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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 18773/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del cg. luglio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto N. SIEP 66/2021.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio e non coerente con l'ordinanza del 7 ottobre 2020, con la quale il medesimo giudice aveva rigettato la medesima richiesta, evidenziando che il condannato avrebbe dovuto godere prima di permessi premio e di lavoro all'esterno, in forza del c.d. principio di gradualità del trattamento penitenziario.

Risultava agli atti, infatti, che, a seguito di tale provvedimento, il condannato aveva posto in essere un comportamento positivo e aveva beneficiato di tre permessi premio conclusi positivamente.

Secondo il ricorrente, quindi, tale circostanza non poteva essere superata dal fatto che lo stesso era risultato indagato in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di armi per fatti di agosto 2019 nel procedimento definito "Operazione febbre dell'oro", anche in considerazione del fatto che - nell'ambito di tale giudizio - il Tribunale del riesame aveva annullato per carenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo / la misura cautelare precedentemente applicata nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.

Il giudice di merito, infatti, preso atto dei precedenti penali del condannato ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Carrano.In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, come già affermato con i precedenti provvedimenti dell'il settembre 2019 e del 7 ottobre 2020, il condannato non risultava ancora meritevole di usufruire di alcuna misura alternativa alla detenzione, vista la sussistenza del pericolo attuale di recidiva.

Carrano, infatti, nello stesso periodo nel quale aveva allegato un'attività lavorativa (peraltro alle dipendenze della suocera) aveva realizzato le condotte che avevano determinato l'operazione di polizia denominata "Febbre dell'oro nero".

Tenuto, quindi, conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in modo ineccepibile l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta da Carrano ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale proprie di detto istituto.

Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivaimente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle j, rzfyib,u. spese processuali e della somma di tremila eur-6411a Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del cg. luglio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto N. SIEP 66/2021. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio e non coerente con l'ordinanza del 7 ottobre 2020, con la quale il medesimo giudice aveva rigettato la medesima richiesta, evidenziando che il condannato avrebbe dovuto godere prima di permessi premio e di lavoro all'esterno, in forza del c.d. principio di gradualità del trattamento penitenziario. Risultava agli atti, infatti, che, a seguito di tale provvedimento, il condannato aveva posto in essere un comportamento positivo e aveva beneficiato di tre permessi premio conclusi positivamente. Secondo il ricorrente, quindi, tale circostanza non poteva essere superata dal fatto che lo stesso era risultato indagato in ordine ai reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di armi per fatti di agosto 2019 nel procedimento definito "Operazione febbre dell'oro", anche in considerazione del fatto che - nell'ambito di tale giudizio - il Tribunale del riesame aveva annullato per carenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo / la misura cautelare precedentemente applicata nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Il giudice di merito, infatti, preso atto dei precedenti penali del condannato ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di Carrano.In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, come già affermato con i precedenti provvedimenti dell'il settembre 2019 e del 7 ottobre 2020, il condannato non risultava ancora meritevole di usufruire di alcuna misura alternativa alla detenzione, vista la sussistenza del pericolo attuale di recidiva. Carrano, infatti, nello stesso periodo nel quale aveva allegato un'attività lavorativa (peraltro alle dipendenze della suocera) aveva realizzato le condotte che avevano determinato l'operazione di polizia denominata "Febbre dell'oro nero". Tenuto, quindi, conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato in modo ineccepibile l'inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta da Carrano ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale proprie di detto istituto. Queste conclusioni appaiono rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivaimente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle j, rzfyib,u. spese processuali e della somma di tremila eur-6411a Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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