CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 1994
Cassazione n. 23637/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1994 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con decisione del 20 gennaio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino (giudizio abbreviato) del 31 luglio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione ed € 1.200,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e l'unificazione dei reati con la continuazione (art. 385 cod. pen. - capo A, commesso il 29 luglio 2020 -, art. 73, quinto comma, T.U. stup. - capo B, commesso il 29 luglio 2020). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Vizio della motivazione sulla responsabilità per il possesso di 14,6 grammi di eroina rinvenuta con l'ausilio dei cani antidroga. La motivazione della Corte di appello risulta manifestamente illogica, rilevando una prossimità spaziale della droga rinvenuta tra i cespugli, dalle unità cinofile, e l'altra gettata dal ricorrente alla vista della P.G., contro un furgone. L'involucro con 14,6 grammi di eroina era occultato tra la vegetazione prima del getto della sostanza da parte dell'imputato, alla vista della P.G. Ne consegue che di questa sostanza il ricorrente non deve rispondere; mentre non si contesta la droga gettata addosso al furgone. La droga in oggetto di 14,6 grammi non è stata abbandonata dal ricorrente durante la sua fuga e, quindi, egli non deve risponderne. 2. 2. Vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva. La Corte di appello si è limitata a considerare i numerosi precedenti del ricorrente; tale motivazione non rispetta i criteri per l'applicazione della recidiva, ovvero l'effettiva pericolosità del ricorrente (Cassazione n. 38652 del 2017). Manca una specifica i motivazione sulla natura dei reati, alla distanza temporale degli stessi e al comportamento del ricorrente. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; inoltre ripropone gli stessi argomenti dell'atto di appello senza critiche specifiche alla decisione impugnata, chiede una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità 4. Sull'affermazione della responsabilità, per la sola eroina rinvenuta dai cani antidroga - non contestando il ricorrente la responsabilità per il reato di cui al capo A e la detenzione dell'altra droga indicata nell'imputazione - la sentenza impugnata adeguatamente rileva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando il luogo del rinvenimento ("del tutto coincidente con quello nel quale sono stati rinvenuti gli involucri lanciati dall'imputato, durante la fuga"), la medesima tipologia di sostanza e i resti del materiale di confezionamento rinvenuti nella spazzatura a casa dell'imputato (simili a quelli degli involucri in contestazione). Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivata. 5. Relativamente alla valutazione della recidiva la decisione impugnata, motiva correttamente rilevando come il ricorrente ha compiuto le condotte di cui all'imputazione durante il suo stato di detenzione domiciliare, con perdurante inclinazione al delitto, nonostante le plurime condanne e con una accresciuta pericolosità. Del resto, sull'applicazione della recidiva, sarebbe valida anche una motivazione implicita: «L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere)» (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016, Duse ed altri, Rv. 26713001). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/05/2022 Il Consigliere estensore Il P