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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1983

Cassazione n. 42034/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1983 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si appunta sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile, poiché era già inammissibile per genericità intrinseca (rilevabile in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) l'omologo motivo di appello il quale si esauriva in una mera enunciazione priva di ragioni a sostegno Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1983 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che si appunta sul diniego della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile, poiché era già inammissibile per genericità intrinseca (rilevabile in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) l'omologo motivo di appello il quale si esauriva in una mera enunciazione priva di ragioni a sostegno Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
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