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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21303/2025

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ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20432/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Campania n. 200/2019,depositata il 15 gennaio 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 20 marzo 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2007 R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’acquisizione del fascicolo di merito per verificare se sia presente l’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale indicata in controricorso, ovvero, in subordine, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento n.

TF7010603147/2014, notificato il 16 ottobre 2014, con il quale rettificava il reddito dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2007, richiedendo una maggiore IRPEF di € 316.263,00, una maggiore addizionale regionale di € 10.307,00 e una maggiore addizionale comunale di € 3.739,00, con l’irrogazione di una sanziona amministrativa di € 330.309,00.

Il maggior reddito in questione era stato imputato al contribuente ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) e derivava, secondo gli assunti dell’Ufficio, dall’asserita partecipazione dello stesso, in qualità di socio di fatto, nelle società di capitali olandesi [OSCURATO:PERSONA] B.V.e [OSCURATO:PERSONA] B.V. (nelle quali, secondo gli assunti dell’Ufficio, il contribuente aveva una partecipazione del 20%),nonché della [OSCURATO:PERSONA]. (nella quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto una partecipazione dell’1%), ritenute frutto di esterovestizione e fittiziamente residenti nei [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l’avviso di accertamento n.

TF7010603147/2014 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.

R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4628/2015, depositata il 29 giugno 2015, lo accoglieva, ritenendo non sussistente la partecipazione societaria ipotizzata dall’Ufficio nelle società di fatto suindicate.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione T ributaria R egionale della Campania, con sentenza n. 200/2019, depositata il 15 gennaio 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 25 giugno 2019). [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. Con decreto del 16 dicembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienzadel 20 marzo 2025 .

Il controricorrente ha depositato memoria.

All’udienza suddetta sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti. [OSCURATO:PERSONA] concluso chiedendo l’ acquisizione del fascicolo processuale dei gradi di meritoper verificare se sia presente l’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale indicata in controricorso, ovvero, in subordine, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per motivazione apodittica ed apparente; violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132, R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma 2, num. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza della C.T.R. sarebbe priva di reale ed effettiva motivazione, essendosi limitata a richiamare la sentenza della C.T.R.

Lombardia n. 4522/2017del 9 novembre 2017, escludendo, senza indicare le basi e gli elementi di tale esclusione (a fronte della indiscutibile esistenza di plurimi elementi in senso contrario all’esclusione , come descritti nei P.V.C. redatti dalla G.d.F. nonché negli avvisi di accertamento)l’esistenza di una società di fatto, e negando quindi l’applicazione delle presunzioni di legge.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 60 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., in materia di litisconsorzio necessario, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Sostiene, in particolare, l’Ufficio ricorrente che, vertendosi in tema di avviso di accertamenti di redditi riferibili a società di fatto ed imputati per trasparenza direttamente ai soci, il relativo giudizio avrebbe dovuto svolgersi unitamente agli altri soci ed alle società di fatto, unico essendo il presupposto impositivo.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del combinato disposto degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.

Rileva, in particolare, l’ente impositore che, proprio perché erano pendenti numero controversie connesse per la vicenda inerente al c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] B.V., [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] B.V. un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. della Campania aveva ritenuto non provata l’esistenza di una società di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] B.V., [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] B.V., delle quali il Pisani sarebbe statosocio di fatto del 20% per l’anno d’imposta 2007, e Pinaster LTD, della quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato socio dell’1%, e la partecipazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle predette società di fatto, esistendo al contrario specifici elementi probatori riguardanti invece l’esistenza di tali società di fatto e la partecipazione in esse del [OSCURATO:PERSONA], quali si evincevano dagli avvisi di accertamento già emessi nei confronti delle suddette società.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. llprimo motivo è infondato.

E’ noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di mancanza di motivazione, o di motivazioneapparente della sentenza, allorquando il giudice di R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre, Cass. 15 novembre 2022, n. 33649; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105).

In particolare, lamotivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. 9 settembre 2022, n. 26618).

Nella fattispecie in esame, la Corte regionale ha, sia pur succintamente, dato conto delle ragioni poste a fondamento della sua decisione, ritenendo non provata la qualità di socio del [OSCURATO:PERSONA] delle società di fatto olandesi(ritenuta privo di “effettivo riscontro”), sulla base di quanto già affermato da altra sentenza della C.T.R. della Lombardia, riguardante la medesima vicenda societaria, e tenuto conto del fatto che non vi era prova dell’affectio societatisin capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale operava, al più, come consulente, mentre l’unico effettivo dominusdelle società presunte esterovestite era tale [OSCURATO:PERSONA], l’unico che aveva fornito della apporti patrimoniali alle società in questione.

R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata quindi, appare adeguatamente motivata, in merito all’esclusione della qualità di socio di fatto di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Anche il secondo motivo è infondato Nel caso di specie il ricorrente contesta essenzialmente la propria qualità di socio di fatto, e la stessa esistenza di una società di fatto.

