CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 27940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. perché la notifica all'indagato è stata effettuata presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ove l'imputato aveva eletto domicilio come da verbale di identificazione del 16 febbraio 2018. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sulla ritenuta imputabilità. La Corte di appello non avrebbe esposto le ragioni che l'hanno indotta a disattendere la prova contraria rappresentata dalla perizia effettuata in altro procedimento e depositata all'udienza del 14 dicembre 2020, attestante l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Dall'esame degli atti allegati al ricorso e di quelli contenuti nel fascicolo processuale, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta quanto segue: - il 16 febbraio 2018 l'imputato, allora indagato, nomina difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Pescara, via Della Bonifica 48/1 (che è l'attuale difensore) ed elegge domicilio presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, come quello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si trova in Pescara, via Della Bonifica 48/1 (cfr. verbale di identificazione ed elezione domicilio redatto dalla sezione Carabinieri della Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Pescara); - l'avviso di conclusione delle indagini emesso il 2 marzo 2018 viene notificato, tramite posta elettronica certificata, il 9 marzo 2018 all'indagato presso il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], indicato erroneamente come "domicilio eletto". Va poi aggiunto che, come dichiara il difensore in ricorso, il 25 maggio 2018 (all'atto del deposito in cancelleria dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) vi è stata una nuova elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ove poi è stato notificato ritualmente il decreto di citazione a giudizio. 2.2. È pacifico che l'avviso 415-bis cod. proc. pen. è stato notificato all'imputato tramite spedizione di posta elettronica certificata all'indirizzo del suo difensore di fiducia invece che a quello del difensore presso il quale aveva (in quel momento) eletto domicilio (pur appartenendo entrambi gli avvocati al medesimo studio). 2.2.1. Sul piano generale va ricordato che la mancata notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., discende, a mente dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione a giudizio. Sulla natura della nullità dell'avviso 415-bis cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità, dopo un iniziale contrasto (nel senso di nullità relativa Sez. 5, n.34515 del 04/07/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 264272 - 01; Conf. N. 23246 del 2003 Rv. 225668 - 01, N. 25223 del 2008 Rv. 240255 - 01, N. 35420 del 2010 Rv. 248302 - 01, N. 44825 del 2014 Rv. 262104 - 01; diff. N. 21875 del 2014 Rv. 262821 - 01, N. 45581 del 2013 Rv. 257807 - 01, N. 2382 del 2018 Rv. 272025 - 01, N. 1043 del 2013 Rv. 253843), si è definitivamente orientata nel ricondurre la nullità nel novero di quelle "a regime intermedio" ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in quanto attinente all'intervento dell'imputato (Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, dep. 2018, Bianchi, Rv. 272025 - 01; Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475 - 01; conf. non massimate, tra le ultime Sez. 2, n. 1134 del 17/02/2023; Sez. 2, n. 1864 del 12/10/2022, dep. 2023; Sez. 5, n. 1359 del 27/10/2022, dep. 2023; Sez. 2, n. 39539 del 21/09/2022; Sez. 5, n. 2709 del 2471172021, dep. 2022). 2.2.2. Consegue che: - errano i giudici di primo e secondo grado nel qualificare la nullità come relativa; - il difensore ha tempestivamente sollevato l'eccezione all'udienza del 18 febbraio 2019, dinanzi al giudice del dibattimento di primo grado, prima della deliberazione della sentenza. 2.3. Fermo ciò, va osservato che la nullità deve intendersi sanata ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Difatti, immediatamente dopo la notificazione dell'avviso 415-bis cod. proc. pen. (avvenuta il 9 marzo 2018), l'imputato, in data 25 maggio 2018, ha riallineato nomina fiduciaria ed elezione di domicilio, indicando, anche per quest'ultima, il proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], così di fatto ratificando la precedente notifica (consegnata al difensore di fiducia invece che al collega di studio di questi) e accettandone gli effetti. 3. Il secondo motivo è generico. Il ricorrente menziona la mancata valutazione di una perizia, effettuata in altro procedimento e versata in atti, senza neppure indicarne i contenuti e, segnatamente, senza specificare se il riconoscimento del vizio di mente riguardi o meno il medesimo periodo temporale oggetto del presente processo. Peraltro dalla lettura della perizia, allegata al ricorso, si evince che il vizio di mente è stato riconosciuto per un fatto occorso il 30 luglio 2019, quindi oltre due anno dopo la commissione del reato per cui è processo. 4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r