CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 1961
Cassazione n. 34008/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 28/03/1961 a [OSCURATO:PERSONA], nata il 15/07/1963 a Torino avverso la sentenza del 18/02/2026 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per falso giuramento (art. 371 cod. pen.), per aver giurato il falso, come parti processuali nell'ambito del giudizio radicato dinanzi al Giudice di pace, affermando di aver versato nelle mani del loro avvocato l'importo a saldo delle sue competenze professionali. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'art. 371 cod. pen., poiché il giuramento non presenta aspetti di falsità, nemmeno parziale. La parte civile, a fronte di una prestazione conclusa nel novembre 2007, ha prodotto agli atti: note pro-forma in acconto del marzo 2008, senza fornirne prova di invio e ricezione, per cifre modeste (complessivi C 828); una fattura dell'agosto 2008 per C 300 (ma non la prova dell'invio, della ricezione e tantomeno dell'attestazione notarile di autenticità) e, dietro sollecitazione della difesa, una raccomandata del giugno 2012 con cui chiedeva il solo pagamento dell'insoluto del 2008, per un importo di C 551,24. Mai ha quantificato né richiesto, nell'arco di un decennio, il pagamento del saldo ai suoi ex assistiti. A distanza di dieci anni dalla prestazione e di cinque dall'unica raccomandata con cui chiedeva il pagamento di C 551,24, nel 2017, si è rivolto al Consiglio dell'Ordine per ottenere la liquidazione di C 3.388, ridotti dal Consiglio a C 2.155, ottenendo il decreto ingiuntivo per la somma finale (accresciuta degli accessori e delle spese, e diminuita dell'importo della fattura prodotta) di C 2.911,92. Presentata opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed eccepita la prescrizione presuntiva, il legale ha deferito giuramento, in data 11 febbraio 2019, chiedendo se fosse stato pagato il saldo della prestazione, il cui importo fu quantificato dal solo Consiglio dell'Ordine. Gli imputati hanno giurato di aver pagato il debito. Essi non hanno commesso il reato perché il saldo di C 2.911,23 era stato effettivamente pagato, avendo corrisposto complessivi C 3.000. Né, trattandosi di giuramento su un saldo, possono rilevare le differenze sul dettaglio numerico. 2.2. Violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3, in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione quanto al mancato raggiungimento della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. 2 (5)*La motivazione della sentenza non si è Confrontata con le doglianze difensive, ha travisato gli elementi di prova e ha fornito una motivazione manifestamente illogica. Non ha considerato che era inverosimile che l'avvocato non avesse chiesto il pagamento, trascorsi quasi cinque anni dal termine della prestazione del 2017, pur sapendo che, dopo tre anni, scatta la prescrizione presuntiva. Ancora, ha trascurato la provenienza unilaterale delle frammentarie produzioni del querelante e la mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni della parte civile, motivate da risentimento (la parte civile non aveva previamente quantificato e richiesto in bonis il pagamento del saldo ed aveva perso la causa civile intrapresa a fini parcellari): ciò, sebbene abbia accennato al comportamento scorretto del legale. Alla luce di tali dati non possono considerarsi riscontri credibili le pro-forme di parcella e la fattura del 2008. I Giudici dell'appello hanno travisato il contenuto della raccomandata del 26 maggio 2012 (prodotta in dibattimento dalla parte civile solo quando la difesa chiese di documentare se avesse trasmesso qualche rituale intimazione di pagamento agli assistiti). Dal documento si desume che l'insoluto non era qualificato come acconto, né si indica alcun ulteriore residuo a saldo, il che prova che tale insoluto ammontava, al massimo, a poco più di C 500: e di certo non ai C 4,900 chiesti nel 2017. Travisando il senso del documento, che non qualificava affatto l'insoluto come acconto, la Corte d'appello ha invece sbrigativamente affermato che l'avvocato non stava chiedendo il saldo, bensì il pagamento degli acconti già chiesti nel 2008. La sentenza individua, poi, un elemento di prova nella difficoltà economica dei ricorrenti, ma tale dato è ambivalente, essendo del pari plausibile che, stante la difficoltà economica degli assistiti, un professionista, piuttosto, si faccia pagare in anticipo. La motivazione risulta, infine, contraddittoria, ove reputa credibile la testimonianza della parte civile, la quale aveva affermato che, poiché i clienti avevano difficoltà economiche, li aveva rassicurati, invitandoli a pagare prima la banca, e dicendo loro che avrebbe stilato il saldo dopo quattro o cinque mesi. Infatti, delle due l'una: o il narrato della parte civile è inattendibile perché l'avvocato non chiese mai il saldo oppure la raccomandata con cui ingiunse il pagamento dei C 551,24 costituiva la richiesta di saldo, per un importo, dunque, ben diverso dalla somma che poi chiese al Consiglio dell'Ordine gli fosse liquidata. Specularmente, la motivazione squalifica le allegazioni difensive in modo manifestamente illogico, ritenendo che i cinque ingressi del [OSCURATO:PERSONA] nello studio 3dell'avvocato non fossero motivati dal pagamento in contanti a rate della sua parcella, ma dall'importanza dell'affare trattato. