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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 28784/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8236/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma via L. Mantegazza n 24, presso lo studio del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti ricorrentiincidentali- avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 827/2018 depositata il 29.8.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un'area di circa 1.726 mq. sita nel Comune di Ostuni, con atto del 31.12.1997 convennero il Comune di Ostuni innanzi al Tribunale di Brindisi per ottenere il risarcimento del danno patito per effetto della espropriazione sostanziale patita e il pagamento della dovuta indennità di occupazione legittima, a tal fine esponendo che il 24.4.1992 l’area in questione era stata occupata da Comune per l'esecuzione di interventi di realizzazione di una strada e che, pur essendo state eseguite le opere, non era stato adottato alcun decreto di esproprio.

Dopo la costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, il Tribunale, disposte ed espletate consulenze tecniche, ravvisata l’occupazione acquisitiva verificatasi e accertata la natura non edificatoria delle aree, fece applicazione della disposizione di cui allalegge n. 865 del 1971, art. 16,richiamata dalla legge n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, e con sentenza del 13.2.2003 condannò l'Ente locale a pagare agli attori le somme di € 6.927,01, comprensiva di rivalutazione ISTAT, a titolo di risarcimento del danno, e di € 15.000,00, a titolo di indennità di occupazione, anch'essa comprensiva di interessi legali dalle scadenze.

2. La sentenza venne appellata dai signori Galeone -Argentiero per lamentare la erronea valutazione della natura dell'area nonché l'indebita liquidazione di spese.

Il Comune di Ostuni si costituì, chiedendoil rigetto dell'appello.

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 12.5.2009 rigettò la censura relativa alla natura dell'area e accolse parzialmente quella relativa alla refusione delle spese, conseguentemente rideterminate.

Nel merito della controversia, la sentenza affermò che era errata la censura degli appellanti sulla interpretazione dell'art. 5 bis della legge n.359 del 1992 e la correlata pretesa per la quale sarebbe stata necessaria e sufficiente alla natura edificatoria la sussistenza della edificabilità di fatto; che infatti rilevava solamente che l'area, originariamente agricola, fosse stata dal piano regolatore generale ricompresa in parte a viabilità di piano e in parte ad aree per servizi (istruzione, verde pubblico attività collettive e parcheggi, attività tutte precluse ai privati); che detta previsione aveva natura conformativa al pari di quella preesistente ed escludeva pertanto ogni edificabilità, mentre era irrilevante quella di fatto, idonea solo in difetto di strumento urbanistico; che pertanto era condivisibile la scelta del Tribunale di applicare l'art. 5 bis, comma 4, predetto che nel quantum non era stata neppure contestata.

3. Per la cassazione di tale sentenza i signori Galeone - Argentieri proposero ricorso con tre motivi, rispetto ai quali si difese il Comune di Ostuni con controricorso.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.7416 del 2014 ha ritenuto che le censure articolate nei tre motivi non avessero nessun fondamento e che nondimeno la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'erroneamente applicatoart.16 della legge n.865 del 1971 imponesse di cassare la sentenza impugnata.

Secondo la Cassazione, la contestazione del criterio e del valore attribuito, comunque effettuata dai ricorrenti con le censure proposte, consentiva di dare ingresso, provvedendo sul ricorso, al novum apportato dalla sentenza della Corte Costituzionalen.181 del 2011, che incideva sulla applicazione, fatta dal Tribunale e pienamente condivisa dalla Corte di appello, del criterio del VAM (valore agricolo medio) di cui allalegge n. 865 del 1971, art. 16.

Infatti, la presenza di censure sulla liquidazione dell'indennità, sia con riguardo al criterio, sia in relazione al quantum dell'indennizzo, rendeva contestata da parte degli espropriati detta statuizione e consentiva, accogliendo la censura o provvedendo sulla stessa, di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo.

La scelta a base del calcolo della indennità del parametro del VAM era impercorribile tutte le volte in cui il giudice doveva quantificare il ristoro da espropriazione sostanziale, essendo stati richiamati dal giudice del merito criteri automatici espunti dall'ordinamento.

La Cassazione ha anche chiarito che il criterio che avrebbe dovuto essere applicabile in sede di rinvio era quello del valore venale pieno di cui all’art.39 dellalegge n. 2359 del 1865 .

4. Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Lecce, giudice del rinvio, esperito supplemento di consulenza tecnica, ha condannato il Comune di Ostuni a pagare agli appellanti la somma di € 80.215,85 oltre interessi e rivalutazione, compensando le spese del giudizio di cassazione e di rinvio e ripartendo tra le parti l’onere della consulenza tecnica. 5.Avverso la predetta sentenza del 12.6.2018, non notificata, con atto notificato il 28.2.2019 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ostuni, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 9.4.2019 hanno proposto controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di cinque motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.

Leparti controricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 384 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ.

Il Comune in particolare lamenta la violazione del giudicato interno con riferimento al non più discutibile accertamento della natura non edificatoria del suolo per cui è causa. 7.Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.384 cod.proc.civ. sotto un differente profilo.

