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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10603/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato dell'autoradio inserita nell'apposito alloggiamento di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a corredo del diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è affetto da conclamata genericità, poiché, proprio dall'evocata sentenza di primo grado (cfr. in tal senso il richiamo ad essa effettuato nel motivo in disamina) emerge come l'imputato fosse stato bloccato all'interno dell'autovettura, con indosso un giravite di colore scuro (cfr. pag. 3, I, II e III capoverso della sentenza di primo grado), che le massime di comune esperienza suggerivano di far ritenere fosse stato utilizzato per divellere l'autoradio dal suo alloggiamento e prima ancora per forzare la portiera dell'autovettura, che la proprietaria aveva dichiarato di avere lasciato chiusa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] O -3\1"ttu.

D E P (1) S TA-1"A [OSCURATO:PERSONA].:::.',ELL.E.PA 24 (MAR', 2022 i il (CM9(1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato dell'autoradio inserita nell'apposito alloggiamento di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a corredo del diniego di esclusione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è affetto da conclamata genericità, poiché, proprio dall'evocata sentenza di primo grado (cfr. in tal senso il richiamo ad essa effettuato nel motivo in disamina) emerge come l'imputato fosse stato bloccato all'interno dell'autovettura, con indosso un giravite di colore scuro (cfr. pag. 3, I, II e III capoverso della sentenza di primo grado), che le massime di comune esperienza suggerivano di far ritenere fosse stato utilizzato per divellere l'autoradio dal suo alloggiamento e prima ancora per forzare la portiera dell'autovettura, che la proprietaria aveva dichiarato di avere lasciato chiusa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] O -3\1"ttu. D E P (1) S TA-1"A [OSCURATO:PERSONA].:::.',ELL.E.PA 24 (MAR', 2022 i il (CM9(1-
Sentenza Cassazione n. 10603/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris