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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29149/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania il 12 settembre 2022, che applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, primo e secondo comma, cod. pen., per avere fatto parte, con il ruolo di capo, dell'associazione mafiosa di Cosa nostra, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", suddivisa in "squadre" operanti nei vari quartieri di Catania e nei paesi della Provincia, dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 2021 (capo 1 di incolpazione), nonché del delitto di cui agli artt. 56, 110 e 629, primo comma, e 416-bis cod. pen. (capo 7 di incolpazione) e del delitto di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. (capo 42 di incolpazione).

Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonchè sugli esiti delle intercettazioni.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Napoli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Vizio di motivazione in merito alla contestazione associativa e al ruolo apicale asseritamente rivestito dall'indagato.

L'ordinanza assegna valore gravemente indiziario a una "voce" proveniente dagli ambienti della criminalità organizzata mai concretamente riscontrata; "voce" che voleva Napoli, allora detenuto, reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua scarcerazione.

Si trattava in realtà di una notizia che era stata diffusa dai quotidiani locali tempo prima e che, quindi, era nota a tutti.

2.2. Vizio di motivazione sulle propalazioni dei collaboratori Corra, Scavone e Sa nfilí ppo.

I tre collaboratori di giustizia hanno dichiarato di essere a conoscenza del ruolo apicale del Napoli.

Essi, però, erano certamente a conoscenza delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito sulla circ:ostanza che Napoli avrebbe potuto essere reggente al momento della sua scarcerazione.

Corra, Scavone e Sanfilippo hanno riferito dell'intervento di Napoli per sanare i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] - per conto dei Cursoti milanesi - e [OSCURATO:PERSONA] - per conto del gruppo "Nizza".

Questo rimane l'unico atto concreto posto in essere da Napoli, che potrebbe far pensare a un suo ruolo di vertice.

Al contrario, nè Corra, nè Scavone hanno dato conto delle azioni, da reggente, poste in essere da Napoli.

E', quindi, probabile che l'intervento di quest'ultimo finalizzato a ricomporre i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e Scavone fosse stato determinato esclusivamente dal rapporto di amicizia tra i due.

2.3. Vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza relativamente alla contestazione di cui al capo 1), sulle intercettazioni.

Il Tribunale ha dato valenza univoca alle intercettazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, senza valorizzare la spiegazione alternativa fornita dalla difesa.

In realtà, la lettura dei brogliacci relativi alle intercettazioni dimostra unicamente che Napoli era ossessionato dai controlli, che avrebbe potuto subire dalle forze dell'ordine, e che aveva un rapporto assiduo con il coindagato Buffardeci, con il quale però non risulta aver commesso alcun reato specifico.

Molte conversazioni intercettate sono con il cugino Ferrera e dimostrano che Napoli cercava di operare nella legalità e per questo aveva tentato di avviare un'attività commerciale per la vendita di vino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il provvedimento impugnato si confronta puntualmente con la versione dell'imputato, evidenziando l'inconciliabilità della prospettazione autodifensiva con le risultanze progressivamente esposte.

L'assunto secondo il quale le dichiarazioni rese sul Napoli da alcuni collaboratori di giustizia, e in particolare quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], storico militante del gruppo Santapaola-Ercolano, unitosi soltanto nel gennaio 2022 al gruppo dei chiamanti in correità, sarebbero inficiate, nella loro autonomia, dalla diffusione a mezzo stampa di notizie relative ai nuovi assetti dirigenziali del clan, oltre ad essere sfornito di qualsiasi allegazione, trova puntuale risposta nelle pagine 35 e seg. dell'ordinanza, che segnala la secretazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al gruppo [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di responsabile della famiglia Nizza che aveva giurisdizione sui quartieri catanesi di [OSCURATO:PERSONA], Librino, Civita e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al clan dei [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, non riesce a dare ragione della convergenza tra le dichiarazioni di questi ultimi e i riscontri estrinseci di natura non dichiarativa (intercettazioni), copiosamente esibiti nell'ordinanza impugnata e nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari.

