CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 15/01/2021, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appellata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico dei predetti rispettivamente in anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il primo ed anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa gli altri imputati concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge relativamente alla disposta conferma della pena accessoria nella misura stabilita dal giudice di primo grado; violazione di legge processuale penale nonchè vizio di motivazione relativamente alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione della condotta contestata quale ipotesi di rapina. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge processuale penale nonchè vizio di motivazione relativamente alla mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nonché violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione della condotta contestata quale ipotesi di rapina. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], con due motivi fra loro connessi, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esplicazione dei criteri di calcolo ed alla disposta riduzione della pena per effetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente motivi nuovi con la quale ha rilevato che tenuto conto della tipologia di rinunzia, diversa da quella di cui all' art. 589 c.p.p. la corte di appello si sarebbe dovuta, comunque, pronunziare sui motivi appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che è fondato il motivo di censura formulato da Marrazzo quanto al profilo inerente l'applicazione di una pena accessoria illegale. 1.2. Occorre rilevare che ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. (Sez. 5, Sentenza n. 28584 del 14/03/2017 Ud. (dep. 08/06/2017 ) Rv. 270240 - 01. In passato il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. (Sez. U, Sentenza n. 8411 del 27/05/1998 Ud. (dep. 17/07/1998 ) Rv. 210980 - 01 Nel caso in esame risulta che la corte di appello pur avendo irrogato al predetto la pena base inferiore ai tre anni ha confermato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, sicché sul punto la sentenza va riformata. 2. Deve, quindi, rilevarsi che tutte le altre censure proposte dal suindicato imputato nonché da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono da ritenere manifestamente infondate. Occorre, invero, rilevare che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201) Va, ancora, osservato che, in tema d "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 - dep. 03/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950401). Sulla scorta dei condivisibili principi che precedono devono ritenersi, pertanto, inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nonchè i motivi proposti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in quanto le censure attengono a profili non deducibili in questa sede vale a dire la insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la nullità della sentenza per omessa indicazione dei criteri di calcolo della pena e la erronea qualificazione delle condotte. 3. Osserva la Corte che poiché anche al [OSCURATO:PERSONA] - cui è stata irrogata una pena base inferiore ad anni tre - è stata confermata una pena accessoria illegale pure nei suoi confronti va disposto il parziale annullamento della sentenza impugnata con eliminazione della pena accessoria, con la precisazione che sulla scorta dei principi fissati di recente dalle S.U. nel procedimento RG. 34442/20 (non depositata) trattandosi di questione relativa a pena illegale nessuna preclusione deriva ai fini in questione dalla inammissibilità del proposto ricorso.4. Va, quindi, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che va eliminata e per il resto va dichiarata inammissibilità dei ricorsi. Per le considerazioni esposte il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque che elimina e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos