CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05311/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Napoli, ha dichiarato inammissibilkristanza di detenzione domiciliare; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; rilevato, invero, che il Giudice specializzato ha fondato la decisione osservando come la difesa non avesse argomentato alcunché sull'allontanamento del prevenuto dalla omonima consorteria camorristica di cui è risultato capo e promotore unitamente al padre ed ai fratelli; che il clan di appartenenza è attualmente vitale, essendo in atto un faida tra sodalizi rivali; che non ricorre nel caso di specieiné l'ipotesi della avvenuta collaborazione da parte dell'istante, né quelle delle c.d. collaborazione impossibile o collaborazione inesigibile; che il domicilio indicato nell'istanza, ove vivono i famigliari tutti pluripregiudicati per il medesimo reato associativo, è inidoneo; ritenuto dunque che, a cospetto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza - rispettose del tenore letterale della disposizione di cui all'art. 4- bis Ord. pen., - con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci