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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32079/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevatane la lampante genericità (i) e la manifesta infondatezza (ii) poiché: (i) il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che aveva incentrato il rigetto del beneficio invocato (art. 131 bis cod. pen.) sulla abitualità della condotta; (ii) i plurimi precedenti specifici, indicati in sentenza, costituiscono circostanza di per sé sufficiente a precludere l'applicazione della causa di esclusione della punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevatane la lampante genericità (i) e la manifesta infondatezza (ii) poiché: (i) il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che aveva incentrato il rigetto del beneficio invocato (art. 131 bis cod. pen.) sulla abitualità della condotta; (ii) i plurimi precedenti specifici, indicati in sentenza, costituiscono circostanza di per sé sufficiente a precludere l'applicazione della causa di esclusione della punibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32079/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris