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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2025

Cassazione n. 06673/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il 4 settembre 2025 la Corte di appello di Torino respingeva l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1-8 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], il 12 settembre 2025, dichiarava di volere proporre impugnazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi, che non veniva effettuato. [OSCURATO:PERSONA] che il mancato deposito dei motivi del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso il penitenziario dove era ristretto, [OSCURATO:PERSONA] non faceva.ouirec k presentage rituale di motivi di ricorso.

A-2 Per queste ragioni, il ricorso p oposto da [OSCURATO:PERSONA] deve egsere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza emessa il 4 settembre 2025 la Corte di appello di Torino respingeva l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1-8 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] che avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], il 12 settembre 2025, dichiarava di volere proporre impugnazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi, che non veniva effettuato. [OSCURATO:PERSONA] che il mancato deposito dei motivi del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso il penitenziario dove era ristretto, [OSCURATO:PERSONA] non faceva.ouirec k presentage rituale di motivi di ricorso. A-2 Per queste ragioni, il ricorso p oposto da [OSCURATO:PERSONA] deve egsere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 202
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