CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19028/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2443 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA del 10/03/2023R.G.N. 9223/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17875/2023Numero sezionale 2443/2026Rilevato che Numero di raccolta generale 19028/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con decreto di liquidazione ctu n. cronol 26843/23 del10.3.2023, il Tribunale di Roma, nell’ambito di un’opposizionead accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bissesto comma c.p.c., con esito sfavorevole per Masiellonell’importo di € 320,00.Avverso tale decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione deducendo un unico motivo di censura.L’INPS ha resistito con controricorso.Il collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Considerato cheCon il motivo di ricorso, la ricorrente denuncia il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 152 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente il tribunale aveva condannato la ricorrente allespese di ctu, benché nell’atto introduttivo del giudizio peraccertamento tecnico preventivo, la ricorrente avesse dichiaratodi trovarsi nelle condizioni indicate dal comma 11 dell’art. 42 delDL n. 269/03, per la esenzione dalla condanna al pagamentodelle spese in caso di soccombenza, come da allegatacertificazione sostitutiva di certificazione.Il motivo è inammissibile.Il decreto di liquidazione - attesa la presenza di uno specificomezzo di contestazione (quale è l'opposizione prevista dall'art.170 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115) e la sua inidoneità al giudicato- non è censurabile con il ricorso per Cassazione ex art. 111comma 7 Cost. per violazione di legge (cfr. Cass. n.6131/2026).Numero registro generale 17875/2023Numero sezionale 2443/2026Peraltro in questo caso, il Tribunale di Roma aveva preNsuom erao tdti ora ccolta generale 19028/2026Data pubblicazione 11/06/2026della contestazione circa l'esito della consulenza effettuata dalricorrente e della introduzione del giudizio di merito e dunque èproprio nella sede del giudizio di merito che al Tribunalespettava di decidere in via definitiva sull'accertamento medicoe anche sulle spese dell'intero procedimento (prima e secondafase).Per questa via, il procedimento impugnato è privo del caratteredi definitività.Si consideri, in proposito che è giurisprudenza costante che lanozione di sentenza, di cui parla l'art. 111, secondo comma,della Costituzione, coincide con quella di provvedimentodecisorio, dovendosi intendere come tale ogni provvedimentoche, indipendentemente dalla sua disciplina formale, sia idoneoad incidere in via definitiva sulle situazioni giuridiche private,analogamente alle pronunce previste dall'art. 279 c.p.c.Occorre quindi che il provvedimento presenti due caratteri:quello della decisorietà e quello della definitività (Cass.15.3.1984 n. 1753; Cass. 18.10.1983 n. 6118).Il decreto di liquidazione impugnato ha sicuramente caratteredecisorio, stabilendo l'ammontare delle spese provocate dallaC.T.U. Non ha però, quello della definitività, che è proprio deiprovvedimenti definitivi (il decreto di liquidazione impugnato èposto provvisoriamente a carico di [OSCURATO:PERSONA]) per i qualinon vi siano rimedi idonei a consentire il riesame delprovvedimento sia nell'ulteriore svolgimento del processo sia insede di impugnazioni: la sentenza, ex art. 445 bis sesto commac.p.c. è quella che ha invece statuito sul carico definitivo dellemedesime.5.1. Nel medesimo senso Cass. 20/08/1990, n. 8454 affermava:l'ordinanza collegiale che pone l'onere di anticipazione delleNumero registro generale 17875/2023spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di una delleN umero sezionale 2443/2026Numero di raccolta generale 19028/2026parti, costituisce un regolamento solo provvisorio delle speseData pubblicazione 11/06/2026processuali, che resta affidato in via definitiva alla sentenzaconclusiva del giudizio, e non quindi impugnabile per Cassazioneai sensi dell'art. 111 cost.. (Conf. 1753/1984). Più di recenteCass. 22/10/2018, n. 26573 del 22/10/2018 ha ribadito: intema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizionedella lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669-septies, comma 2, e 669-quaterdecies c.p.c., il giudice puòprocedere alla liquidazione delle spese processuali (a caricodella parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari lapropria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lorigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttoriorichiesto; tuttavia, il provvedimento di liquidazione emesso nelcaso in cui si dia corso alla consulenza preventiva, pur essendoabnorme, non è comunque impugnabile ex art. 111, comma 7,Cost., in quanto privo dei caratteri della definitività e delladecisorietà".6. Il ricorso è, per queste ragioni, inammissibile.7. Nulla in ordine alle spese perché la parte ricorrente aveva giàdepositato formale dichiarazione ai fini dell'esenzione ai sensidell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella fase di merito (cfr. foglio 5del ricorso). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 17875/2023Numero sezionale 2443/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Nugmieoror ndi ora ccolta generale 19028/2026Data pubblicazione 11/06/202614.5.2026Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]