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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 32793/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell'imputata per il concorso nel reato di percosse di cui agli artt. 110, 581 cod. pen.; Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 22 giugno 2026 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente; Considerato che il primo e il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che denunziano, nell'ordine, omesso esame dei motivi di appello e vizio di motivazione in punto di liquidazione delle spese in favore della parte civile, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta, rispettivamente, travisamento del fatto nella valutazione della prova dichiarativa e mancanza dell'elemento oggettivo del reato, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello; i suddetti secondo e terzo motivo non sono, altresì, consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pagg. 11 e 12).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell'imputata per il concorso nel reato di percosse di cui agli artt. 110, 581 cod. pen.; Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 22 giugno 2026 a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente; Considerato che il primo e il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che denunziano, nell'ordine, omesso esame dei motivi di appello e vizio di motivazione in punto di liquidazione delle spese in favore della parte civile, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contesta, rispettivamente, travisamento del fatto nella valutazione della prova dichiarativa e mancanza dell'elemento oggettivo del reato, sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello; i suddetti secondo e terzo motivo non sono, altresì, consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendenti ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pagg. 11 e 12). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M70 (...3 (à.ZC [OSCURATO:PERSONA] t 'r, Z ' o) o Z... C/3 [OSCURATO:PERSONA] elmonte 5---- z rT1 51102 --I 2 C:31'..) I¦3 9 r "I 1 • X Fia in—3 lui _-;: n