Il Comune si duole, cioè, che il consulente tecnico d'ufficio abbia ritenuto paradossalmente di concludere nel senso della certezza che le aree in questione ricadessero nel perimetro continuo della zona omogenea B del Comune di Ostuni, così equiparandole a un terreno edificatorio.

8. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al d.m. 1444 del 1968.

Il Comune si lamenta che la Corte d'appello, recependo le conclusioni del Consulente, abbia ritenuto l'edificabilità dell'area, ammettendo interventi edificatori, esclusi soltanto quelli a carattere residenziale e con riduzione del valore stimato del 50% per la necessità di realizzazione previo convenzionamento con l'ente pubblico. 9.

I tre motivi, evidentemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.7416 del 2014 ha ritenuto che le censure articolate nei tre motivi del primo ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 12.5.2009 da parte dei ricorrenti non avessero nessun fondamento.

Il primo motivo contestava la decisione di ritenere inedificabile l'area in virtù delle previsioni del piano regolatore generale (PRG), sull'assunto che esso avesse imposto un vincolo conformativo e che esso, perché destinato a viabilità e servizi, configurasse una vocazione non edificatoria e secondo i ricorrenti sulla base delle previsioni delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG le destinazioni ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi ben potevano essere eseguite da privati in convenzione e che esse avevano chiara natura pre-espropriativa, con particolare riguardo alla destinazione a viabilità interna alla zona o alla destinazione di altre zone a standardex D.M. n. 1444 del 1968.

Il secondo motivo reiterava la censura sulla errata qualificazione del vincolo come conformativo, per il mancato rilievo che il PRG del 1977 era scaduto al quinquenniodi cui all’art.2 della legge n. 1187 del 1967, ex art. 2 , e assumeva che non si potesse tenere conto della pregressa destinazione, stante la prevalenza del criterio della edificabilità di fatto.

Con il terzo motivo i ricorrenti avevano lamentato che, pur ammessa la natura conformativa del vincolo, si fosse ignorato come gli interventi ivi previsti potessero essere svolti anche da privati.

Il rigetto di questi tre motivi non consentiva alla Corte di rinvio di rimettere in discussione ciò che era stato accertato dalla Corte di appello, giudice di secondo grado, e contestato infruttuosamente con i tre motivi di ricorso in legittimità, e cioè il carattere non edificatorio dell’area e la natura conformativa del vincolo.

10. La Corte leccese, prestata solo formale ottemperanza al rescritto della Cassazione (pag.3), lo ha poi concretamente violato laddove ha dato rilievo nella ricerca dell’effettivo valore di mercato del bene alla stima operata dal consulente tecnico, basata sull’individuazione di una vocazione edilizia, prettamente edificatoria, che consentiva «la realizzazione anche da parte di privati di interventi edilizi finalizzati alla costruzione di edifici vocati alle più svariate attività di uso collettivo, con la sola esclusione della funzione residenziale» .

11. Tale operazione non era consentita alla Corte territoriale, poiché la Cassazione, dopo aver rigettato i motivi, si era limitata ad enunciare che il criterio da applicare in sede dirinvio era quello del valore venale pieno di cui allalegge n. 2359 del 1865, art. 39, come più volte ribadito con riguardo alle aree non edificabili e dovendosi verificare il valore assunto dal bene nel mercato per diversificate destinazioni che, pur non edificabili, siano compatibili con lo strumento urbanistico generale (parchi giuochi, parcheggi a raso, depositi etc.).

Il che, come è evidente, è del tutto diverso da quanto ritenuto dalla Corte di appello con riferimento a sfruttamenti edificatori sia pur particolari.

12. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.19 della legge regionale pugliese n.3 del 2005, con riguardo ai criteri da utilizzare per l'individuazione del valore del bene ablato, poiché tale norma, lungi dal far divenire legalmente edificabili le aree destinate a servizi pubblici, come sono generalmente le aree destinate a standard, tende a realizzare principi perequativi.

13. Il motivo deve essere rigettato.

Con ordinanza interlocutoria n.9829 del 14.2.2021 questa Corte , visti l'art. 134 Cost. e l’art.23 della legge cost. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 87, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto, in principalità, con gli artt. 3, comma 1, e 117, comma 2, lettere l) e m), della Costituzione e, in subordine, con gli artt. 3, comma 1 e 117, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.19 della legge della Regione Puglia n.3 del 22/2/2005, rubricato «Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità legale», nella parte in cui, al comma , prevede che ai fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, definito dal primo comma dello stesso articolo con riferimento ai criteri di cui all’articolo 32, comma 1, e all’articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, deld.P.R. 327/2001 e successive modifiche, siano da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al decreto interministeriale 2/4/1968, n. 1444, comprese anche le aree a standard a esse riferite; la Corte ha disposto di conseguenza la sospensione del presente giudizio e ordinato gli adempimenti consequenziali e tra di essi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con sentenza n.120 del 13.5.2022 la Corte Costituzionale ha osservato «6.2.- Tanto premesso, l'art. 19, comma 2, della legge reg.