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], ha prodotto una memoria ex art. 311 cod. proc. pen., rappresentando come i motivi di ricorso solo apparentemente attengano a violazione di legge e/o vizio di motivazione per travisamento della prova, proponendo, piuttosto, una rivalutazione dei fatti, inibita in sede di legittimità. Ha depositato, inoltre, conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. 4. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, ribadendo che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità sull'assunto che gli imputati sapessero che il legale aveva richiesto, nel 2008 e nel 2012, solo acconti sul maggior dovuto. Tale premessa è però erronea. Le pro-forma del 2008 non risultano inviate agli assistiti; la raccomandata del 25 giugno 2012 contiene una richiesta non di acconto, ma di pagamento di C 551,24, quale residuo di precedenti pro-forma, senza indicazione di ulteriori poste creditorie. Tale travisamento ha inciso anche sulla valutazione di credibilità della parte civile, portatrice di interesse economico e autrice di iniziativa giudiziale tardiva, intrapresa nel 2017, per un credito relativo a prestazione del 2007 (a tal fine sono richiamati: gli incontri presso lo studio del legale nel 2007; le agende della madre dell'imputato, con annotazioni di cambi assegni per complessivi C 1.100; le dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli assistiti avevano riferito di avere saldato il precedente legale facendosi prestare denaro). In via subordinata all'annullamento della sentenza, la difesa chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., insistendo sul rilievo dell'espressione "a saldo", posto che, se gli imputati avessero versato 3.000 euro, avrebbero comunque pagato una somma superiore a quella oggetto del giuramento. La differenza tra la somma giurata e quella dedotta come versata è pari a soli C 88,08 in più, il che conferma il carattere meramente formale del fatto, che non ha prodotto danno concreto, come dimostra anche la mancata liquidazione del risarcimento alla parte civile e il fatto che la stessa requisitoria del P.G. avrebbe definito la questione "numericamente poco significativa". La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., formulata con le note scritte di discussione del grado d'appello, è valutabile anche in Cassazione (Sez. 4, n. 27428 del 07/04/2021, Rendina, non mass.), dal momento che non richiede ulteriori accertamenti, essendo i presupposti desumibili dagli atti: minimo scarto 4economico, modesto disvalore, affidamento degli imputati nelle indicazioni del proprio difensore e condotta della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda affonda nel mancato pagamento, da parte degli imputati, del compenso dovuto al proprio legale che, di conseguenza, aveva chiesto al giudice un decreto ingiuntivo, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fecero opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva. Di conseguenza, in mancanza di prova scritta, il legale deferì il giuramento decisorio, e gli imputati affermarono di aver pagato il richiesto al loro legale. 2. Premesso che il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento (Sez. 6, n. 1066 del 22/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA]. 265910, in un caso di giuramento reso dall'imputato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), i Giudici di appello desumono la falsità di quanto dichiarato in sede di giuramento dai ricorrenti dalla differenza tra la somma di C 2.911,92, indicata nella formula di giuramento come versata dagli imputati, e quella di C 3.000, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sostennero di aver già corrisposto in contanti al legale nel 2007, a saldo delle sue competenze (pagamento che sarebbe avvenuto in cinque o sei tranches). Reputano tale differenza, sebbene in sé poco significativa, comunque importante, dal momento che l'ammontare del credito dell'avvocato (C 2.911,92) risultò soltanto in seguito alla liquidazione effettuata da parte del Consiglio dell'Ordine, e non prima. Affermano come, sebbene l'[OSCURATO:PERSONA] che difendeva gli imputati nella causa civile avesse riferito che i clienti le dissero di aver saldato il loro legale per una somma che non ricordava, ma che era sicuramente superiore a C 2.911,92, restava il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prestarono giuramento su quello specifico importo e non si avvalsero della possibilità di richiedere che questo fosse corretto o la formula precisata, come avrebbero potuto fare. Osservano, poi, che agli atti non risulta alcuna quantificazione del saldo richiesto dall'avvocato per le prestazioni, se non prima della richiesta