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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2020

Cassazione n. 17479/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2176-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , anche quale legale rappresentante e titolare illimitatamente responsabile della ditta HIDROMED di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza della Cancellerian. 85 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della ditta HIDROMED di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma.- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia , depositata in data 7.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. occorre in limine litis rilevare il mancato avviso ai difensori del controricorrente della comunicazione di fissazione della udienza camerale di discussione della causaal 29.5.2024, con la conseguente necessità di rinvio P.Q.M. rinvia la causa alla udienza camerale del 2 ottobre 2024, mandando alla cancelleria di rinnovare gli avvisi di fissazione udienza a tutte le parti del giudizio.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2176-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , anche quale legale rappresentante e titolare illimitatamente responsabile della ditta HIDROMED di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza della Cancellerian. 85 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della ditta HIDROMED di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma.- controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia , depositata in data 7.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. occorre in limine litis rilevare il mancato avviso ai difensori del controricorrente della comunicazione di fissazione della udienza camerale di discussione della causaal 29.5.2024, con la conseguente necessità di rinvio P.Q.M. rinvia la causa alla udienza camerale del 2 ottobre 2024, mandando alla cancelleria di rinnovare gli avvisi di fissazione udienza a tutte le parti del giudizio. Così de
Sentenza Cassazione n. 17479/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris