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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 08066/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3820/2021 R.G. proposto da : 3V [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1884/2020 depositata il 20/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.- Due società, 3V [OSCURATO:SOCIETA], vengono costituite per scissione della originaria società 3V [OSCURATO:SOCIETA], e subentrano nel rapporto di somministrazione di gas vapore che la società madre aveva in essere da tempo con la società [OSCURATO:PERSONA] spa, poi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] acquista il vapore da terzi (Edison ed altri) e lo rivende ai clienti finali, come nel caso delle due società qui ricorrenti.

Nel 2008 il contratto di somministrazione si rinnova, ma la [OSCURATO:SOCIETA] pretende un notevole aumento del prezzo del gas, di circa l’80% rispetto all’anno precedente.

Le due società clienti stipulano il rinnovo, ma poi, dopo avere pagato la fornitura, agiscono in giudizio per la ripetizione di indebito, chiedendo che si accerti la nullità del contratto per abuso di dipendenza economica. 2.- Il Tribunale di Milano espleta una consulenza tecnica, che accerta l’aumento del prezzo, lasciando, per certi versi, incerte le cause di quel rialzo: il che induce il Tribunale a ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia abusato di una dipendenza economica per imporre quell’aumento, e di conseguenza accoglie la domanda. 3.- La Corte di Appello di Milano invece riforma la decisione escludendo l’abuso di dipendenza economica, e questa decisione è qui impugnata da 3V [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi di ricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato che Il collegio rileva che il ricorso è di competenza tabellare della prima sezione: si fa questione di abuso di dipendenza economica, la cui cognizione spetta alla prima sezione, quale che sia il rapporto contrattuale in cui l’abuso si realizza.

Qui l’abuso è imputato in un contratto di somministrazione, che è di “competenza” di questa sezione, ma non si discute di alcun aspetto della somministrazione, bensì, per l’appunto, solo dell’abuso di posizione dominante.

Anche ad ammettere che l’azione nasce come ripetizione di indebito, è evidente che la ripetizione è il petitum che ha la sua causa petendi nell’abuso di posizione dominante e conseguente nullità del contratto.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trasmissione del ricorso alla 1^ Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3820/2021 R.G. proposto da : 3V [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1884/2020 depositata il 20/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.- Due società, 3V [OSCURATO:SOCIETA], vengono costituite per scissione della originaria società 3V [OSCURATO:SOCIETA], e subentrano nel rapporto di somministrazione di gas vapore che la società madre aveva in essere da tempo con la società [OSCURATO:PERSONA] spa, poi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] acquista il vapore da terzi (Edison ed altri) e lo rivende ai clienti finali, come nel caso delle due società qui ricorrenti. Nel 2008 il contratto di somministrazione si rinnova, ma la [OSCURATO:SOCIETA] pretende un notevole aumento del prezzo del gas, di circa l’80% rispetto all’anno precedente. Le due società clienti stipulano il rinnovo, ma poi, dopo avere pagato la fornitura, agiscono in giudizio per la ripetizione di indebito, chiedendo che si accerti la nullità del contratto per abuso di dipendenza economica. 2.- Il Tribunale di Milano espleta una consulenza tecnica, che accerta l’aumento del prezzo, lasciando, per certi versi, incerte le cause di quel rialzo: il che induce il Tribunale a ritenere che la [OSCURATO:SOCIETA] abbia abusato di una dipendenza economica per imporre quell’aumento, e di conseguenza accoglie la domanda. 3.- La Corte di Appello di Milano invece riforma la decisione escludendo l’abuso di dipendenza economica, e questa decisione è qui impugnata da 3V [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi di ricorso, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato che Il collegio rileva che il ricorso è di competenza tabellare della prima sezione: si fa questione di abuso di dipendenza economica, la cui cognizione spetta alla prima sezione, quale che sia il rapporto contrattuale in cui l’abuso si realizza. Qui l’abuso è imputato in un contratto di somministrazione, che è di “competenza” di questa sezione, ma non si discute di alcun aspetto della somministrazione, bensì, per l’appunto, solo dell’abuso di posizione dominante. Anche ad ammettere che l’azione nasce come ripetizione di indebito, è evidente che la ripetizione è il petitum che ha la sua causa petendi nell’abuso di posizione dominante e conseguente nullità del contratto. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trasmissione del ricorso alla 1^ Se
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