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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 21842/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1272/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 5889/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21842/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, accogliendo il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento emesso in data 15 novembre 2024 dal magistrato di sorveglianza di L’Aquila, ha respinto la richiesta della detenuta [OSCURATO:PERSONA], sottoposta al regime penitenziario differenziato, di svolgere colloqui in videoconferenza con il marito [OSCURATO:PERSONA], anch’egli detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.

Secondo il Tribunale, pur confermandosi anche per i detenuti sottoposti a tale regime il diritto a mantenere i rapporti affettivi e familiari e la non esclusione, in via di principio, della possibilità di svolgere colloqui anche con familiari soggetti al medesimo regime, prevista dalla circolare del DAP del 02/10/2017 almeno in via telefonica, le esigenze di sicurezza prospettate dal DAP giustificano la esclusione di tale possibilità per la detenuta istante.

La DDA ha segnalato, infatti, il ruolo apicale da lei ricoperto quale reggente della fazione del clan Mallardo riferibile proprio a suo marito e la capacità di quest’ultimo di dare direttive inviando dal carcere messaggi in codice, come indicato da un collaboratore di giustizia, i sospetti circa il ruolo emergente del loro genero, ricavati dagli scambi epistolari tra i due coniugi, e i messaggi criptati già inviati alla madre della detenuta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 41-bis Ord. pen.

Il magistrato di sorveglianza aveva concesso il richiesto videocolloquio pur tenendo conto delle affermazioni di pericolosità espresse dalla DDA circa la pericolosità della ricorrente e di suo marito e l’asserita capacità di quest’ultimo di inviare direttive dal carcere mediante messaggi in codice durante i colloqui, ma valutando il diritto al mantenimento dei rapporti familiari, essendo la ricorrente detenuta dal 2016.

Il Tribunale ha ribaltato la sua decisione senza effettuare un corretto bilanciamento tra tale diritto e le esigenze di sicurezza, e senza considerare che le modalità del colloquio richiesto, diversamente da un colloquio visivo, garantiscono il rispetto di queste ultime.

2.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione.

Il tribunale ha ravvisato le esigenze di sicurezza valutando fatti e comportamenti antecedenti all’inizio della detenzione o comunque molto risalenti nel tempo, quali il ruolo apicale della ricorrente, l’invio di messaggi in codice da parte del marito, riferito da un collaboratore di giustizia nel 2013, il ruolo emergente del genero, anch’egli detenuto in regime di alta sicurezza dal 2016, alcune missive scritte dal marito alla suocera.

Non ha individuato, quindi, elementi concreti ed attuali tali da giustificare la compressione del diritto all’affettività.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

I due motivi proposti, pur prospettando una violazione di legge e un vizio di motivazione, richiedono di fatto, a questa Corte, una diversa valutazione della gravità delle esigenze di sicurezza e un diverso bilanciamento, mentre il giudice di legittimità è tenuto solo a valutare la correttezza del provvedimento del giudice di merito e l'assenza dei vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., senza poter sostituire alla valutazione compiuta dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione, anche se ritenuta preferibile (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, [OSCURATO:PERSONA]. 207944)

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte, come ricordato nel provvedimento impugnato, ha da tempo affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, Rv. 287288).

Il Tribunale di sorveglianza ha applicato correttamente tale principio, in quanto non ha negato il diritto della ricorrente al colloquio con il coniuge, benché anch'esso sottoposto al medesimo regime penitenziario.

Ha però, come previsto dalla circolare del DAP del 02/10/2017, che impone di bilanciare tale diritto con le esigenze di sicurezza, valutato le esigenze indicate dalla DDA nel suo parere non vincolante, doverosamente acquisito, e le ha ritenute prevalenti, con un'argomentazione che appare logica e non contraddittoria.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il giudice si è conformato ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia» (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv.285574) Il provvedimento impugnato non incorre, pertanto, in alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale di sorveglianza riconosciuto pienamente il diritto della ricorrente al colloquio richiesto, negandolo solo in relazione alle circostanze concrete, relative alle caratteristiche personali e comportamentali della detenuta istante e del coniuge sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 3.

Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.

L'ordinanza impugnata ha indicato molti elementi concreti che fanno ritenere tuttora sussistenti rilevanti esigenze di sicurezza, che ha valutato prevalenti nel bilanciamento con il diritto della detenuta all'affettività, ed ha quindi motivato in modo completo, logico e non contraddittorio il diniego del colloquio richiesto.

Tali elementi sono effettivamente significativi, essendo stati valutati ostativi il ruolo apicale ricoperto da entrambi i coniugi nell'associazione di appartenenza, l'attualità di questa, e l'accertata capacità dei predetti di scambiarsi, anche solo mediante missive, messaggi sospetti e frasi criptate, e quella del marito della ricorrente di inviare messaggi all'esterno del carcere mediante un linguaggio in codice.

