesso di considerare che l'appellante aveva proposto impugnativa contro l'intimazione di pagamento, contro il ruolo esattoriale e contro la cartella di pagamento e pertanto aveva l'interesse ad impugnare quegli atti che nella parte dispositiva della sentenza non erano stati espressamente specificati, al fine di fugare ogni incertezza giuridica su quali fossero stati gli atti effettivamente annullati, sussistendo contrasto tra la parte motivazionale e il dispositivo della gravata. Non sussistevano dunque le condizioni per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata, mancando il presupposto del difetto di interesse ad agire posto a fondamento della condanna. 9. Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente in data 28.11.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia è assistita da procura speciale comprensiva della facoltà di rinunciare agli atti del giudizio. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto. 10. Nulla per le spese di questo grado, atteso che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], subentrata ex lege alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non ha svolto attività difensiva. 11. Non risulta scrutinabile, invece, la richiesta di compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, atteso che la rinuncia al ricorso per cassazione implica il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (ex multis, Cass. n. 10140/2020), compresa la statuizione accessoria avente ad oggetto la regolamentazione delle spese di lite. 11.1. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: «La rinuncia al ricorso per cassazione, ex art. 390 e ss. c.p.c., comportando l’estinzione del giudizio di legittimità ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non consente una diversa regolamentazione delle spese processuali dei gradi di merito.» 12. Vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass.
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