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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19901/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della liberazione anticipata, in ragione dell'attuale carenza di interesse alla decisione in quanto il predetto nel frattempo aveva già espiato l'intera pena posta in esecuzione nei suoi confronti.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione.

Rileva che l'intempestività della trattazione e dunque l'intervento nel frattempo della scarcerazione erano derivati da ritardi indipendenti dalla volontà del condannato, il cui interesse alla decisione andava comunque ravvisato considerando la possibilità di proporre, in caso di accoglimento del reclamo, la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. La liberazione anticipata costituisce un istituto che consente al condannato che la richiede di anticipare, tramite la prevista detrazione, il termine finale della detenzione da espiare.

Sicché, una volta cessata l'esecuzione della pena e in assenza dell'indicazione di altri titoli rispetto ai quali potere computare la detrazione, la domanda di concessione della liberazione rimane priva del necessario interesse avuto riguardo alla decisione richiesta.

Ne discende che in tal caso il reclamo avverso il suo diniego risulta inammissibile.

3. Le censure mosse con il ricorso non contestano la dichiarazione di inammissibilità sotto tale profilo, non rappresentando alcun interesse al computo del beneficio in sede esecutiva.

La difesa configura invece, un diverso interesse a una decisione favorevole, poiché ne dovrebbero derivare i presupposti per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., trattandosi di un istituto applicabile anche nel caso in trattazione.

4. Tale prospettazione è errata poiché si fonda sul richiamo di precedenti di legittimità e di principi affermati in materia di riparazione per ingiusta detenzione che non possono riguardare in alcun modo il caso in trattazione, laddove si lamenta un ritardo della (possibile) riforma della decisione di diniego in ragione del prolungarsi di tempi di trattazione dell'impugnazione, ma senza effetti sull'esecuzione in corso e dunque sulle condizioni che legittimano la detenzione.

Le pronunzie richiamate dalla difesa attengono, invece, alla ben diversa ipotesi del ritardo dell'esecuzione dell'ordine della scarcerazione a seguito della riduzione della liberazione anticipata già disposta, ovvero dell'emissione di un ordine di carcerazione che, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere preceduto dall'instaurazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata in rapporto al presofferto e, dunque, dalla relativa riduzione della detenzione computabile ai fini del residuo di pena, di modo che il condannato, potendo beneficiare dell'accesso a misure alternative, non avrebbe fatto ingresso in carcere e non avrebbe così subito una detenzione qualificabile come oggettivamente "ingiusta" secondo i principi affermati dalla Corte cost., sentenza n. 3110 del 25 luglio 1996.

5. In ragione della manifesta infondatezza delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa v delle ammende. t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 aprile 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della liberazione anticipata, in ragione dell'attuale carenza di interesse alla decisione in quanto il predetto nel frattempo aveva già espiato l'intera pena posta in esecuzione nei suoi confronti. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Rileva che l'intempestività della trattazione e dunque l'intervento nel frattempo della scarcerazione erano derivati da ritardi indipendenti dalla volontà del condannato, il cui interesse alla decisione andava comunque ravvisato considerando la possibilità di proporre, in caso di accoglimento del reclamo, la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La liberazione anticipata costituisce un istituto che consente al condannato che la richiede di anticipare, tramite la prevista detrazione, il termine finale della detenzione da espiare. Sicché, una volta cessata l'esecuzione della pena e in assenza dell'indicazione di altri titoli rispetto ai quali potere computare la detrazione, la domanda di concessione della liberazione rimane priva del necessario interesse avuto riguardo alla decisione richiesta. Ne discende che in tal caso il reclamo avverso il suo diniego risulta inammissibile. 3. Le censure mosse con il ricorso non contestano la dichiarazione di inammissibilità sotto tale profilo, non rappresentando alcun interesse al computo del beneficio in sede esecutiva. La difesa configura invece, un diverso interesse a una decisione favorevole, poiché ne dovrebbero derivare i presupposti per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., trattandosi di un istituto applicabile anche nel caso in trattazione. 4. Tale prospettazione è errata poiché si fonda sul richiamo di precedenti di legittimità e di principi affermati in materia di riparazione per ingiusta detenzione che non possono riguardare in alcun modo il caso in trattazione, laddove si lamenta un ritardo della (possibile) riforma della decisione di diniego in ragione del prolungarsi di tempi di trattazione dell'impugnazione, ma senza effetti sull'esecuzione in corso e dunque sulle condizioni che legittimano la detenzione. Le pronunzie richiamate dalla difesa attengono, invece, alla ben diversa ipotesi del ritardo dell'esecuzione dell'ordine della scarcerazione a seguito della riduzione della liberazione anticipata già disposta, ovvero dell'emissione di un ordine di carcerazione che, ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere preceduto dall'instaurazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata in rapporto al presofferto e, dunque, dalla relativa riduzione della detenzione computabile ai fini del residuo di pena, di modo che il condannato, potendo beneficiare dell'accesso a misure alternative, non avrebbe fatto ingresso in carcere e non avrebbe così subito una detenzione qualificabile come oggettivamente "ingiusta" secondo i principi affermati dalla Corte cost., sentenza n. 3110 del 25 luglio 1996. 5. In ragione della manifesta infondatezza delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa v delle ammende. t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 aprile 2022.
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