Puglia n. 3 del 2005 assegna indistintamente a tutti i terreni rientranti nel perimetro di determinate zone il carattere dell'edificabilità legale, senza intervenire sulla legislazione urbanistica, ma, al contrario, operando in deroga a tale disciplina, a fini meramente indennitari.

Sia il dato testuale della disposizione censurata, sia il canone dell'interpretazione sistematica depongono, infatti, nel senso di una normativa che, allo scopo sopra richiamato, regola l'edificabilità legale, in contrasto con le previsioni statali in materia di indennizzo, che collegano tale paradigma alla conformazione urbanistica.

La norma in esame, dopo aver fatto rinvio, nel comma 1, alla definizione del requisito di edificabilità, di cui agli artt. 32, comma 1, e 37, commi 3, 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche, prevede testualmente, al comma 2, che «[s]ono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], comprese anche le aree a standard a esse riferite».

La conformità alle disposizioni statali, evocata al comma 1, è, dunque, recessiva rispetto alla previsione derogatoria del comma 2, che rende «comunque, sempre legalmente edificabili» le aree cosiddette a standard, che, sulla base della legislazione urbanistica, edificabili non sono.

Parimenti, l'art. 18 della medesima legge reg.

Puglia n. 3 del 2005, se, per un verso, prevede che «[p]er la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate [...] si applicano le norme recate dagli articoli 36,37,38 e 39 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche», al contempo, fa «salve le disposizioni di cui a[gli] articoli 19 e 20 relative all'edificabilità legale e di fatto», il che conferma la prevalenza della norma censurata sulla disciplina statale.

In definitiva, l'art. 19, comma 2, della legge reg.

Puglia n. 3 del 2005 è espressamente derogatorio delle previsioni statali in materia di indennizzo e assegna a una categoria di beni - le aree a standard soggette a vincolo conformativo - il connotato dell'edificabilità legale, che, invece, è smentito dalla disciplina urbanistica.

Di conseguenza, la disposizione non opera sul terreno della legislazione urbanistica, ma, nel distaccarsi da questa, interviene solo a fini indennitari sulla qualitas rei, recidendo ogni nesso con il valore di mercato dei relativi beni e alterando lo statuto della proprietà, così invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.6.3.- Del resto, proprio la distinzione fra il piano della disciplina urbanistica, che conforma la proprietà edilizia, e quello dell'intervento regionale in esame, finalizzato a condizionare soltanto l'entità dell'indennizzo, impedisce di giustificare la disposizione censurata - come invece sostiene la difesa regionale - attraverso una presunta finalità perequativa.

Simile prospettiva attiene, infatti, al diverso terreno della pianificazione urbanistica e riguarda la possibilità di adottare tecniche differenti dalla zonizzazione, vòlte a evitare che gravino sulle sole aree cosiddette a standard, sottoposte a vincoli conformativi, tutti i «costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 29 ottobre 2020, n. 23902), che vanno a beneficio delle zone edificabili.

In sostanza, tale fenomeno presuppone una particolare tipologia di pianificazione e ha quale effetto proprio quello di intervenire in funzione perequativa a prescindere dal percorso espropriativo, operando con una specifica tecnica conformativa.

I due ambiti - quello della pianificazione ispirata alla perequazione e quello della espropriazione - sono evidentemente contigui e coordinati, ma non si possono indebitamente sovrapporre e confondere, spostando l'obiettivo della perequazione dalla pianificazione urbanistica alla mera determinazione a livello regionale dell'indennizzo per l'espropriazione.

Non è dato, cioè, compensare a posteriori, nella mera eventualità dell'espropriazione e con una disciplina regionale, gli effetti dell'apposizione su un fondo del vincolo conformativo, dotando quel terreno, che sul mercato non può spendere la qualità di bene edificabile, di tale fittizio valore. 6.4.- È quanto, viceversa, realizza - come si già sopra anticipato (punto 8.2) - la disposizione regionale censurata, che conferisce, «in via di assoluto automatismo, il carattere della edificabilità legale ad un'area per il suo mero inserimento nel perimetro urbanizzato» (sentenza n. 64 del 2021), incidendo in tal modoa livello regionale su «un profilo essenziale dello statuto della proprietà (sentenza n. 5 del 1980), che non tollera, in linea con l'art. 3 Cost., irragionevoli disparità di trattamento sul territorio nazionale (sentenza n. 73 del 2004; nello stesso senso, sentenze n. 159 del 2013, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001)» (così, ancora, la sentenza n. 64 del 2021).

In tal modo, i beni conformati dalla legislazione urbanistica acquisiscono, nel solo territorio interessato dalla disciplina regionale, una qualità differenziata rispetto ai medesimi beni collocati in analoghi territori siti in altre Regioni, senza che questo abbia alcuna attinenza con la diversità dei mercati.

Altro è constatare che da una zona all'altra dell'Italia varia il valore di mercato di un terreno edificabile, altro è assumere che solo in una determinata Regione un terreno in sé non edificabile debba essere stimato come se lo fosse.

Manipolare la qualitas rei, come fa la disciplina regionale, vuol dire inficiare il presupposto stesso del pari diritto alla tutela indennitaria (sentenza n. 73 del 2004), pregiudicando in radice la pretesa a un rimedio non discriminatorio del diritto di proprietà.

Questa, pur nella varietà dei suoi plurimi statuti, invoca una parità di trattamento a livello territoriale, in conformità al principio di eguaglianza che incarna la ragione stessa della riserva allo Stato dell'ordinamento civile (ex multis, sentenze n. 283 del 2016, n. 159 del 2013).

Oltretutto, l'irragionevole disparità di trattamento sul piano territoriale si accompagna - nella disciplina censurata - all'ingiustificato vantaggio per chi subisca un procedimento ablatorio rispetto a chi trasferisca il medesimo bene sul mercato, in quanto l'affermata edificabilità rileva solo a livello indennitario.

In definitiva, anche adottando - proprio sulla scorta della immanente connessione fra principio di eguaglianza e ordinamento civile - una concezione di quest'ultimo favorevole a riconoscere, rispetto a istituti privatistici, la possibilità di marginali interventi regionali, emerge, in ogni caso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge reg.

Puglia n. 3 del 2005.

La disciplina dei rapporti privatistici può, infatti, subire un qualche adattamento, solo «ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza (sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992)» (sentenza n. 352 del 2001, in senso conforme sentenze n. 175 del 2019 e n. 283 del 2016).

Viceversa, nel caso in esame, l'intervento regionale conduce a un esito palesemente irragionevole, che ricade su un aspetto tutt'altro che marginale del diritto di proprietà e della tutela indennitaria e che presenta una connessione solamente apparente con materie di competenza regionale.

L'edificabilità è, infatti, una nozione certamente ascrivibile alla materia urbanistica, ma non quando venga invocata - come emerge in questo caso - in contrasto con la stessa disciplina urbanistica e al solo scopo di incidere sull'entità dell'indennizzo.» Per tali ragioni la Consulta ha ritenuto fondata, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento all'«ordinamento civile», la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge reg.

Puglia n. 3 del 2005, secondo cui «[s]ono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), comprese anche le aree a standard a esse riferite».Di conseguenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005).

La norma invocata dai ricorrenti non può quindi essere applicata (si veda in termini, Sez.1 n.36309 del 13.12.2022).

14. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, propost o ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge per aver la Corte d'appello di Lecce operato una scelta fra i criteri individuati dal consulente tecnico per l'individuazione del valore del bene ablato, omettendo di rappresentare le ragioni del decisum a sostegno della scelta con violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge per aver la Corte d'appello di Lecce indebitamente applicato al valore del bene ablato, quantificato tenendo conto della destinazione impressa alle aree dalle norme del piano regolatore generale, una decurtazione del 50%, omettendo di rappresentare le ragioni del decisum a sostegno della scelta con violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4, codice di procedura civile.

15. I due motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del ricorso proposto in via principale.

16. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano l'erronea decisione della Corte d'appello per aver ritenuto inammissibile la domanda relativa all'indennità di occupazione per intervenuto giudicato.

17. La Corte leccese, a pagina 5, ha giustificato tale assunto affermando che la somma riconosciuta in primo grado per il mancato godimento del bene, confermata dalla sentenza di appello, non era stata fatta oggetto di censura dinanzi alla Corte di Cassazione e rafforzando tale conclusione con il rilievo che la Cassazione non aveva dato alcuna indicazione circa i criteri di calcolo delle indennità per il mancato godimento del bene durante il periodo di efficacia del decreto di occupazione.

17. L’errore commesso dal Giudice di rinvio è evidente.

I motivi proposti dai ricorrenti mettevano in discussione i criteri di liquidazione di entrambe le petizioni dei ricorrenti e per le stesse ragioni esposte dalla Cassazione non potevano permanere applicati anche con riferimento all’indennità di occupazione, per le stesse considerazioni esposte con riferimento alla perdita del bene sostanzialmente espropriato.

E alla corretta liquidazione di tale indennità erano applicabili, pari pari, gli stessi criteri enunciati dalla sentenza rescindente.

18. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti denunciano l'erronea decisione della Corte d'appello in relazione alla possibilità di compensazione delle spese tra le parti.

Il motivo resta assorbito per effetto della cassazione della sentenza impugnata.

