CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 30122/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino haconfermato la condanna del 18/10/2024, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](CUI 01SZI7A) dal Tribunale in sede, alla pena di mesi sei di reclusione, esclusala recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reatodi cui all'art. 13, comma 13-bis, d. lgs. n. 286 del 1998.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a due motivi (erroneaapplicazione di legge penale in relazione all'art. 13, comma 13-bis, TU Imm. –primo motivo; vizio di motivazione - secondo motivo).Rilevato che le censure sono reiterative del gravame e introduconoargomenti già devoluti al giudice di secondo grado che ha reso, sui punti,esauriente e non manifestamente illogica motivazione.[OSCURATO:PERSONA], quanto all’invocato errore scusabile – per essere l'imputatotornato in Italia perché convinto della titolarità del permesso di soggiornospagnolo, al solo scopo di registrare il figlio alla scuola di infanzia, per esserenecessaria la presenza di entrambi i genitori – che la Corte territoriale ha resomotivazione esauriente e immune da vizi (v. p. 3) segnalando che l'imputato eragià stato fermato il 15 dicembre 2022 a Ventimiglia, alla frontiera tra Italia etracce, dunque, rendendo motivazione non manifestamente illogica nella parte incui si è sostenuto che questi si era rappresentato senz’altro la natura illegittimadella condotta attuata; sicché, il motivo devoluto appare anche aspecifico e noncentrato rispetto alla motivazione offerta dalla sentenza impugnata.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]