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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32535/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 luglio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari dell'8 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa per entrambi, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 256 bis del d.

Igs. n. 152 del 2006, accertato in Calopezzati il 27 febbraio 2015.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati, sono manifestamente infondati, articolandosi le censure difensive nella sostanziale proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti dimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); e invero la Corte di appello, sviluppando le considerazioni del Tribunale, ha compiuto un'adeguata disamina delle fonti di prova, valorizzando gli accertamenti compiuti il 27 febbraio 2015 dai Carabinieri di Calopezzati, i quali, nel dirigersi verso il luogo in cui avevano notato un'intensa nube di fumo, incrociavano, lungo l'unica strada interpoderale mediante la quale era possibile raggiungere il luogo dell'incendio, un furgone con a bordo due persone che si stavano allontanando dal posto e che, a seguito di successivi controlli eseguiti dopo la messa in sicurezza della zona, venivano identificati negli odierni ricorrenti, mentre nel furgone da loro parcheggiato venivano rinvenuti residui di materiali simili a quelli che stavano bruciando nell'incendio, ovvero pezzi di polistirolo e strisce di materiale coibentato.

Ribadito che, a fronte di una motivazione sorretta da considerazioni non illogiche e non distoniche rispetto alle acquisizioni probatorie, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, ripropositive di differenti apprezzamenti di merito che, come detto, esulano dal perimetro valutativo del presente giudizio di legittimità.

Osservato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5), nella quale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stata valorizzata la circostanza che il fuoco appiccato non era certamente di dimensioni esigue, tanto che la nube nera di fumo si vedeva da circa un chilometro di distanza, per cui non poteva parlarsi di un minima lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, tanto più che le cose sottoposte a combustione (polistirolo e materiale coibentato) erano nocive per l'ambiente e che nelle vicinanze del luogo dove è stato appiccato il fuoco vi erano delle case abitate, con conseguente pericolo per i residenti del posto.

Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7 luglio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari dell'8 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa per entrambi, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, perché ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 256 bis del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato in Calopezzati il 27 febbraio 2015. Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità degli imputati, sono manifestamente infondati, articolandosi le censure difensive nella sostanziale proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti dimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); e invero la Corte di appello, sviluppando le considerazioni del Tribunale, ha compiuto un'adeguata disamina delle fonti di prova, valorizzando gli accertamenti compiuti il 27 febbraio 2015 dai Carabinieri di Calopezzati, i quali, nel dirigersi verso il luogo in cui avevano notato un'intensa nube di fumo, incrociavano, lungo l'unica strada interpoderale mediante la quale era possibile raggiungere il luogo dell'incendio, un furgone con a bordo due persone che si stavano allontanando dal posto e che, a seguito di successivi controlli eseguiti dopo la messa in sicurezza della zona, venivano identificati negli odierni ricorrenti, mentre nel furgone da loro parcheggiato venivano rinvenuti residui di materiali simili a quelli che stavano bruciando nell'incendio, ovvero pezzi di polistirolo e strisce di materiale coibentato. Ribadito che, a fronte di una motivazione sorretta da considerazioni non illogiche e non distoniche rispetto alle acquisizioni probatorie, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, ripropositive di differenti apprezzamenti di merito che, come detto, esulano dal perimetro valutativo del presente giudizio di legittimità. Osservato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui ci si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5), nella quale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è stata valorizzata la circostanza che il fuoco appiccato non era certamente di dimensioni esigue, tanto che la nube nera di fumo si vedeva da circa un chilometro di distanza, per cui non poteva parlarsi di un minima lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, tanto più che le cose sottoposte a combustione (polistirolo e materiale coibentato) erano nocive per l'ambiente e che nelle vicinanze del luogo dove è stato appiccato il fuoco vi erano delle case abitate, con conseguente pericolo per i residenti del posto. Rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 l
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