19. Occorre quindi accogliere i tre motivi di ricorso principale e il quarto motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo, il terzo e il quinto motivo e respinto il primo motivo di ricorso incidentale, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie i tre motivi di ricorso principale e il quarto motivo di ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8236/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma via L. Mantegazza n 24, presso lo studio del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti ricorrentiincidentali- avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 827/2018 depositata il 29.8.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un'area di circa 1.726 mq. sita nel Comune di Ostuni, con atto del 31.12.1997 convennero il Comune di Ostuni innanzi al Tribunale di Brindisi per ottenere il risarcimento del danno patito per effetto della espropriazione sostanziale patita e il pagamento della dovuta indennità di occupazione legittima, a tal fine esponendo che il 24.4.1992 l’area in questione era stata occupata da Comune per l'esecuzione di interventi di realizzazione di una strada e che, pur essendo state eseguite le opere, non era stato adottato alcun decreto di esproprio. Dopo la costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, il Tribunale, disposte ed espletate consulenze tecniche, ravvisata l’occupazione acquisitiva verificatasi e accertata la natura non edificatoria delle aree, fece applicazione della disposizione di cui allalegge n. 865 del 1971, art. 16,richiamata dalla legge n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, e con sentenza del 13.2.2003 condannò l'Ente locale a pagare agli attori le somme di € 6.927,01, comprensiva di rivalutazione ISTAT, a titolo di risarcimento del danno, e di € 15.000,00, a titolo di indennità di occupazione, anch'essa comprensiva di interessi legali dalle scadenze. 2. La sentenza venne appellata dai signori Galeone -Argentiero per lamentare la erronea valutazione della natura dell'area nonché l'indebita liquidazione di spese. Il Comune di Ostuni si costituì, chiedendoil rigetto dell'appello. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 12.5.2009 rigettò la censura relativa alla natura dell'area e accolse parzialmente quella relativa alla refusione delle spese, conseguentemente rideterminate. Nel merito della controversia, la sentenza affermò che era errata la censura degli appellanti sulla interpretazione dell'art. 5 bis della legge n.359 del 1992 e la correlata pretesa per la quale sarebbe stata necessaria e sufficiente alla natura edificatoria la sussistenza della edificabilità di fatto; che infatti rilevava solamente che l'area, originariamente agricola, fosse stata dal piano regolatore generale ricompresa in parte a viabilità di piano e in parte ad aree per servizi (istruzione, verde pubblico attività collettive e parcheggi, attività tutte precluse ai privati); che detta previsione aveva natura conformativa al pari di quella preesistente ed escludeva pertanto ogni edificabilità, mentre era irrilevante quella di fatto, idonea solo in difetto di strumento urbanistico; che pertanto era condivisibile la scelta del Tribunale di applicare l'art. 5 bis, comma 4, predetto che nel quantum non era stata neppure contestata. 3. Per la cassazione di tale sentenza i signori Galeone - Argentieri proposero ricorso con tre motivi, rispetto ai quali si difese il Comune di Ostuni con controricorso. La Corte di Cassazione con la sentenza n.7416 del 2014 ha ritenuto che le censure articolate nei tre motivi non avessero nessun fondamento e che nondimeno la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'erroneamente applicatoart.16 della legge n.865 del 1971 imponesse di cassare la sentenza impugnata. Secondo la Cassazione, la contestazione del criterio e del valore attribuito, comunque effettuata dai ricorrenti con le censure proposte, consentiva di dare ingresso, provvedendo sul ricorso, al novum apportato dalla sentenza della Corte Costituzionalen.181 del 2011, che incideva sulla applicazione, fatta dal Tribunale e pienamente condivisa dalla Corte di appello, del criterio del VAM (valore agricolo medio) di cui allalegge n. 865 del 1971, art. 16. Infatti, la presenza di censure sulla liquidazione dell'indennità, sia con riguardo al criterio, sia in relazione al quantum dell'indennizzo, rendeva contestata da parte degli espropriati detta statuizione e consentiva, accogliendo la censura o provvedendo sulla stessa, di dare ingresso al nuovo criterio di indennizzo. La scelta a base del calcolo della indennità del parametro del VAM era impercorribile tutte le volte in cui il giudice doveva quantificare il ristoro da espropriazione sostanziale, essendo stati richiamati dal giudice del merito criteri automatici espunti dall'ordinamento. La Cassazione ha anche chiarito che il criterio che avrebbe dovuto essere applicabile in sede di rinvio era quello del valore venale pieno di cui all’art.39 dellalegge n. 2359 del 1865 . 4. Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Lecce, giudice del rinvio, esperito supplemento di consulenza tecnica, ha condannato il Comune di Ostuni a pagare agli appellanti la somma di € 80.215,85 oltre interessi e rivalutazione, compensando le spese del giudizio di cassazione e di rinvio e ripartendo tra le parti l’onere della consulenza tecnica. 