CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti in violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., rideterminando, tuttavia, le pene loro inflitte in primo grado nella misura ritenuta di giustizia. Rilevato che il primo motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] appare improponibile, investendo direttamente ed indebitamente merito ed esito decisorio dei giudizio; che parimenti inammissibile si rivela il secondo motivo, con cui lamenta l'eccessiva quantificazione della pena. Considerato che la stessa sanzione di inammissibilità colpisce il primo motivo formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in quanto concernente la ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 9 e 11 della imputazione; mentre manifestamente infondata è la doglianza in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, punto sul quale la Corte di appello ha svolto congrua motivazione (pag. 19 sent.). Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] oni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]