Orbene,la sussistenza del litisconsorzio impone l’integrazione del contraddittorioquando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione conseguito dal socio, anche occulto.

Nel caso di specie, però, oggetto di controversia è la stessa sussistenza di una società di fatto, che è stata esclusa sia dal giudice del primo che dal giudice del secondo grado, sia con riferimento ai soci sia con riferimento alle società.

Va rilevato, inoltre, che, «nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere s tati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facie infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU» (Cass. 3 febbraio 2021, n. 18890).

Principio che trova senz’altro applicazione nel caso di specie, in cui l’illegittimità dell’avviso di accertamento si fonda sull’esclusione “a monte” della sussistenza della partecipazione societaria attribuita al [OSCURATO:PERSONA].

Del resto questa Corte regolatrice non ha mancato di statuire che «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facieinfondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (C ass. 10 maggio 2018, n. 11287).

Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.

2.3. Il terzo motivo è anch’esso infondato.

In materia, questa Corte regolatrice ha avuto condivisibilmente occasione di chiarire che « in tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata -che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale» (Cass. 17 novembre 2021, n. 34966).

Inoltre, già le Sezioni Unite avevano statuito che « in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.», (Cass., sez. un., 29luglio 2021, n. 21763).

Pertanto,la C. T .

R . non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporre la sospensione.

2.4. Il quarto motivo, infine, è inammissibile.

R.G.

N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, infatti, attraverso la censura riguardante una presunta violazione degli artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c., in materia di prove e presunzioni, contesta , in realtà, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., circa l’esclusione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle asserite società di fatto di diritto olandeseoggetto di accertamento.

Non a caso, nel motivo in questione l’Ufficio riporta una serie di stralci dell’avviso di accertamento, e censura la sentenza impugnata per «non aver ravvisato in tali circostanze valide presunzioni dell’esistenza di società, sia pure quali società di fatto e del ruolo di socio del [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 43 del ricorso), così, sostanzialmente, chiedendo a questa Corte un nuovo accertamento di fatto, circa la parteciazione societaria in questione, che invece, sempre sulla base di un motivato giudizio di fatto, è stata esclusa dalla Corte territoriale.