5.Avverso la predetta sentenza del 12.6.2018, non notificata, con atto notificato il 28.2.2019 ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ostuni, svolgendo due motivi. Con atto notificato il 9.4.2019 hanno proposto controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di cinque motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Leparti controricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Comune ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 384 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. Il Comune in particolare lamenta la violazione del giudicato interno con riferimento al non più discutibile accertamento della natura non edificatoria del suolo per cui è causa. 7.Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.384 cod.proc.civ. sotto un differente profilo. Il Comune si duole, cioè, che il consulente tecnico d'ufficio abbia ritenuto paradossalmente di concludere nel senso della certezza che le aree in questione ricadessero nel perimetro continuo della zona omogenea B del Comune di Ostuni, così equiparandole a un terreno edificatorio. 8. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al d.m. 1444 del 1968. Il Comune si lamenta che la Corte d'appello, recependo le conclusioni del Consulente, abbia ritenuto l'edificabilità dell'area, ammettendo interventi edificatori, esclusi soltanto quelli a carattere residenziale e con riduzione del valore stimato del 50% per la necessità di realizzazione previo convenzionamento con l'ente pubblico. 9. I tre motivi, evidentemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. La Corte di Cassazione con la sentenza n.7416 del 2014 ha ritenuto che le censure articolate nei tre motivi del primo ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 12.5.2009 da parte dei ricorrenti non avessero nessun fondamento. Il primo motivo contestava la decisione di ritenere inedificabile l'area in virtù delle previsioni del piano regolatore generale (PRG), sull'assunto che esso avesse imposto un vincolo conformativo e che esso, perché destinato a viabilità e servizi, configurasse una vocazione non edificatoria e secondo i ricorrenti sulla base delle previsioni delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG le destinazioni ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi ben potevano essere eseguite da privati in convenzione e che esse avevano chiara natura pre-espropriativa, con particolare riguardo alla destinazione a viabilità interna alla zona o alla destinazione di altre zone a standardex D.M. n. 1444 del 1968. Il secondo motivo reiterava la censura sulla errata qualificazione del vincolo come conformativo, per il mancato rilievo che il PRG del 1977 era scaduto al quinquenniodi cui all’art.2 della legge n. 1187 del 1967, ex art. 2 , e assumeva che non si potesse tenere conto della pregressa destinazione, stante la prevalenza del criterio della edificabilità di fatto. Con il terzo motivo i ricorrenti avevano lamentato che, pur ammessa la natura conformativa del vincolo, si fosse ignorato come gli interventi ivi previsti potessero essere svolti anche da privati. Il rigetto di questi tre motivi non consentiva alla Corte di rinvio di rimettere in discussione ciò che era stato accertato dalla Corte di appello, giudice di secondo grado, e contestato infruttuosamente con i tre motivi di ricorso in legittimità, e cioè il carattere non edificatorio dell’area e la natura conformativa del vincolo. 10. La Corte leccese, prestata solo formale ottemperanza al rescritto della Cassazione (pag.3), lo ha poi concretamente violato laddove ha dato rilievo nella ricerca dell’effettivo valore di mercato del bene alla stima operata dal consulente tecnico, basata sull’individuazione di una vocazione edilizia, prettamente edificatoria, che consentiva «la realizzazione anche da parte di privati di interventi edilizi finalizzati alla costruzione di edifici vocati alle più svariate attività di uso collettivo, con la sola esclusione della funzione residenziale» . 11. Tale operazione non era consentita alla Corte territoriale, poiché la Cassazione, dopo aver rigettato i motivi, si era limitata ad enunciare che il criterio da applicare in sede dirinvio era quello del valore venale pieno di cui allalegge n. 2359 del 1865, art. 39, come più volte ribadito con riguardo alle aree non edificabili e dovendosi verificare il valore assunto dal bene nel mercato per diversificate destinazioni che, pur non edificabili, siano compatibili con lo strumento urbanistico generale (parchi giuochi, parcheggi a raso, depositi etc.). Il che, come è evidente, è del tutto diverso da quanto ritenuto dalla Corte di appello con riferimento a sfruttamenti edificatori sia pur particolari. 12. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.19 della legge regionale pugliese n.3 del 2005, con riguardo ai criteri da utilizzare per l'individuazione del valore del bene ablato, poiché tale norma, lungi dal far divenire legalmente edificabili le aree destinate a servizi pubblici, come sono generalmente le aree destinate a standard, tende a realizzare principi perequativi. 13. Il motivo deve essere rigettato. Con ordinanza interlocutoria n.9829 del 14.2.2021 questa Corte , visti l'art. 134 Cost. e l’art.23 della legge cost. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 87, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto, in principalità, con gli artt. 3, comma 1, e 117, comma 2, lettere l) e m), della Costituzione e, in subordine, con gli artt. 3, comma 1 e 117, comma 3, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.19 della legge della Regione Puglia n.3 del 22/2/2005, rubricato «Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità legale», nella parte in cui, al comma , prevede che ai fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, definito dal primo comma dello stesso articolo con riferimento ai criteri di cui all’articolo 32, comma 1, e all’articolo 37, commi 3, 4, 5 e 6, deld.P.R. 327/2001 e successive modifiche, siano da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al decreto interministeriale 2/4/1968, n. 1444, comprese anche le aree a standard a esse riferite; la Corte ha disposto di conseguenza la sospensione del presente giudizio e ordinato gli adempimenti consequenziali e tra di essi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Con sentenza n.120 del 13.5.2022 la Corte Costituzionale ha osservato «6.2.