CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09380/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. n. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari in data 18/03/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in relazione alla riconosciuta recidiva specifica. Osserva come la Corte territoriale abbia applicato la recidiva limitandosi a richiamare i precedenti penali da cui il Minervini risulta gravato, senza tener conto che le condanne già riportate risalgono a fatti risalenti nel tempo e senza dar conto delle ragioni per cui il reato commesso sia in concreto sintomatico di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente. 3. Il ricorso è destituito di fondamento. Invero, a fronte di un motivo di appello che non offre alcun elemento positivo di valutazione in ordine alla recisione del percorso di illegalità intrapreso dal ricorrente, come ricostruito dal primo giudice, la Corte territoriale ha sostanzialmente richiamato il giudizio in tema di recidiva espresso dal giudice di primo grado, che aveva valorizzato la vicinanza del reato per cui si procede con quelli oggetto di due diverse sentenze, uno dei quali specifico, per ritenere la proclività a delinquere dell’odierno ricorrente e, dunque, la sua maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso. Proprio dalla circostanza che l’imputato fosse gravato da un reato della stessa indole, i giudici di merito hanno ritenuto il nuovo reato sintomatico della sua maggiore pericolosità, oltre che indicativo della resistenza del reo all'effetto dissuasivo che deriva dalla revisione critica del proprio vissuto criminale in conseguenza di tali condanne e del conseguente rafforzamento della propria determinazione delittuosa. Tali indicazioni danno conto della valutazione svolta sul punto, che esclude la fondatezza della censura formulata. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.