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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:87
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0056_RES

[OSCURATO:PERSONA]56/25 [Petlichev] ( i ) MA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Presunta non conformità del diritto nazionale alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione – Ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte – Determinazione del diritto nazionale applicabile alla controversia – Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale – Obbligo o autorizzazione di un previo rinvio alla Corte costituzionale anteriormente al ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Assenza» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Esame della conformità delle norme nazionali sia al diritto dell’Unione sia alla Costituzione nazionale – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Normativa procedurale nazionale relativa al contenuto di una domanda di controllo di costituzionalità di una disposizione nazionale che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione a pena di irricevibilità della domanda – Previo rinvio alla Corte in via pregiudiziale – Ammissibilità – Rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione [Articolo 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, articolo 94, b)] (v. punti 33-48, 52-60 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), la Corte è chiamata a esaminare se l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma procedurale nazionale come l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Bulgaria).

In forza di quest’ultima disposizione, una domanda di controllo di costituzionalità di una normativa nazionale rientrante nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione proposta da un giudice nazionale deve contenere, a pena di irricevibilità, una valutazione motivata del diritto applicabile alla causa di cui tale giudice è investito, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurlo ad adire previamente la Corte in via pregiudiziale.

Secondo il giudice del rinvio, tali condizioni per adire la Corte costituzionale gli impediscono di adire in via prioritaria tale giudice e sono contrarie al diritto dell’Unione sotto vari aspetti.

Da un lato, il giudice del rinvio ritiene che, prima di adire la Corte costituzionale, esso sarebbe tenuto, qualora ritenga necessario adire la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale, a conformarsi al requisito di indicare chiaramente, dando prova di buona fede, il diritto nazionale applicabile nel caso di specie, quale previsto all’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

Orbene, dal momento che il giudice del rinvio ritiene che la disposizione legislativa bulgara, di cui dubita della conformità con il diritto dell’Unione, debba, peraltro, essere considerata incostituzionale, una siffatta disposizione non rientrerebbe nella nozione di «norme nazionali applicabili alla fattispecie», ai sensi di tale articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte.

Dall’altro lato, il giudice del rinvio considera che l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale avrebbe come conseguenza che una disposizione nazionale già interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione possa, successivamente, essere giudicata incostituzionale, il che sarebbe contrario al principio del primato del diritto dell’Unione.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte rileva che il requisito derivante dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale può condurre il giudice del rinvio che nutre dubbi in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione a sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale prima di interrogare la Corte costituzionale.

Sulla base di tale constatazione, la Corte ricorda, in primo luogo, che una norma di diritto nazionale che rischia, in particolare, di avere come conseguenza che un giudice nazionale preferisca astenersi dal sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte pregiudica le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, l’efficacia di tale sistema di cooperazione.

In secondo luogo, dal principio del primato del diritto dell’Unione discende che i giudici nazionali sono competenti a valutare la conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione, senza dover adire la Corte costituzionale del loro Stato membro con una domanda a tal fine.

Di conseguenza, l’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano a una normativa nazionale in forza della quale i giudici nazionali che nutrono dubbi quanto alla conformità di una disposizione nazionale tanto alla Costituzione nazionale quanto al diritto dell’Unione devono adire la Corte costituzionale del loro Stato membro prima di avvalersi della loro facoltà o di conformarsi al loro obbligo di sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale.

In terzo luogo, la Corte rileva che tale disposizione e tale principio non ostano, per contro, a una normativa di uno Stato membro che subordini la ricevibilità del rinvio alla Corte costituzionale di tale Stato membro da parte di un giudice nazionale alla presentazione, ad opera di quest’ultimo, di una valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione alle disposizioni nazionali, il che può implicare che detto giudice adisca previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Di fatto, tali condizioni per adire la Corte costituzionale dello Stato membro interessato non limitano, in alcun modo, la possibilità, per gli altri giudici nazionali, di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, né ritardano tale rinvio.

Al contrario, siffatte condizioni di rinvio sono tali da indurre detti giudici nazionali, quando intendono sottoporre una disposizione nazionale a un controllo di costituzionalità, ad applicare, anzitutto, il diritto dell’Unione, senza impedire loro di avvalersi della loro facoltà o di conformarsi al loro obbligo di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale.

Pertanto, esse mirano a favorire l’esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dall’articolo 267 TFUE nonché il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico nazionale.

Peraltro, la Corte ammette che siffatte condizioni per adire una Corte costituzionale di uno Stato membro, da parte di un giudice nazionale, consentono a tale Corte di statuire sulla costituzionalità di una disposizione nazionale, se del caso, dopo che la Corte avrà risposto a un rinvio pregiudiziale proveniente da questo stesso giudice nazionale nell’ambito della stessa controversia.

