CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 34130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6657/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Fabritiis, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE –RISCOSSIONE -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2231 del 10/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e del le parti ; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza delle sentenze rese inter partes dal Tribunale di Firenze (n. 3277/2006) e dalla Corte d’appello di Firenze (n. 1456/2012, di parziale riforma della decisione di primo grado): l’opponente contestava il diritto degli opposti di procedere a esecuzione forzata per l’importo preteso, in quanto il loro credito doveva essere quantificato, in base ad una corretta interpretazione del titolo esecutivo (la decisione d’appello costituiva res iudicata), in Euro 250.030,57 alla data del 30/4/2014; - in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2532/2017 respingeva l’opposizione; - la Corte d’appello di Firenze, con la decisione qui impugnata (sentenza n. 2231 del 10/10/2022), in riforma della decisione di primo grado, dichiarava «che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le seguenti somme: a) € 396.030,47, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 31.7.2001 al saldo ed agli interessi legali dal 15.6.2002 al saldo; b) per le spese processuali liquidate dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 3277/2006 in € 191,59 per spese vive, € 4.630,31 per diritti, € 9.350,00 per onorario, € 1.747,53 per rimborso forfettario, oltre Iva, Cpa, e interessi legali dal 19.9.2006 al saldo e, il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per le spese della c.t.u. di € 6.640,38, oltre interessi legali dal 19.9.2006 al saldo; c) per le spese del precetto notificato il 12.1.2007 di € 1.373,49, somma comprensiva delle spese generali, oltre Iva e Cpa e, il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per le spese di registrazione della citata sentenza del Tribunale di Firenze n. 3277/2006 da lui anticipate per € 4.435,85» e disponeva la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio; - avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi; resistevanoPierfrancesco Belli e [OSCURATO:PERSONA] e, con distinto controricorso, anche [OSCURATO:PERSONA]; - le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 25/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorrente lamenta la «violazione degli artt. 615 e ss. c.p.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi) in rapporto all’art.2909 c.c.; violazione dei principi emergenti»; - col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., si deduce la «violazione degli artt. 615 e ss. c.p.c. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi) in rapporto agli artt. 336 c.p.c. e 2909 c.c.; violazione dei principi emergenti»; - le censure possono essere esaminate congiuntamente, dato che entrambe si fondano sull’interpretazione della sentenza n. 1456/2012 della Corte d’appello di Firenze, passata in giudicato e azionata come titolo esecutivo; - proprio per il tenore delle critiche rivolte da [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza impugnata e per consentire a questa Corte di esaminarle, valutarle e deciderle, il ricorrente avrebbe dovuto esporre il fatto processuale in maniera esaustiva e, inoltre, individuare gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso; - infatti, «Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato» (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022, Rv. 664034-02, peraltro richiamata dallo stesso ricorrente); - al contrario, in patente violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] difetta di una «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», posto che alle argomentazioni e difese delle parti nei due gradi di giudizio si fa solo cenno e che della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2231/2022 sono riportati solo alcuni stralci, di per sé inidonei a far comprendere le ragioni della predetta decisione, e manca altresì «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti … sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi», dato che la sentenza n. 1456/2012 (e, cioè, il titolo esecutivo la cui interpretazione è controversa) non è stata trascritta, né il suo contenuto è stato adeguatamente esposto sì da consentire a questa Corte di apprezzare il suo integrale contenuto e la sua effettiva portata; - in conclusione, il ricorso è inammissibile; - all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere a ciascuna parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13;p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 14.000 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il rico