CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 1965
Cassazione n. 42344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/05/1965 avverso l'ordinanza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2022, depositata in data 3 marzo 2022 la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla sentenza del 20 giugno 2019 emessa dal Tribunale di Tivoli in composizione monocratica irrevocabile in data 16 ottobre 2019 con la quale il ricorrente era condannato alla pena di mesi 4 di reclusione. 2.Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il Toledo, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen.In particolare, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene che il ricorrente si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo. Secondo la Corte territoriale, pur essendo accertato che alcuna notifica è stata effettuata personalmente al Toledo, tuttavia lo stesso avrebbe posto in essere una serie di comportamenti (rifiuto della sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro, rifiuto di sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio, domicilio peraltro sostanzialmente falso) univocamente finalizzati alla volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, e realizzati da un soggetto che già aveva vissuto pregresse esperienze giudiziarie. A parere della difesa la mancata sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro e la sussistenza a carico del ricorrente di precedenti penali sono argomenti da cui non si può logicamente trarre la volontà di sottrarsi al processo. Quanto alla dichiarazione di domicilio (Ostia, [OSCURATO:PERSONA] 56), sebbene la stessa sia risultata inidonea ai fini delle notifiche, tuttavia la giurisprudenza di questa Corte ritiene possibile la rescissione del giudicato qualora la mancata conoscenza sia attribuibile ad una condotta semplicemente negligente, come ad esempio l'aver dimenticato di comunicare un sopravvenuto mutamento di domicilio a distanza di anni. Nel caso di specie il domicilio è stato considerato inidoneo per la inesistenza del civico e perché il ricorrente risultava sconosciuto all'indirizzo, circostanze queste tra di loro logicamente incompatibili. A ciò si aggiunga che l'avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. non era stato notificato sebbene il ricorrente fosse detenuto per altra causa e il suo stato detentivo fosse noto all'autorità giudiziaria. La ordinanza impugnata non considera, infine, che l'art.420 bis cod. proc. pen. richiede per la dichiarazione di assenza una prova certa della conoscenza da parte dell'imputato del processo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - il verbale di perquisizione personale effettuato dai CC. di [OSCURATO:PERSONA] a carico del ricorrente in data 4 gennaio 2013, ivi indicato come residente ad Ostia alla [OSCURATO:PERSONA] n.56, non risulta sottoscritto perché si dà atto che l'indagato rifiuta di sottoscrivere l'atto; - il verbale di identificazione e di elezione di domicilio, in pari data, indica quale domicilio il medesimo indirizzo (Ostia, [OSCURATO:PERSONA] n.56) e l'indagato si rifiuta di sottoscrivere l'atto; -l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non risulta notificato al ricorrente; in data 9 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia comunica che il Toledo in data 7 gennaio 2013 era posto in regime di arresti domiciliari, per altro procedimento, in Roma alla via dei Lateranensi n. 21/23; - il decreto di citazione a giudizio è notificato ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. per inidoneità del domicilio dichiarato, al difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulta che la notifica all'indirizzo dell'imputato non è stata possibile in quanto "il civico n. 56 è inesistente; pertanto, la persona nominata nell'atto risulta sconosciuta"; - alla prima udienza dinanzi al giudice monocratico del 24 aprile 2015 il difensore di ufficio nominato risulta presente, così come risulta presente all'udienza del 20 giugno 2019 all'esito della quale è stato pronunziato il dispositivo di sentenza. 1.2 La Corte di appello ha ravvisato la sussistenza di alcune condotte del condannato da cui ha desunto la volontaria sottrazione da parte dello stesso alla conoscenza del procedimento (il rifiuto di sottoscrizione del verbale di perquisizione e sequestro e del verbale di dichiarazione di domicilio; la dichiarazione di un domicilio falso). Si tratta di circostanze che, in linea con quanto affermato dalle Sezioni unite "Ismail", sono certamente valutabili ai fini proprio dell'accertamento della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420). In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento. (Fattispecie relativa ad un imputato straniero che, dopo l'espiazione di una pena detentiva e l'espulsione dal territorio nazionale, vi faceva ritorno con diverse generalità, legittimamente modificate, non ricevendo, a seguito di tale modifica, né la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né quella del decreto che dispone il giudizio) (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851). Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.L'art. 420-bis cod. proc. pen. non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l'irreperibilità, il domicilio eletto. Certamente la manifesta mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della "volontaria sottrazione": se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita. 1.3.Tale giudizio appare condivisibile in quanto, senza rievocare il sistema di astratte presunzioni di conoscenza del procedimento, tuttavia, valorizza la presa d'atto che il condannato ha creato volontariamente (o preordinatamente) le condizioni per non avere la conoscenza degli atti del procedimento penale. Nel caso di specie, proprio in ragione dei concreti comportamenti tenuti dal ricorrente, può escludersi la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. che richiede una "incolpevole" mancata conoscenza del procedimento. 1.4. Quanto, poi, alla omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, la doglianza è priva di fondamento richiamandosi, al riguardo, l'orientamento di questa Corte secondo il quale "La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez.2, n.46763 del 27/09/2013 Rv.274475).Non risulta che il difensore di ufficio presente abbia mai eccepito siffatta nullità nei termini di legge, mostrandovi dunque acquiescenza. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de