2.1. Analogamente, l'affermazione che il Napoli non avrebbe concretamente esercitato il suo ruolo apicale nella gestione delle attività estorsive del clan trova decisive smentite:-nella ricostruzione della tentata estorsione ai danni dei titolari del [OSCURATO:PERSONA] di Catania contestata al capo 7) dell'ordinanza cautelare, ricostruzione alla quale contribuiscono i collaboratori Corra e Scavone (che mise a disposizione gli esecutori materiali dell'intimidazione) con il riscontro della denuncia sporta dall'amministratrice della società che gestiva lo stabilimento e delle videoriprese che registrano il deposito della bottiglia incendiaria e del biglietto minatorio, recante l'esortazione in codice a "mettersi a posto" con i Santapaola: «200mila euro o ti cerchi l'amico, due giorni di tempo»;-nella conversazione del 13 maggio 2020 tra il Napoli e il collaboratore Buffardeci, che documenta l'iniziativa estorsiva intrapresa dal primo ai danni dm un [OSCURATO:PERSONA]; - nelle evidenze che attribuiscono al Napoli un ruolo decisionale nell'autorizzazione delle attività estorsive da svolgersi ai danni dei gestori di un parcheggio antistante una sala Bingo: vicenda dalla quale emerge anche l'attitudine del ricorrente a mediare i contrasti tra il clan Santapaola e altri gruppi criminali locali, come quello dei Cappello, piuttosto che un disinteresse sintomatico della sua fuoriuscita dal circuito criminale.

2.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura, secondo la quale il Napoli non risulterebbe essersi interessato della distribuzione delle risorse del clan tra gli affiliati e le loro famiglie, se si considerano le conversazioni con Buffardeci.

Anche il ruolo giocato da Napoli nella composizione del dissidio insorto tra il clan Santapaola e il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ricostruito attraverso le convergenti dichiarazioni dei collaboratori provenienti dalle file dell'uno e dell'altro schieramento (Corra e Scavone per i Santapaola; Sanfilippo per i Cursoti), perfettamente aderenti alle conversazioni intercettate (p. 39-42 dell'ordinanza impugnata), come osservato dal Tribunale dei riesame, non si presta ad essere banalizzato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, come episodio riconducibile ai soli buoni rapporti personali tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione della vicenda è densa di conferme del ruolo apicale di Napoli.

Si considerino le lamentele del [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che ad uno degli incontri Napoli non si fosse personalmente presentato, avendo delegato il Buffardeci; e ancora, il ruolo risolutivo dell'ordine impartito dal Napoli ai subordinati Scavone e Corra di rimandare la riscossione del denaro preteso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di lasciare un'abitazione rivendicata dalla famiglia Nizza alla convivente di tale [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto transitato dai Santapaola al gruppo Cursoti, non avrebbe più avuto titolo per rimanervi, almeno fino alla scarcerazione del compagno.

Osserva il Collegio che non può trascurarsi la rilevanza della mediazione del Napoli, alla stregua del principio per il quale «Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 - 01).

Il Tribunale del riesame richiama, infine, puntualmente, alcune intercettazioni, che, da sole, suffragano la consapevolezza del Napoli circa il suo ruolo apicale («...

Gli devo far vedere la forza? Io la forza ce l'ho per davvero! C'è bisogno che la faccio vedere a lui?", dice il ricorrente in una conversazione con Buffardeci, in data 11/05/2020, riportata a p.37 dell'ordinanza impugnata) e il riconoscimento di tale ruolo da parte degli affiliati (si vedano, a titolo di esempio, le conversazione del 21/05/2020 intercorsa tra Buffardeci e tale Gaetano, a p. 42 e seg. e la conversazione del 10/08/2020, tra lo stesso Buffardeci e un soggetto che aveva premura di parlare con il capo di un duplice omicidio perpetrato due giorni prima).

Dando rilievo a tali dati, il Collegio della cautela si è pienamente confermato al principio giurisprudenziale secondo il quale «ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno»(Sez. 6 n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482 - 01).

Anche il progetto di assassinare il Napoli, confessato con ricchezza di dettagli da Scavone nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, ha un movente chiaramente riconducibile alla maniera con la quale il ricorrente gestiva i rapporti del clan Santapaola con altri gruppi criminali.

Il fatto che quel progetto non abbia (ancora) trovato specifico riscontro non rileva, dal momento che «In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01).

Lungi dall'essere "congetturali" o "meramente ipotetiche", le informazioni probatorie relative al ruolo apicale di Napoli nel sodalizio Santapaola convergono nella definizione di una funzione concretamente esercitata, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3137 del 2015, rv. 262487; conf.

Sez. 6, n. 19191 del 2013, rv. 255132).