Tali elementi, che l'ordinanza afferma essere stati accertati anche in epoca recente e non risalenti al passato, come sostenuto dalla ricorrente senza però dedurre alcun travisamento da parte del tribunale, sono stati logicamente ritenuti tali da indurre il forte timore che un colloquio visivo, tra i coniugi, anche se effettuato mediante video, possa essere utilizzato per lo scambio di informazioni relative al clan tuttora operante e per l'invio di messaggi in codice, e tali da far pertanto ritenere prevalenti le esigenze di sicurezza, nel bilanciamento tra queste e il diritto all'affettività.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 1272/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 5889/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21842/2025 Roma, lì, 10/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, accogliendo il reclamo proposto dal DAP avverso il provvedimento emesso in data 15 novembre 2024 dal magistrato di sorveglianza di L’Aquila, ha respinto la richiesta della detenuta [OSCURATO:PERSONA], sottoposta al regime penitenziario differenziato, di svolgere colloqui in videoconferenza con il marito [OSCURATO:PERSONA], anch’egli detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. Secondo il Tribunale, pur confermandosi anche per i detenuti sottoposti a tale regime il diritto a mantenere i rapporti affettivi e familiari e la non esclusione, in via di principio, della possibilità di svolgere colloqui anche con familiari soggetti al medesimo regime, prevista dalla circolare del DAP del 02/10/2017 almeno in via telefonica, le esigenze di sicurezza prospettate dal DAP giustificano la esclusione di tale possibilità per la detenuta istante. La DDA ha segnalato, infatti, il ruolo apicale da lei ricoperto quale reggente della fazione del clan Mallardo riferibile proprio a suo marito e la capacità di quest’ultimo di dare direttive inviando dal carcere messaggi in codice, come indicato da un collaboratore di giustizia, i sospetti circa il ruolo emergente del loro genero, ricavati dagli scambi epistolari tra i due coniugi, e i messaggi criptati già inviati alla madre della detenuta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 41-bis Ord. pen. Il magistrato di sorveglianza aveva concesso il richiesto videocolloquio pur tenendo conto delle affermazioni di pericolosità espresse dalla DDA circa la pericolosità della ricorrente e di suo marito e l’asserita capacità di quest’ultimo di inviare direttive dal carcere mediante messaggi in codice durante i colloqui, ma valutando il diritto al mantenimento dei rapporti familiari, essendo la ricorrente detenuta dal 2016. Il Tribunale ha ribaltato la sua decisione senza effettuare un corretto bilanciamento tra tale diritto e le esigenze di sicurezza, e senza considerare che le modalità del colloquio richiesto, diversamente da un colloquio visivo, garantiscono il rispetto di queste ultime. 2.2. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione. Il tribunale ha ravvisato le esigenze di sicurezza valutando fatti e comportamenti antecedenti all’inizio della detenzione o comunque molto risalenti nel tempo, quali il ruolo apicale della ricorrente, l’invio di messaggi in codice da parte del marito, riferito da un collaboratore di giustizia nel 2013, il ruolo emergente del genero, anch’egli detenuto in regime di alta sicurezza dal 2016, alcune missive scritte dal marito alla suocera. Non ha individuato, quindi, elementi concreti ed attuali tali da giustificare la compressione del diritto all’affettività. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. I due motivi proposti, pur prospettando una violazione di legge e un vizio di motivazione, richiedono di fatto, a questa Corte, una diversa valutazione della gravità delle esigenze di sicurezza e un diverso bilanciamento, mentre il giudice di legittimità è tenuto solo a valutare la correttezza del provvedimento del giudice di merito e l'assenza dei vizi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., senza poter sostituire alla valutazione compiuta dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione, anche se ritenuta preferibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [OSCURATO:PERSONA]. 207944) 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, come ricordato nel provvedimento impugnato, ha da tempo affermato che «In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, Rv. 287288). Il Tribunale di sorveglianza ha applicato correttamente tale principio, in quanto non ha negato il diritto della ricorrente al colloquio con il coniuge, benché anch'esso sottoposto al medesimo regime penitenziario. Ha però, come previsto dalla circolare del DAP del 02/10/2017, che impone di bilanciare tale diritto con le esigenze di sicurezza, valutato le esigenze indicate dalla DDA nel suo parere non vincolante, doverosamente acquisito, e le ha ritenute prevalenti, con un'argomentazione che appare logica e non contraddittoria. Anche sotto questo profilo, pertanto, il giudice si è conformato ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., per l'ammissione del detenuto ai colloqui visivi con altri familiari, anch'essi sottoposti al medesimo regime detentivo, è necessario tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia» (Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv.285574) Il provvedimento impugnato non incorre, pertanto, in alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale di sorveglianza riconosciuto pienamente il diritto della ricorrente al colloquio richiesto, negandolo solo in relazione alle circostanze concrete, relative alle caratteristiche personali e comportamentali della detenuta istante e del coniuge sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ha indicato molti elementi concreti che fanno ritenere tuttora sussistenti rilevanti esigenze di sicurezza, che ha valutato prevalenti nel bilanciamento con il diritto della detenuta all'affettività, ed ha quindi motivato in modo completo, logico e non contraddittorio il diniego del colloquio richiesto. Tali elementi sono effettivamente significativi, essendo stati valutati ostativi il ruolo apicale ricoperto da entrambi i coniugi nell'associazione di appartenenza, l'attualità di questa, e l'accertata capacità dei predetti di scambiarsi, anche solo mediante missive, messaggi sospetti e frasi criptate, e quella del marito della ricorrente di inviare messaggi all'esterno del carcere mediante un linguaggio in codice. Tali elementi, che l'ordinanza afferma essere stati accertati anche in epoca recente e non risalenti al passato, come sostenuto dalla ricorrente senza però dedurre alcun travisamento da parte del tribunale, sono stati logicamente ritenuti tali da indurre il forte timore che un colloquio visivo, tra i coniugi, anche se effettuato mediante video, possa essere utilizzato per lo scambio di informazioni relative al clan tuttora operante e per l'invio di messaggi in codice, e tali da far pertanto ritenere prevalenti le esigenze di sicurezza, nel bilanciamento tra queste e il diritto all'affettività. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani
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