Tuttavia, tale circostanza non viola, di per sé, il principio del primato del diritto dell’Unione, purché a detto giudice nazionale non sia impedito di trarre tutte le conseguenze che derivano da tale principio nell’ambito della controversia di cui è investito.

Infatti, da un lato, una sentenza della Corte pronunciata nell’ambito del procedimento pregiudiziale vincola il giudice nazionale quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito.

Pertanto, il giudice nazionale deve, se del caso, discostarsi dalle valutazioni di un giudice nazionale di grado superiore qualora ritenga, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione.

Dall’altro lato, il principio del primato impone ai giudici nazionali, quando non possono procedere a un’interpretazione di una disposizione del loro diritto interno conforme al diritto dell’Unione, di disapplicare tale disposizione qualora essa sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto.

In quarto luogo, per quanto riguarda i requisiti derivanti dall’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, la Corte rileva che una disposizione nazionale non può essere considerata non «applicabil[e]», ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla costituzionalità di tale disposizione nazionale.

Pertanto, sotto un primo profilo, dal momento che una siffatta disposizione nazionale resta in vigore fino alla constatazione, da parte della Corte costituzionale, della sua incostituzionalità, il semplice fatto che un giudice nazionale dubiti della costituzionalità di tale disposizione nazionale non può giustificare che detto giudice ometta tale disposizione nella presentazione del diritto applicabile alla controversia di cui è investito.

Sotto un secondo profilo, anche se può essere vantaggioso che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio pregiudiziale alla Corte, i giudici nazionali sono liberi di procedere a tale rinvio in qualsiasi momento del procedimento che ritengano opportuno.

In quinto e ultimo luogo, la Corte ricorda che le corti costituzionali degli Stati membri sono tenute, al pari dei giudici ordinari, a rispettare il principio del primato del diritto dell’Unione.

Tuttavia, se, in violazione di tale principio, una Corte costituzionale rifiutasse di dare seguito a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale che ha adito quest’ultima sarebbe tenuto a disapplicare, nella controversia di cui è investito, le valutazioni di tale Corte costituzionale.

Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale rientrante nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione deve, a pena di irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla causa di cui il giudice nazionale è investito, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurlo ad adire previamente la Corte in via pregiudiziale. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0056_RES [OSCURATO:PERSONA]56/25 [Petlichev] ( i ) MA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad) Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 febbraio 2026 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Presunta non conformità del diritto nazionale alla Costituzione nazionale e al diritto dell’Unione – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione – Ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte – Determinazione del diritto nazionale applicabile alla controversia – Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale – Obbligo o autorizzazione di un previo rinvio alla Corte costituzionale anteriormente al ricorso alla Corte in via pregiudiziale – Assenza» Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Esame della conformità delle norme nazionali sia al diritto dell’Unione sia alla Costituzione nazionale – Presupposti per adire una Corte costituzionale – Normativa procedurale nazionale relativa al contenuto di una domanda di controllo di costituzionalità di una disposizione nazionale che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione a pena di irricevibilità della domanda – Previo rinvio alla Corte in via pregiudiziale – Ammissibilità – Rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione [Articolo 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, articolo 94, b)] (v. punti 33-48, 52-60 e disp.) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), la Corte è chiamata a esaminare se l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma procedurale nazionale come l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, Bulgaria). In forza di quest’ultima disposizione, una domanda di controllo di costituzionalità di una normativa nazionale rientrante nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione proposta da un giudice nazionale deve contenere, a pena di irricevibilità, una valutazione motivata del diritto applicabile alla causa di cui tale giudice è investito, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurlo ad adire previamente la Corte in via pregiudiziale. Secondo il giudice del rinvio, tali condizioni per adire la Corte costituzionale gli impediscono di adire in via prioritaria tale giudice e sono contrarie al diritto dell’Unione sotto vari aspetti. Da un lato, il giudice del rinvio ritiene che, prima di adire la Corte costituzionale, esso sarebbe tenuto, qualora ritenga necessario adire la Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale, a conformarsi al requisito di indicare chiaramente, dando prova di buona fede, il diritto nazionale applicabile nel caso di specie, quale previsto all’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia. Orbene, dal momento che il giudice del rinvio ritiene che la disposizione legislativa bulgara, di cui dubita della conformità con il diritto dell’Unione, debba, peraltro, essere considerata incostituzionale, una siffatta disposizione non rientrerebbe nella nozione di «norme nazionali applicabili alla fattispecie», ai sensi di tale articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte. Dall’altro lato, il giudice del rinvio considera che l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale avrebbe come conseguenza che una disposizione nazionale già interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione possa, successivamente, essere giudicata incostituzionale, il che sarebbe contrario al principio del primato del diritto dell’Unione. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte rileva che il requisito derivante dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte costituzionale può condurre il giudice del rinvio che nutre dubbi in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione a sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale prima di interrogare la Corte costituzionale. Sulla base di tale constatazione, la Corte ricorda, in primo luogo, che una norma di diritto nazionale che rischia, in particolare, di avere come conseguenza che un giudice nazionale preferisca astenersi dal sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte pregiudica le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, l’efficacia di tale sistema di cooperazione. In secondo luogo, dal principio del primato del diritto dell’Unione discende che i giudici nazionali sono competenti a valutare la conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione, senza dover adire la Corte costituzionale del loro Stato membro con una domanda a tal fine. Di conseguenza, l’articolo 267 TFUE e il principio del primato del diritto dell’Unione ostano a una normativa nazionale in forza della quale i giudici nazionali che nutrono dubbi quanto alla conformità di una disposizione nazionale tanto alla Costituzione nazionale quanto al diritto dell’Unione devono adire la Corte costituzionale del loro Stato membro prima di avvalersi della loro facoltà o di conformarsi al loro obbligo di sottoporre alla Corte un rinvio pregiudiziale. In terzo luogo, la Corte rileva che tale disposizione e tale principio non ostano, per contro, a una normativa di uno Stato membro che subordini la ricevibilità del rinvio alla Corte costituzionale di tale Stato membro da parte di un giudice nazionale alla presentazione, ad opera di quest’ultimo, di una valutazione motivata delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione alle disposizioni nazionali, il che può implicare che detto giudice adisca previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Di fatto, tali condizioni per adire la Corte costituzionale dello Stato membro interessato non limitano, in alcun modo, la possibilità, per gli altri giudici nazionali, di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, né ritardano tale rinvio. Al contrario, siffatte condizioni di rinvio sono tali da indurre detti giudici nazionali, quando intendono sottoporre una disposizione nazionale a un controllo di costituzionalità, ad applicare, anzitutto, il diritto dell’Unione, senza impedire loro di avvalersi della loro facoltà o di conformarsi al loro obbligo di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale. Pertanto, esse mirano a favorire l’esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dall’articolo 267 TFUE nonché il rispetto del principio del primato del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico nazionale. Peraltro, la Corte ammette che siffatte condizioni per adire una Corte costituzionale di uno Stato membro, da parte di un giudice nazionale, consentono a tale Corte di statuire sulla costituzionalità di una disposizione nazionale, se del caso, dopo che la Corte avrà risposto a un rinvio pregiudiziale proveniente da questo stesso giudice nazionale nell’ambito della stessa controversia. Tuttavia, tale circostanza non viola, di per sé, il principio del primato del diritto dell’Unione, purché a detto giudice nazionale non sia impedito di trarre tutte le conseguenze che derivano da tale principio nell’ambito della controversia di cui è investito. Infatti, da un lato, una sentenza della Corte pronunciata nell’ambito del procedimento pregiudiziale vincola il giudice nazionale quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della soluzione della controversia di cui è investito. Pertanto, il giudice nazionale deve, se del caso, discostarsi dalle valutazioni di un giudice nazionale di grado superiore qualora ritenga, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione. Dall’altro lato, il principio del primato impone ai giudici nazionali, quando non possono procedere a un’interpretazione di una disposizione del loro diritto interno conforme al diritto dell’Unione, di disapplicare tale disposizione qualora essa sia contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto. In quarto luogo, per quanto riguarda i requisiti derivanti dall’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, la Corte rileva che una disposizione nazionale non può essere considerata non «applicabil[e]», ai sensi di tale disposizione, per il solo fatto che il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla costituzionalità di tale disposizione nazionale. Pertanto, sotto un primo profilo, dal momento che una siffatta disposizione nazionale resta in vigore fino alla constatazione, da parte della Corte costituzionale, della sua incostituzionalità, il semplice fatto che un giudice nazionale dubiti della costituzionalità di tale disposizione nazionale non può giustificare che detto giudice ometta tale disposizione nella presentazione del diritto applicabile alla controversia di cui è investito. Sotto un secondo profilo, anche se può essere vantaggioso che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio pregiudiziale alla Corte, i giudici nazionali sono liberi di procedere a tale rinvio in qualsiasi momento del procedimento che ritengano opportuno. In quinto e ultimo luogo, la Corte ricorda che le corti costituzionali degli Stati membri sono tenute, al pari dei giudici ordinari, a rispettare il principio del primato del diritto dell’Unione. Tuttavia, se, in violazione di tale principio, una Corte costituzionale rifiutasse di dare seguito a una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale che ha adito quest’ultima sarebbe tenuto a disapplicare, nella controversia di cui è investito, le valutazioni di tale Corte costituzionale. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude che l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale rientrante nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione deve, a pena di irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla causa di cui il giudice nazionale è investito, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurlo ad adire previamente la Corte in via pregiudiziale. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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