2.3. Deve, infine, segnalarsi che alcuna censura colpisce! gli altri due reati dedotti nel titolo cautelare (tentata estorsione di cui al capo 7 e interposizione fittizia di cui al capo 42), il primo dei quali, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., in assenza della valida allegazione di elementi sintomatici dell'esaurimento dei pericula libertatis e al cospetto dei plurimi e gravi precedenti irrevocabili indicati nei provvedimenti di merito, basterebbe a giustificare l'adozione della più afflittiva misura custodiale.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania il 12 settembre 2022, che applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, primo e secondo comma, cod. pen., per avere fatto parte, con il ruolo di capo, dell'associazione mafiosa di Cosa nostra, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", suddivisa in "squadre" operanti nei vari quartieri di Catania e nei paesi della Provincia, dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 2021 (capo 1 di incolpazione), nonché del delitto di cui agli artt. 56, 110 e 629, primo comma, e 416-bis cod. pen. (capo 7 di incolpazione) e del delitto di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. (capo 42 di incolpazione). Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonchè sugli esiti delle intercettazioni. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Napoli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in merito alla contestazione associativa e al ruolo apicale asseritamente rivestito dall'indagato. L'ordinanza assegna valore gravemente indiziario a una "voce" proveniente dagli ambienti della criminalità organizzata mai concretamente riscontrata; "voce" che voleva Napoli, allora detenuto, reggente del clan [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua scarcerazione. Si trattava in realtà di una notizia che era stata diffusa dai quotidiani locali tempo prima e che, quindi, era nota a tutti. 2.2. Vizio di motivazione sulle propalazioni dei collaboratori Corra, Scavone e Sa nfilí ppo. I tre collaboratori di giustizia hanno dichiarato di essere a conoscenza del ruolo apicale del Napoli. Essi, però, erano certamente a conoscenza delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito sulla circ:ostanza che Napoli avrebbe potuto essere reggente al momento della sua scarcerazione. Corra, Scavone e Sanfilippo hanno riferito dell'intervento di Napoli per sanare i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] - per conto dei Cursoti milanesi - e [OSCURATO:PERSONA] - per conto del gruppo "Nizza". Questo rimane l'unico atto concreto posto in essere da Napoli, che potrebbe far pensare a un suo ruolo di vertice. Al contrario, nè Corra, nè Scavone hanno dato conto delle azioni, da reggente, poste in essere da Napoli. E', quindi, probabile che l'intervento di quest'ultimo finalizzato a ricomporre i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] e Scavone fosse stato determinato esclusivamente dal rapporto di amicizia tra i due. 2.3. Vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza relativamente alla contestazione di cui al capo 1), sulle intercettazioni. Il Tribunale ha dato valenza univoca alle intercettazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, senza valorizzare la spiegazione alternativa fornita dalla difesa. In realtà, la lettura dei brogliacci relativi alle intercettazioni dimostra unicamente che Napoli era ossessionato dai controlli, che avrebbe potuto subire dalle forze dell'ordine, e che aveva un rapporto assiduo con il coindagato Buffardeci, con il quale però non risulta aver commesso alcun reato specifico. Molte conversazioni intercettate sono con il cugino Ferrera e dimostrano che Napoli cercava di operare nella legalità e per questo aveva tentato di avviare un'attività commerciale per la vendita di vino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato si confronta puntualmente con la versione dell'imputato, evidenziando l'inconciliabilità della prospettazione autodifensiva con le risultanze progressivamente esposte. L'assunto secondo il quale le dichiarazioni rese sul Napoli da alcuni collaboratori di giustizia, e in particolare quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], storico militante del gruppo Santapaola-Ercolano, unitosi soltanto nel gennaio 2022 al gruppo dei chiamanti in correità, sarebbero inficiate, nella loro autonomia, dalla diffusione a mezzo stampa di notizie relative ai nuovi assetti dirigenziali del clan, oltre ad essere sfornito di qualsiasi allegazione, trova puntuale risposta nelle pagine 35 e seg. dell'ordinanza, che segnala la secretazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al gruppo [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di responsabile della famiglia Nizza che aveva giurisdizione sui quartieri catanesi di [OSCURATO:PERSONA], Librino, Civita e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al clan dei [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, non riesce a dare ragione della convergenza tra le dichiarazioni di questi ultimi e i riscontri estrinseci di natura non dichiarativa (intercettazioni), copiosamente esibiti nell'ordinanza impugnata e nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari. 2.1. Analogamente, l'affermazione che il Napoli non avrebbe concretamente esercitato il suo ruolo apicale nella gestione delle attività estorsive del clan trova decisive smentite:-nella ricostruzione della tentata estorsione