3. Il ricorso, quindi, in conclusione, deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M La Corte rigettail ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20432/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Campania n. 200/2019,depositata il 15 gennaio 2019 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 20 marzo 2025dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2007 R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’acquisizione del fascicolo di merito per verificare se sia presente l’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale indicata in controricorso, ovvero, in subordine, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso di accertamento n. TF7010603147/2014, notificato il 16 ottobre 2014, con il quale rettificava il reddito dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per l’anno d’imposta 2007, richiedendo una maggiore IRPEF di € 316.263,00, una maggiore addizionale regionale di € 10.307,00 e una maggiore addizionale comunale di € 3.739,00, con l’irrogazione di una sanziona amministrativa di € 330.309,00. Il maggior reddito in questione era stato imputato al contribuente ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) e derivava, secondo gli assunti dell’Ufficio, dall’asserita partecipazione dello stesso, in qualità di socio di fatto, nelle società di capitali olandesi [OSCURATO:PERSONA] B.V.e [OSCURATO:PERSONA] B.V. (nelle quali, secondo gli assunti dell’Ufficio, il contribuente aveva una partecipazione del 20%),nonché della [OSCURATO:PERSONA]. (nella quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto una partecipazione dell’1%), ritenute frutto di esterovestizione e fittiziamente residenti nei [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l’avviso di accertamento n. TF7010603147/2014 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4628/2015, depositata il 29 giugno 2015, lo accoglieva, ritenendo non sussistente la partecipazione societaria ipotizzata dall’Ufficio nelle società di fatto suindicate. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione T ributaria R egionale della Campania, con sentenza n. 200/2019, depositata il 15 gennaio 2019, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi (ricorso notificato il 25 giugno 2019). [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Con decreto del 16 dicembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per la pubblica udienzadel 20 marzo 2025 . Il controricorrente ha depositato memoria. All’udienza suddetta sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale in atti. [OSCURATO:PERSONA] concluso chiedendo l’ acquisizione del fascicolo processuale dei gradi di meritoper verificare se sia presente l’attestazione formale del passaggio in giudicato della sentenza penale indicata in controricorso, ovvero, in subordine, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è affidato, come si è detto, a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce nullità della sentenza impugnata per motivazione apodittica ed apparente; violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132, R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comma 2, num. 4), c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza della C.T.R. sarebbe priva di reale ed effettiva motivazione, essendosi limitata a richiamare la sentenza della C.T.R. Lombardia n. 4522/2017del 9 novembre 2017, escludendo, senza indicare le basi e gli elementi di tale esclusione (a fronte della indiscutibile esistenza di plurimi elementi in senso contrario all’esclusione , come descritti nei P.V.C. redatti dalla G.d.F. nonché negli avvisi di accertamento)l’esistenza di una società di fatto, e negando quindi l’applicazione delle presunzioni di legge. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza per violazione degli artt. 14, 60 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., in materia di litisconsorzio necessario, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Sostiene, in particolare, l’Ufficio ricorrente che, vertendosi in tema di avviso di accertamenti di redditi riferibili a società di fatto ed imputati per trasparenza direttamente ai soci, il relativo giudizio avrebbe dovuto svolgersi unitamente agli altri soci ed alle società di fatto, unico essendo il presupposto impositivo. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del combinato disposto degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c. Rileva, in particolare, l’ente impositore che, proprio perché erano pendenti numero controversie connesse per la vicenda inerente al c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 d.lgs. n. 546/1992 e 295 R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] B.V., [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] B.V. un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. Rileva, in particolare, che erroneamente la C.T.R. della Campania aveva ritenuto non provata l’esistenza di una società di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] B.V., [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] B.V., delle quali il Pisani sarebbe statosocio di fatto del 20% per l’anno d’imposta 2007, e Pinaster LTD, della quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato socio dell’1%, e la partecipazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle predette società di fatto, esistendo al contrario specifici elementi probatori riguardanti invece l’esistenza di tali società di fatto e la partecipazione in esse del [OSCURATO:PERSONA], quali si evincevano dagli avvisi di accertamento già emessi nei confronti delle suddette società. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. llprimo motivo è infondato. E’ noto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di mancanza di motivazione, o di motivazioneapparente della sentenza, allorquando il giudice di R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, restando il sindacato di legittimità sullamotivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le altre, Cass. 15 novembre 2022, n. 33649; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105). In particolare, lamotivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. 9 settembre 2022, n. 26618). Nella fattispecie in esame, la Corte regionale ha, sia pur succintamente, dato conto delle ragioni poste a fondamento della sua decisione, ritenendo non provata la qualità di socio del [OSCURATO:PERSONA] delle società di fatto olandesi(ritenuta privo di “effettivo riscontro”), sulla base di quanto già affermato da altra sentenza della C.T.R. della Lombardia, riguardante la medesima vicenda societaria, e tenuto conto del fatto che non vi era prova dell’affectio societatisin capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale operava, al più, come consulente, mentre l’unico effettivo dominusdelle società presunte esterovestite era tale [OSCURATO:PERSONA], l’unico che aveva fornito della apporti patrimoniali alle società in questione. R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata quindi, appare adeguatamente motivata, in merito all’esclusione della qualità di socio di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Anche il secondo motivo è infondato Nel caso di specie il ricorrente contesta essenzialmente la propria qualità di socio di fatto, e la stessa esistenza di una società di fatto. Orbene,la sussistenza del litisconsorzio impone l’integrazione del contraddittorioquando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione conseguito dal socio, anche occulto. Nel caso di specie, però, oggetto di controversia è la stessa sussistenza di una società di fatto, che è stata esclusa sia dal giudice del primo che dal giudice del secondo grado, sia con riferimento ai soci sia con riferimento alle società. Va rilevato, inoltre, che, «nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere s tati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facie infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fondamento nell'art. 111, comma 2, Cost. e nell'art. 6, par. 1, CEDU» (Cass. 3 febbraio 2021, n. 18890). Principio che trova senz’altro applicazione nel caso di specie, in cui l’illegittimità dell’avviso di accertamento si fonda sull’esclusione “a monte” della sussistenza della partecipazione societaria attribuita al [OSCURATO:PERSONA]. Del resto questa Corte regolatrice non ha mancato di statuire che «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facieinfondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (C ass. 10 maggio 2018, n. 11287). Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto. 2.3. Il terzo motivo è anch’esso infondato. In materia, questa Corte regolatrice ha avuto condivisibilmente occasione di chiarire che « in tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata -che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale» (Cass. 17 novembre 2021, n. 34966). Inoltre, già le Sezioni Unite avevano statuito che « in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.», (Cass., sez. un., 29luglio 2021, n. 21763). Pertanto,la C. T . R . non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporre la sospensione. 2.4. Il quarto motivo, infine, è inammissibile. R.G. N.20432/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, infatti, attraverso la censura riguardante una presunta violazione degli artt. 2247, 2727, 2729 e 2697 c.c., in materia di prove e presunzioni, contesta , in realtà, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., circa l’esclusione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle asserite società di fatto di diritto olandeseoggetto di accertamento. Non a caso, nel motivo in questione l’Ufficio riporta una serie di stralci dell’avviso di accertamento, e censura la sentenza impugnata per «non aver ravvisato in tali circostanze valide presunzioni dell’esistenza di società, sia pure quali società di fatto e del ruolo di socio del [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 43 del ricorso), così, sostanzialmente, chiedendo a questa Corte un nuovo accertamento di fatto, circa la parteciazione societaria in questione, che invece, sempre sulla base di un motivato giudizio di fatto, è stata esclusa dalla Corte territoriale. 3. Il ricorso, quindi, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M La Corte rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che
Sentenza Cassazione n. 21303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris