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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 22012/2026

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osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli nord Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza, emessa in data 24 marzo 2026, non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 256-bis d.

Igs. 152/2006.

Il provvedimento impugnato ha negato lo stato quasi di flagranza, ritenendo che l'arresto dei due indagati sia stato effettuato dai Carabinieri esclusivamente sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da terzi, in specie dai militari dell'esercito italiano.

Si precisa poi che [OSCURATO:PERSONA] non è stata rinvenuta con tracce o cose pertinenti al reato, mentre per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], che si era dato alla fuga all'arrivo dei militari dell'esercito, l'unico concreto elemento di collegamento con il reato è costituito dal riconoscimento effettuato ex post sempre dai militari dell'esercito italiano, poiché non può ritenersi traccia del vreato, idonea a giustificare la privazione della libertà personale, il rinvenimento di un accendino nella tasca dei pantaloni dell'indagato.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e di norme processuali ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

Il Procuratore della Repubblica osserva che il provvedimento impugnato non ha tenuto in minima considerazione la circostanza che - pochissimi minuti prima dell'arrivo dei Carabinieri operanti - i militari dell'esercito italiano avevano assistito alla consumazione del reato contestato, tanto da interrompere la condotta delittuosa, identificare un'autrice materiale del reato ([OSCURATO:PERSONA]) ed assistere all'iniziale fuga dell'altro autore del reato ([OSCURATO:PERSONA]), che era stato visto alimentare l'incendio dei rifiuti.

Si sottolinea che, nel provvedimento impugnato, non sono stati valorizzati dei dati che sono idonei a fondare uno status di quasi flagranza: [OSCURATO:PERSONA] è stata trovata dai Carabinieri nelle immediate vicinanze di un secondo rogo ancora attivo, ubicato all'esterno dello stabile ove vive la donna, ma comunque a pochissimi metri dallo stesso; [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato all'interno della cantina dello stabile ove si stava sviluppando il primo rogo, ossia presso un manufatto ove l'arrestato non aveva ragione per trovarsi e in possesso di un accendino, in un contesto in cui era stato visto appiccare il fuoco, salvo poi fuggire in occasione del primo intervento operato dai militari dell'Esercito.

Si osserva che un'adeguata valorizzazione del contributo arrecato in fase di arresto dai militari dell'esercito italiano avrebbe addirittura potuto far ritenere configurato uno stato di "piena flagranza", atteso che i militari sono intervenuti nell'immediatezza del fatto e hanno sostanzialmente consegnato ai Carabinieri la [OSCURATO:PERSONA], dopo averla identificata.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Si osserva, come nella specie, non si è trattato di un arresto effettuato solo sulla base di informazione di terzi, ma di un'attività che è seguita alla diretta percezione del reato da parte della polizia giudiziaria, la quale, attivatasi «nell'immediatezza», ha successivamente anche percepito le tracce della commissione, come risulta chiaramente dal verbale di arresto.

Si sottolinea come i militari dell'esercito, avendo assistito in diretta alla consumazione del reato contestato, avevano interrotto la condotta delittuosa, identificando la [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui ricerca la polizia giudiziaria operante si era immediatamente attivata, che lo stesso era stato trovato all'interno dello stabile condominiale, nel cui cortile era stato appiccato il 2fuoco, e gli era stato sequestrato un accendino, ovvero la cosa mediante la quale il reato era stato commesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284596 - 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 01 Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 - 01) «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)».

Ancora, si è ritenuto che «in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale». (Sez. 2, n. 41808 del 18/11/2025; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284596 - 01; Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896 - 01).

3. Passando, quindi all'esame della fattispecie concreta, va evidenziato che l'incendio dei rifiuti era ancora in corso quando sono intervenuti i Carabinieri, su segnalazione dei militari dell'esercito, che avevano visto gli odierni indagati appiccare il fuoco.

I militari dell'esercito, anche se materialmente non hanno proceduto all'arresto, hanno interrotto l'azione criminosa e hanno contattato i Carabinieri per un immediato intervento.

Giunti sul posto, i Carabinieri vedevano la [OSCURATO:PERSONA] vicino al rogo, che poco prima aveva causato, mentre il coindagato si era dato alla fuga, ma veniva rintracciavano poco dopo.

3. Ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., lo stato di flagranza si verifica quando si è colti nell'atto di commettere il reato, mentre la situazione di "quasi flagranza" sussiste quando, subito dopo il reato, la cui percezione sia comunque tratta dal comportamento criminale nell'attualità della sua esplicazione, l'autore sia inseguito fisicamente (e non meramente a livello investigativo) dalla polizia 3giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, oppure allorché l'indiziato venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01; Sez. 5, n. 6561 del 22/11/2024, dep. 2025, Rv. 287616 01; Sez. 5, n. 23663 del 29/5/2025).

Dunque, per ritenere la "quasi flagranza" non si richiede la diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle sue tracce e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (ad esempio, Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683-01).

La nozione di "tracce del reato" non deve poi essere considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 27672 del 2/7/2025; Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281210 - 01).