ai danni dei titolari del [OSCURATO:PERSONA] di Catania contestata al capo 7) dell'ordinanza cautelare, ricostruzione alla quale contribuiscono i collaboratori Corra e Scavone (che mise a disposizione gli esecutori materiali dell'intimidazione) con il riscontro della denuncia sporta dall'amministratrice della società che gestiva lo stabilimento e delle videoriprese che registrano il deposito della bottiglia incendiaria e del biglietto minatorio, recante l'esortazione in codice a "mettersi a posto" con i Santapaola: «200mila euro o ti cerchi l'amico, due giorni di tempo»;-nella conversazione del 13 maggio 2020 tra il Napoli e il collaboratore Buffardeci, che documenta l'iniziativa estorsiva intrapresa dal primo ai danni dm un [OSCURATO:PERSONA]; - nelle evidenze che attribuiscono al Napoli un ruolo decisionale nell'autorizzazione delle attività estorsive da svolgersi ai danni dei gestori di un parcheggio antistante una sala Bingo: vicenda dalla quale emerge anche l'attitudine del ricorrente a mediare i contrasti tra il clan Santapaola e altri gruppi criminali locali, come quello dei Cappello, piuttosto che un disinteresse sintomatico della sua fuoriuscita dal circuito criminale. 2.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura, secondo la quale il Napoli non risulterebbe essersi interessato della distribuzione delle risorse del clan tra gli affiliati e le loro famiglie, se si considerano le conversazioni con Buffardeci. Anche il ruolo giocato da Napoli nella composizione del dissidio insorto tra il clan Santapaola e il gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], ricostruito attraverso le convergenti dichiarazioni dei collaboratori provenienti dalle file dell'uno e dell'altro schieramento (Corra e Scavone per i Santapaola; Sanfilippo per i Cursoti), perfettamente aderenti alle conversazioni intercettate (p. 39-42 dell'ordinanza impugnata), come osservato dal Tribunale dei riesame, non si presta ad essere banalizzato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, come episodio riconducibile ai soli buoni rapporti personali tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione della vicenda è densa di conferme del ruolo apicale di Napoli. Si considerino le lamentele del [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che ad uno degli incontri Napoli non si fosse personalmente presentato, avendo delegato il Buffardeci; e ancora, il ruolo risolutivo dell'ordine impartito dal Napoli ai subordinati Scavone e Corra di rimandare la riscossione del denaro preteso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di lasciare un'abitazione rivendicata dalla famiglia Nizza alla convivente di tale [OSCURATO:PERSONA], che, in quanto transitato dai Santapaola al gruppo Cursoti, non avrebbe più avuto titolo per rimanervi, almeno fino alla scarcerazione del compagno. Osserva il Collegio che non può trascurarsi la rilevanza della mediazione del Napoli, alla stregua del principio per il quale «Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 - 01). Il Tribunale del riesame richiama, infine, puntualmente, alcune intercettazioni, che, da sole, suffragano la consapevolezza del Napoli circa il suo ruolo apicale («... Gli devo far vedere la forza? Io la forza ce l'ho per davvero! C'è bisogno che la faccio vedere a lui?", dice il ricorrente in una conversazione con Buffardeci, in data 11/05/2020, riportata a p.37 dell'ordinanza impugnata) e il riconoscimento di tale ruolo da parte degli affiliati (si vedano, a titolo di esempio, le conversazione del 21/05/2020 intercorsa tra Buffardeci e tale Gaetano, a p. 42 e seg. e la conversazione del 10/08/2020, tra lo stesso Buffardeci e un soggetto che aveva premura di parlare con il capo di un duplice omicidio perpetrato due giorni prima). Dando rilievo a tali dati, il Collegio della cautela si è pienamente confermato al principio giurisprudenziale secondo il quale «ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno»(Sez. 6 n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482 - 01). Anche il progetto di assassinare il Napoli, confessato con ricchezza di dettagli da Scavone nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, ha un movente chiaramente riconducibile alla maniera con la quale il ricorrente gestiva i rapporti del clan Santapaola con altri gruppi criminali. Il fatto che quel progetto non abbia (ancora) trovato specifico riscontro non rileva, dal momento che «In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01). Lungi dall'essere "congetturali" o "meramente ipotetiche", le informazioni probatorie relative al ruolo apicale di Napoli nel sodalizio Santapaola convergono nella definizione di una funzione concretamente esercitata, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3137 del 2015, rv. 262487; conf. Sez. 6, n. 19191 del 2013, rv. 255132). 2.3. Deve, infine, segnalarsi che alcuna censura colpisce! gli altri due reati dedotti nel titolo cautelare (tentata estorsione di cui al capo 7 e interposizione fittizia di cui al capo 42), il primo dei quali, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., in assenza della valida allegazione di elementi sintomatici dell'esaurimento dei pericula libertatis e al cospetto dei plurimi e gravi precedenti irrevocabili indicati nei provvedimenti di merito, basterebbe a giustificare l'adozione della più afflittiva misura custodiale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa del
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