di liquidazione della parcella al Consiglio dell'Ordine per l'importo di C 3.388, poi ridotto a C 2.911,92. Escludono fosse stata conseguita prova che l'avvocato aveva chiesto agli imputati se non acconti, come dimostrato dalle due pro-forme di parcella e dalla 5 us fattura (tutte del 2008), da ciò inferendo che l'avvocato non stesse richiedendo il saldo, bensì ancora il pagamento degli acconti (corrisposti solo in minima parte). Aggiungono che, avendo gli imputati una forte esposizione debitoria nei confronti di una banca, per far fronte alla quale (e salvare la loro casa) necessitarono di un prestito dai genitori e dai suoceri, sarebbe stato strano che essi si premurassero di pagare l'avvocato anzitempo, quando ancora non aveva completato la sua opera professionale. E ritengono tale ipotesi riscontrata dalle affermazioni del legale, il quale precisò di aver voluto chiedere il pagamento delle sue competenze ratealmente e a distanza di mesi dal termine della sua attività professionale. Essendo emersa la prova del versamento di soli C 300 (in acconto), argomentano, inoltre, che, a fronte del riferito quadro indiziario, era onere degli imputati allegare, nel processo penale, elementi per contrastare la conclusione che avevano dichiarato il falso: anche perché, diversamente - e cioè nel caso in cui l'avvocato si fosse fatto pagare "in nero" e poi avesse tentato una locupletazione -, avrebbe tenuto un comportamento che, in quanto illegale e molto scorretto, lo avrebbe esposto ad un rischio eccessivo. E negano che tale onere di allegazione potesse ritenersi adempiuto attraverso l'unico elemento a contrasto portato dalla difesa, rappresentato dall'annotazione nell'agenda della madre del [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2007, relativa al cambio di due assegni per C 500 e C 600, in quanto la sorella del [OSCURATO:PERSONA] (la madre era morta, nel frattempo) testimoniò di non sapere a che scopo quel denaro fosse stato dato al fratello. Peraltro - chiosano, ancora -, trovandosi la coppia in forte difficoltà economica, era agevole supporre che la madre di [OSCURATO:PERSONA] avesse dato le somme per aiutarla. Mancava, quindi, la prova della finalizzazione di tale denaro al pagamento delle competenze dell'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] l'allegazione dei cinque incontri tra l'avvocato e [OSCURATO:PERSONA] è considerata dalla Corte d'appello poco indicativa, potendo essere spiegata alla luce dell'importanza dell'affare da trattare, che quindi ben poteva richiedere plurimi incontri. 3. Così sintetizzata l'argomentazione dei Giudici di merito, su un piano generale, va precisato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente 6 oukdisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depetris, Rv. 281935). 4. Ciò precisato, la motivazione della sentenza impugnata, completa e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte: vieppiù a fronte della declinazione evidentemente in fatto di entrambi i motivi di ricorso, volti, in sostanza, a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi probatori, seppur di natura (dichiaratamente) indiziaria, su cui nei due gradi di giudizio è stata basata la condanna. Motivi che vanno dichiarati, quindi, inammissibili. 5. Del pari inammissibili sono le deduzioni contenute nei motivi aggiunti. Esse, per un verso, sviluppano argomenti già svolti nel ricorso, replicandone i surriferiti vizi; per altro verso, invocano l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sebbene la particolare tenuità del fatto non fosse stata dedotta in appello ed invero nemmeno nei motivi "principali" del ricorso (a dispetto, dunque, del principio devolutivo): e comunque al di fuori dei ristrettissimi limiti indicati da questa Corte (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160) che, come noto, non è giudice del fatto. Nell'arresto appena citato, d'altronde, si trova sì precisato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. «può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707: principio affermato proprio in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello)». Ma viene anche aggiunto che «ciò non toglie che la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata». Ragioni che i ricorrenti legano essenzialmente ad una supposta scarsa rilevanza economica della questione sottostante al giuramento, la quale - contrariamente a quanto da essi asserito - non emerge affatto dalla sentenza impugnata: trascurando peraltro che l'art. 371 cod. pen. è un delitto contro l'amministrazione della giustizia e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tutela un bene di rilevanza pubblicistica relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato (Sez. 7, ord. n. 8160 del 7ol9k19/12/2013, dep. 2014, Ortega, Rv. 238735; Sez. 6, n. 5007 del 07/01/2008; Gili, Rv. 238735, che, di conseguenza, escludono che la persona danneggiata dal falso giuramento possa essere ritenuta persona offesa dal reato). 6. Per le ragioni esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M