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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 17797/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Gip del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Vicenza, con il quale si prescrive l'obbligo di presentazione presso la Questura di Cosenza prima e dopo ogni incontro agonistico in cui gioca la squadra di calcio del Cosenza.

1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge per omessa valutazione della memoria difensiva ritualmente trasmessa a mezzo pec dal difensore in data 20/05/2022, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, notificato il 19/05/2022.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alle condotte contestate, posto che il giudice non ha adeguatamente motivato in ordine all'identificazione dell'autore della condotta causativa dell'evento di lesioni personali arrecato ai danni dell'autista dell'autobus, né ha specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione dell'ulteriore misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321).

Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad un contraddittorio c.d. cartolare, da • esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida.

Ne segue che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021 Rv. 281321).

1.2. Nel caso in disamina, il Gip non ha fatto alcuna menzione, né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale, alle deduzioni difensive contenute nella memoria ritualmente trasmessa in data 20/05/2022 entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento notificato il 19/05/2022.

Nell'ordinanza impugnata manca qualunque riferimento alla suddetta memoria difensiva, nella quale il ricorrente aveva formulato dei rilievi in ordine alle modalità di verificazione dei fatti, con particolare riferimento all'aggressione all'autista dell'autobus, che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal giudice.

Si è pertanto verificata una violazione del diritto alla difesa.

2. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vicenza.

L'efficacia del provvedimento del Questore di Vicenza va sospesa, limitatamente all'obbligo di presentazione, PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 18 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Vicenza.

Co à deciso all'udienza del 8 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Gip del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Vicenza, con il quale si prescrive l'obbligo di presentazione presso la Questura di Cosenza prima e dopo ogni incontro agonistico in cui gioca la squadra di calcio del Cosenza. 1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge per omessa valutazione della memoria difensiva ritualmente trasmessa a mezzo pec dal difensore in data 20/05/2022, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, notificato il 19/05/2022. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alle condotte contestate, posto che il giudice non ha adeguatamente motivato in ordine all'identificazione dell'autore della condotta causativa dell'evento di lesioni personali arrecato ai danni dell'autista dell'autobus, né ha specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione dell'ulteriore misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad un contraddittorio c.d. cartolare, da • esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Ne segue che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021 Rv. 281321). 1.2. Nel caso in disamina, il Gip non ha fatto alcuna menzione, né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale, alle deduzioni difensive contenute nella memoria ritualmente trasmessa in data 20/05/2022 entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento notificato il 19/05/2022. Nell'ordinanza impugnata manca qualunque riferimento alla suddetta memoria difensiva, nella quale il ricorrente aveva formulato dei rilievi in ordine alle modalità di verificazione dei fatti, con particolare riferimento all'aggressione all'autista dell'autobus, che avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal giudice. Si è pertanto verificata una violazione del diritto alla difesa. 2. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Vicenza. L'efficacia del provvedimento del Questore di Vicenza va sospesa, limitatamente all'obbligo di presentazione, PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza per nuovo esame e sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di Vicenza del 18 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Vicenza. Co à deciso all'udienza del 8 Febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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