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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 18021/2026

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strato di sorveglianza di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, così diversamente qualificatoil reclamo originariamente proposto da parte del Tribunale di sorveglianza di Salerno,avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile,con procedura de plano, il reclamo ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord.pen.);rilevato preliminarmente che è corretta la riqualificazione – operata dal Tribunale disorveglianza – del reclamo in ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015,[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1 n. 45376 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Giordano).richiamato il principio secondo cui «È manifestamente inammissibile (e come tale puòessere dichiarata de plano dal Magistrato di sorveglianza) la domanda risarcitoria ai sensidegli artt. 35 ter e 69, comma sesto, ord. pen., con la quale l'interessato si limiti a chiederel'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda e lerelative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di aver subito e gli istituti penitenziari in cui lestesse si siano verificate» (Sez. 1, n. 40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246 – 01.sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, con la quale il detenuto, purindicando determinati periodi di detenzione, si era limitato alla mera affermazione d'unacondizione di restrizione non conforme al regime convenzionale, per la quale invocaval'applicazione dei rimedi riparatori);richiamata la condivisibile motivazione resa nell’arresto appena citato secondo cui ilmero e astratto richiamo all'art. 3 CEDU e alle "condizioni" in cui si trovavano gli istituti,durante la detenzione, in funzione dei rimedi riparatori, non rende ex se l'istanza conforme almodello legale di cui all'art. 35-ter Ord. pen.e che, pertanto, nel caso di specie, ne è statacorrettamente dichiarata l'inammissibilità con la procedura de plano; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
strato di sorveglianza di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, così diversamente qualificatoil reclamo originariamente proposto da parte del Tribunale di sorveglianza di Salerno,avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile,con procedura de plano, il reclamo ai sensi dell’art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord.pen.);rilevato preliminarmente che è corretta la riqualificazione – operata dal Tribunale disorveglianza – del reclamo in ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015,[OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1 n. 45376 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Giordano).richiamato il principio secondo cui «È manifestamente inammissibile (e come tale puòessere dichiarata de plano dal Magistrato di sorveglianza) la domanda risarcitoria ai sensidegli artt. 35 ter e 69, comma sesto, ord. pen., con la quale l'interessato si limiti a chiederel'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda e lerelative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di aver subito e gli istituti penitenziari in cui lestesse si siano verificate» (Sez. 1, n. 40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246 – 01.sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, con la quale il detenuto, purindicando determinati periodi di detenzione, si era limitato alla mera affermazione d'unacondizione di restrizione non conforme al regime convenzionale, per la quale invocaval'applicazione dei rimedi riparatori);richiamata la condivisibile motivazione resa nell’arresto appena citato secondo cui ilmero e astratto richiamo all'art. 3 CEDU e alle "condizioni" in cui si trovavano gli istituti,durante la detenzione, in funzione dei rimedi riparatori, non rende ex se l'istanza conforme almodello legale di cui all'art. 35-ter Ord. pen.e che, pertanto, nel caso di specie, ne è statacorrettamente dichiarata l'inammissibilità con la procedura de plano; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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