- Tanto premesso, l'art. 19, comma 2, della legge reg. Puglia n. 3 del 2005 assegna indistintamente a tutti i terreni rientranti nel perimetro di determinate zone il carattere dell'edificabilità legale, senza intervenire sulla legislazione urbanistica, ma, al contrario, operando in deroga a tale disciplina, a fini meramente indennitari. Sia il dato testuale della disposizione censurata, sia il canone dell'interpretazione sistematica depongono, infatti, nel senso di una normativa che, allo scopo sopra richiamato, regola l'edificabilità legale, in contrasto con le previsioni statali in materia di indennizzo, che collegano tale paradigma alla conformazione urbanistica. La norma in esame, dopo aver fatto rinvio, nel comma 1, alla definizione del requisito di edificabilità, di cui agli artt. 32, comma 1, e 37, commi 3, 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 327 del 2001 e successive modifiche, prevede testualmente, al comma 2, che «[s]ono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], comprese anche le aree a standard a esse riferite». La conformità alle disposizioni statali, evocata al comma 1, è, dunque, recessiva rispetto alla previsione derogatoria del comma 2, che rende «comunque, sempre legalmente edificabili» le aree cosiddette a standard, che, sulla base della legislazione urbanistica, edificabili non sono. Parimenti, l'art. 18 della medesima legge reg. Puglia n. 3 del 2005, se, per un verso, prevede che «[p]er la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate [...] si applicano le norme recate dagli articoli 36,37,38 e 39 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche», al contempo, fa «salve le disposizioni di cui a[gli] articoli 19 e 20 relative all'edificabilità legale e di fatto», il che conferma la prevalenza della norma censurata sulla disciplina statale. In definitiva, l'art. 19, comma 2, della legge reg. Puglia n. 3 del 2005 è espressamente derogatorio delle previsioni statali in materia di indennizzo e assegna a una categoria di beni - le aree a standard soggette a vincolo conformativo - il connotato dell'edificabilità legale, che, invece, è smentito dalla disciplina urbanistica. Di conseguenza, la disposizione non opera sul terreno della legislazione urbanistica, ma, nel distaccarsi da questa, interviene solo a fini indennitari sulla qualitas rei, recidendo ogni nesso con il valore di mercato dei relativi beni e alterando lo statuto della proprietà, così invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.6.3.- Del resto, proprio la distinzione fra il piano della disciplina urbanistica, che conforma la proprietà edilizia, e quello dell'intervento regionale in esame, finalizzato a condizionare soltanto l'entità dell'indennizzo, impedisce di giustificare la disposizione censurata - come invece sostiene la difesa regionale - attraverso una presunta finalità perequativa. Simile prospettiva attiene, infatti, al diverso terreno della pianificazione urbanistica e riguarda la possibilità di adottare tecniche differenti dalla zonizzazione, vòlte a evitare che gravino sulle sole aree cosiddette a standard, sottoposte a vincoli conformativi, tutti i «costi di riqualificazione, urbanizzazione e realizzazione di aree a servizi di pubblica utilità o verde» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 29 ottobre 2020, n. 23902), che vanno a beneficio delle zone edificabili. In sostanza, tale fenomeno presuppone una particolare tipologia di pianificazione e ha quale effetto proprio quello di intervenire in funzione perequativa a prescindere dal percorso espropriativo, operando con una specifica tecnica conformativa. I due ambiti - quello della pianificazione ispirata alla perequazione e quello della espropriazione - sono evidentemente contigui e coordinati, ma non si possono indebitamente sovrapporre e confondere, spostando l'obiettivo della perequazione dalla pianificazione urbanistica alla mera determinazione a livello regionale dell'indennizzo per l'espropriazione. Non è dato, cioè, compensare a posteriori, nella mera eventualità dell'espropriazione e con una disciplina regionale, gli effetti dell'apposizione su un fondo del vincolo conformativo, dotando quel terreno, che sul mercato non può spendere la qualità di bene edificabile, di tale fittizio valore. 6.4.- È quanto, viceversa, realizza - come si già sopra anticipato (punto 8.2) - la disposizione regionale censurata, che conferisce, «in via di assoluto automatismo, il carattere della edificabilità legale ad un'area per il suo mero inserimento nel perimetro urbanizzato» (sentenza n. 64 del 2021), incidendo in tal modoa livello regionale su «un profilo essenziale dello statuto della proprietà (sentenza n. 5 del 1980), che non tollera, in linea con l'art. 3 Cost., irragionevoli disparità di trattamento sul territorio nazionale (sentenza n. 73 del 2004; nello stesso senso, sentenze n. 159 del 2013, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001)» (così, ancora, la sentenza n. 64 del 2021). In tal modo, i beni conformati dalla legislazione urbanistica acquisiscono, nel solo territorio interessato dalla disciplina regionale, una qualità differenziata rispetto ai medesimi beni collocati in analoghi territori siti in altre Regioni, senza che questo abbia alcuna attinenza con la diversità dei mercati. Altro è constatare che da una zona all'altra