4. Nel caso in esame, i fatti accaduti non possono essere scissi in due autonome sequenze: infatti, i militari dell'esercito, pubblici ufficiali anche se privi di poteri di polizia giudiziaria, hanno visto i due indagati mentre erano intenti ad alimentare due incendi di rifiuti solidi e ne hanno interrotto l'azione criminosa.

I Carabinieri, immediatamente contattati, sono intervenuti quando ancora era in corso l'incendio, e hanno trovato l'indagata [OSCURATO:PERSONA], evidentemente invitata a non allontanarsi dai militari dell'esercito, nelle immediate vicinanze di un secondo rogo ancora attivo, ubicato all'esterno dello stabile ove la stessa vive.

Nel verbale di arresto non si dà atto di altre persone presenti accanto al rogo.

L'altro indagato, che era stato visto darsi alla fuga, veniva rintracciato nella cantina dello stabile dove egli non aveva titolo per rimanere, con un accendino, verosimilmente utilizzato per commettere il reato.

Le Sezioni Unite di codesta Corte nella sentenza Ventrice (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591) hanno precisato che, nell'ottica della natura eccezionale ex art. 13, comma 2, Cost. dei poteri di privazione della libertà personale attribuiti alla polizia giudiziaria, questi ultimi trovano ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all'arresto) della condotta del reo, nell'atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza.

Non è, di contro, possibile fondare la decisione di procedere all'arresto sulle sole indicazioni fornite dalla vittima o da terzi alla polizia giudiziaria, laddove quest'ultima non abbia assistito alla perpetrazione del reato 4ovvero non ne abbia percepito le tracce di una commissione collocata "immediatamente prima".

Ciò premesso, occorre osservare come il rigetto della richiesta di convalida nel caso di specie si è basato su una lettura limitante e incompleta del dictum delle Sez.

U Ventrici (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 21/09/2016, P.M. in proc.

Vetrice, Rv. 267591-01), senza effettivamente considerare, come correttamente osservato dal ricorrente, le peculiarità del caso concreto nel quale avevano operato i militari di due diverse forze armate (esercito e carabinieri), senza soluzione di continuità, quando ancora erano in corso i roghi dei rifiuti e rinvenendo addosso ad uno degli indagati tracce di reato.

Va al riguardo ribadito che in tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della «sorpresa» dell'indiziato «con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» non richiede, infatti, che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (cfr. Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, P.M. in proc.

Rosca, Rv. 270317; Sez. 6, n. 33633 del 10/9/2025).

3. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità dell'arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'or P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Napoli nord Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza, emessa in data 24 marzo 2026, non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 256-bis d. Igs. 152/2006. Il provvedimento impugnato ha negato lo stato quasi di flagranza, ritenendo che l'arresto dei due indagati sia stato effettuato dai Carabinieri esclusivamente sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da terzi, in specie dai militari dell'esercito italiano. Si precisa poi che [OSCURATO:PERSONA] non è stata rinvenuta con tracce o cose pertinenti al reato, mentre per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], che si era dato alla fuga all'arrivo dei militari dell'esercito, l'unico concreto elemento di collegamento con il reato è costituito dal riconoscimento effettuato ex post sempre dai militari dell'esercito italiano, poiché non può ritenersi traccia del vreato, idonea a giustificare la privazione della libertà personale, il rinvenimento di un accendino nella tasca dei pantaloni dell'indagato. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e di norme processuali ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. Il Procuratore della Repubblica osserva che il provvedimento impugnato non ha tenuto in minima considerazione la circostanza che - pochissimi minuti prima dell'arrivo dei Carabinieri operanti - i militari dell'esercito italiano avevano assistito alla consumazione del reato contestato, tanto da interrompere la condotta delittuosa, identificare un'autrice materiale del reato ([OSCURATO:PERSONA]) ed assistere all'iniziale fuga dell'altro autore del reato ([OSCURATO:PERSONA]), che era stato visto alimentare l'incendio dei rifiuti. Si sottolinea che, nel provvedimento impugnato, non sono stati valorizzati dei dati che sono idonei a fondare uno status di quasi flagranza: [OSCURATO:PERSONA] è stata trovata dai Carabinieri nelle immediate vicinanze di un secondo rogo ancora attivo, ubicato all'esterno dello stabile ove vive la donna, ma comunque a pochissimi metri dallo stesso; [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato all'interno della cantina dello stabile ove si stava sviluppando il primo rogo, ossia presso un manufatto ove l'arrestato non aveva ragione per trovarsi e in possesso di un accendino, in un contesto in cui era stato visto appiccare il fuoco, salvo poi fuggire in occasione del primo intervento operato dai militari dell'Esercito. Si osserva che un'adeguata valorizzazione del contributo arrecato in fase di arresto dai militari dell'esercito italiano avrebbe addirittura potuto far ritenere configurato uno stato di "piena flagranza", atteso che i militari sono intervenuti nell'immediatezza del fatto e hanno sostanzialmente consegnato ai Carabinieri la [OSCURATO:PERSONA], dopo averla identificata. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Si osserva, come nella specie, non si è trattato di un arresto effettuato solo sulla base di informazione di terzi, ma di un'attività che è seguita alla diretta percezione del reato da parte della polizia giudiziaria, la quale, attivatasi «nell'immediatezza», ha successivamente anche percepito le tracce della commissione, come risulta chiaramente dal verbale di arresto. Si sottolinea come i militari dell'esercito, avendo assistito in diretta alla consumazione del reato contestato, avevano interrotto la condotta delittuosa, identificando la [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui ricerca la polizia giudiziaria operante si era immediatamente attivata, che lo stesso era stato trovato all'interno dello stabile condominiale, nel cui cortile era stato appiccato il 2fuoco, e gli era stato sequestrato un accendino, ovvero la cosa mediante la quale il reato era stato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (v., ex multis, Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284596 - 01; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502 01 Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 - 01) «in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito)». Ancora, si è ritenuto che «in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione ex ante ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale». (Sez. 2, n. 41808 del 18/11/2025; Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284596 - 01; Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280896 - 01). 3. Passando, quindi all'esame della fattispecie concreta, va evidenziato che l'incendio dei rifiuti era ancora in corso quando sono intervenuti i Carabinieri, su segnalazione dei militari dell'esercito, che avevano visto gli odierni indagati appiccare il fuoco. I militari dell'esercito, anche se materialmente non hanno proceduto all'arresto, hanno interrotto l'azione criminosa e hanno contattato i Carabinieri per un immediato intervento. Giunti sul posto, i Carabinieri vedevano la [OSCURATO:PERSONA] vicino al rogo, che poco prima aveva causato, mentre il coindagato si era dato alla fuga, ma veniva rintracciavano poco dopo. 3. Ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., lo stato di flagranza si verifica quando si è colti nell'atto di commettere il reato, mentre la situazione di "quasi flagranza" sussiste quando, subito dopo il reato, la cui percezione sia comunque tratta dal comportamento criminale nell'attualità della sua esplicazione, l'autore sia inseguito fisicamente (e non meramente a livello investigativo) dalla polizia 3giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, oppure allorché l'indiziato venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01; Sez. 5, n. 6561 del 22/11/2024, dep. 2025, Rv. 287616 01; Sez. 5, n. 23663 del 29/5/2025). Dunque, per ritenere la "quasi flagranza" non si richiede la diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle sue tracce e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (ad esempio, Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, Kukiqi, Rv. 271683-01). La nozione di "tracce del reato" non deve poi essere considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 27672 del 2/7/2025; Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281210 - 01). 4. Nel caso in esame, i fatti accaduti non possono essere scissi in due autonome sequenze: infatti, i militari dell'esercito, pubblici ufficiali anche se privi di poteri di polizia giudiziaria, hanno visto i due indagati mentre erano intenti ad alimentare due incendi di rifiuti solidi e ne hanno interrotto l'azione criminosa. I Carabinieri, immediatamente contattati, sono intervenuti quando ancora era in corso l'incendio, e hanno trovato l'indagata [OSCURATO:PERSONA], evidentemente invitata a non allontanarsi dai militari dell'esercito, nelle immediate vicinanze di un secondo rogo ancora attivo, ubicato all'esterno dello stabile ove la stessa vive. Nel verbale di arresto non si dà atto di altre persone presenti accanto al rogo. L'altro indagato, che era stato visto darsi alla fuga, veniva rintracciato nella cantina dello stabile dove egli non aveva titolo per rimanere, con un accendino, verosimilmente utilizzato per commettere il reato. Le Sezioni Unite di codesta Corte nella sentenza Ventrice (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267591) hanno precisato che, nell'ottica della natura eccezionale ex art. 13, comma 2, Cost. dei poteri di privazione della libertà personale attribuiti alla polizia giudiziaria, questi ultimi trovano ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all'arresto) della condotta del reo, nell'atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza. Non è, di contro, possibile fondare la decisione di procedere all'arresto sulle sole indicazioni fornite dalla vittima o da terzi alla polizia giudiziaria, laddove quest'ultima non abbia assistito alla perpetrazione del reato 4ovvero non ne abbia percepito le tracce di una commissione collocata "immediatamente prima". Ciò premesso, occorre osservare come il rigetto della richiesta di convalida nel caso di specie si è basato su una lettura limitante e incompleta del dictum delle Sez. U Ventrici (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Vetrice, Rv. 267591-01), senza effettivamente considerare, come correttamente osservato dal ricorrente, le peculiarità del caso concreto nel quale avevano operato i militari di due diverse forze armate (esercito e carabinieri), senza soluzione di continuità, quando ancora erano in corso i roghi dei rifiuti e rinvenendo addosso ad uno degli indagati tracce di reato. Va al riguardo ribadito che in tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della «sorpresa» dell'indiziato «con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» non richiede, infatti, che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima», locuzione dal significato analogo a quella («poco prima») utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (cfr. Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, P.M. in proc. Rosca, Rv. 270317; Sez. 6, n. 33633 del 10/9/2025). 3. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità dell'arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'or P.Q.M
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