dell'Italia varia il valore di mercato di un terreno edificabile, altro è assumere che solo in una determinata Regione un terreno in sé non edificabile debba essere stimato come se lo fosse. Manipolare la qualitas rei, come fa la disciplina regionale, vuol dire inficiare il presupposto stesso del pari diritto alla tutela indennitaria (sentenza n. 73 del 2004), pregiudicando in radice la pretesa a un rimedio non discriminatorio del diritto di proprietà. Questa, pur nella varietà dei suoi plurimi statuti, invoca una parità di trattamento a livello territoriale, in conformità al principio di eguaglianza che incarna la ragione stessa della riserva allo Stato dell'ordinamento civile (ex multis, sentenze n. 283 del 2016, n. 159 del 2013). Oltretutto, l'irragionevole disparità di trattamento sul piano territoriale si accompagna - nella disciplina censurata - all'ingiustificato vantaggio per chi subisca un procedimento ablatorio rispetto a chi trasferisca il medesimo bene sul mercato, in quanto l'affermata edificabilità rileva solo a livello indennitario. In definitiva, anche adottando - proprio sulla scorta della immanente connessione fra principio di eguaglianza e ordinamento civile - una concezione di quest'ultimo favorevole a riconoscere, rispetto a istituti privatistici, la possibilità di marginali interventi regionali, emerge, in ogni caso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge reg. Puglia n. 3 del 2005. La disciplina dei rapporti privatistici può, infatti, subire un qualche adattamento, solo «ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza (sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992)» (sentenza n. 352 del 2001, in senso conforme sentenze n. 175 del 2019 e n. 283 del 2016). Viceversa, nel caso in esame, l'intervento regionale conduce a un esito palesemente irragionevole, che ricade su un aspetto tutt'altro che marginale del diritto di proprietà e della tutela indennitaria e che presenta una connessione solamente apparente con materie di competenza regionale. L'edificabilità è, infatti, una nozione certamente ascrivibile alla materia urbanistica, ma non quando venga invocata - come emerge in questo caso - in contrasto con la stessa disciplina urbanistica e al solo scopo di incidere sull'entità dell'indennizzo.» Per tali ragioni la Consulta ha ritenuto fondata, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento all'«ordinamento civile», la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge reg. Puglia n. 3 del 2005, secondo cui «[s]ono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444] (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), comprese anche le aree a standard a esse riferite».Di conseguenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005). La norma invocata dai ricorrenti non può quindi essere applicata (si veda in termini, Sez.1 n.36309 del 13.12.2022). 14. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, propost o ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge per aver la Corte d'appello di Lecce operato una scelta fra i criteri individuati dal consulente tecnico per l'individuazione del valore del bene ablato, omettendo di rappresentare le ragioni del decisum a sostegno della scelta con violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di legge per aver la Corte d'appello di Lecce indebitamente applicato al valore del bene ablato, quantificato tenendo conto della destinazione impressa alle aree dalle norme del piano regolatore generale, una decurtazione del 50%, omettendo di rappresentare le ragioni del decisum a sostegno della scelta con violazione dell'articolo 132, comma 2, numero 4, codice di procedura civile. 15. I due motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del ricorso proposto in via principale. 16. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano l'erronea decisione della Corte d'appello per aver ritenuto inammissibile la domanda relativa all'indennità di occupazione per intervenuto giudicato. 17. La Corte leccese, a pagina 5, ha giustificato tale assunto affermando che la somma riconosciuta in primo grado per il mancato godimento del bene, confermata dalla sentenza di appello, non era stata fatta oggetto di censura dinanzi alla Corte di Cassazione e rafforzando tale conclusione con il rilievo che la Cassazione non aveva dato alcuna indicazione circa i criteri di calcolo delle indennità per il mancato godimento del bene durante il periodo di efficacia del decreto di occupazione. 17. L’errore commesso dal Giudice di rinvio è evidente. I motivi proposti dai ricorrenti mettevano in discussione i criteri di liquidazione di entrambe le petizioni dei ricorrenti e per le stesse ragioni esposte dalla Cassazione non potevano permanere applicati anche con riferimento all’indennità di occupazione, per le stesse considerazioni esposte con riferimento alla perdita del bene sostanzialmente espropriato. E alla corretta liquidazione di tale indennità erano applicabili, pari pari, gli stessi criteri enunciati dalla sentenza rescindente. 18. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti denunciano l'erronea decisione della Corte d'appello in relazione alla possibilità di compensazione delle spese tra le parti. Il motivo resta assorbito per effetto della cassazione della sentenza impugnata. 19. Occorre quindi accogliere i tre motivi di ricorso principale e il quarto motivo di ricorso incidentale, assorbiti il secondo, il terzo e il quinto motivo e respinto il primo motivo di ricorso incidentale, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie i tre motivi di ricorso principale e il quarto motivo di ric
Sentenza Cassazione n. 28784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris