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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2020

Cassazione n. 24600/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per Azioni in amministrazione straordinaria,in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , via [OSCURATO:PERSONA],14 –controricorrente– Oggetto: art. 384,comma 1, c.p.c.

Verso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila n. 1 9/2020 , RG 1275/2018, pubblicatail 8.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .7 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 836 del 2010 il Tribunale di Pescara accoglieva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della nullità e dell'inefficacia delle clausole di un contratto di conto corrente intrattenuto dalla predetta società, di cui gli attori erano soci e fideiussori, con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relative alla misura degli interessi debitori, alla capitalizzazione periodica di essi, alla commissione di massimo scoperto, ai cosiddetti giorni valuta ed alle spese del conto, e condannava la banca convenuta a restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. le somme indebitamente corrisposte per tali titoli, in misura pari ad € 829.433,92, oltre rivalutazione e interessi, compensando integralmente fra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di Appello de L’Aquila con sentenza n. 1241 del 2016 con esclusivo riguardo alla censura vertente sullarivalutazione dell'importo liquidato dal Tribunale a titolo di capitale.

La Corte confermava la condanna della banca appellante a restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. la somma di € 829.433,92, con interessi al tasso legale dalla data del 31/12/2005 di chiusura del rapporto e sino al soddisfo, compensava le spese.

La banca Popolare di Bari proponeva ricorsoin Cassazione sulla base di un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 1832 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto illegittimo il primo saldo negativo del rapporto di conto corrente acquisito agli atti di causa, risalente al 1993, in assenza di contestazioni specifiche e di prova dell'invalidità delle risultanze di esso.

Con ordinanza n. 15433/2018del 13.6.2018 questa Corte accoglieva il ricorso, statuendo che nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi e che, conseguentemente, nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di documentare l' andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, dovendo la rideterminazione del saldo del conto avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura al fine dell'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti.

La Corte cassava,quindi, la sentenza impugnata e rimetteva la causa dinanzi allaCorte di appello de L’Aquila in diversa composizione .

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello , in sede di rinvio , rigettava la domanda di ripetizione.

Per quanto qui di interesse la Corte premetteva che: a)Il conto era stato aperto nel gennaio 1986; b) gli attuali ricorrenti avevano esibito gli estratti dal 1993 e sino alla chiusura, lamentando che la banca non aveva fornito loro gli estratti conto precedenti, nonostante fosse stata sollecitata in tal senso; c)la domanda posta in primo grado aveva ad oggetto l’intero andamento del rapporto; d) nell’ordinanza di rinvio era precisato che:«nei rapporti bancari in conto corrente, ilcorrentista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito sia tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che dellamancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimoha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): la rideterminazione del saldo del conto devequindi avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere( Cass.13 ottobre 2016, n. 20693); Pur prendendo atto che l’orientamento di questa Corte, in successive pronunzie, aveva ammesso la determinazione del saldo partendo dal primo estratto conto prodotto in giudizio, a norma dell’art. 384, comma 1, c.p.c. ha ritenuto di essere vincolata al principio di diritto enunciato anche se erano «intervenuti mutamenti nella giurisprudenza di legittimità». [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha nno presentato ricorso per cassazione conun motiv o ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha presentato contro ricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo : Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. con riferimento all’azione di cui all’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. per avere la Corte ritenuto di non procedere alla rideterminazione del conto partendo dal primo estratto disponibile, motivando che erano necessari tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto. 1.1 La censura è inammissibile.

La censura deduce la mancata applicazione dei principienunciati in altre ordinanze di questa Corte pronunciate successivamente all’ordinanza di rinvio(n.11543/2019; 33321/2018; n.25373), che hanno sancito che non è indispensabile l’acquisizione di tutti gli estratti conto dal momento dell’apertura del rapporto e che in caso di allegazione parziale il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto della chiesta ripetizione è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti.

La censura non coglie la ratio decidendi.

La Corte di merito è ben consapevole del diverso orientamento giurisprudenziale, che viene anche esplicitamente citato, ma ribadisce che in sede di rinvio, a norma dell’art. 384, comma 1, c.p.c. è vincolata al principio di diritto enunciato nell’ordinanza di rinvio.

La censura doveva vertere,quindi, deducendoo errori di valutazione dell’ordinanza di rinvio o muovere censure sull’applicabilità dell’art. 384, comma 1, c.p.c. citato.

A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità c ost ituzionale ( Cass., n. 12095 /2007 ; Cass ., n.6086/2014; Cass., n. 27155/2017).

2. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile .

Considerata l’ evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali è si ritiene dicompensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per Azioni in amministrazione straordinaria,in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma , via [OSCURATO:PERSONA],14 –controricorrente– Oggetto: art. 384,comma 1, c.p.c. Verso la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila n. 1 9/2020 , RG 1275/2018, pubblicatail 8.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .7 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 836 del 2010 il Tribunale di Pescara accoglieva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di accertamento della nullità e dell'inefficacia delle clausole di un contratto di conto corrente intrattenuto dalla predetta società, di cui gli attori erano soci e fideiussori, con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., relative alla misura degli interessi debitori, alla capitalizzazione periodica di essi, alla commissione di massimo scoperto, ai cosiddetti giorni valuta ed alle spese del conto, e condannava la banca convenuta a restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. le somme indebitamente corrisposte per tali titoli, in misura pari ad € 829.433,92, oltre rivalutazione e interessi, compensando integralmente fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di Appello de L’Aquila con sentenza n. 1241 del 2016 con esclusivo riguardo alla censura vertente sullarivalutazione dell'importo liquidato dal Tribunale a titolo di capitale. La Corte confermava la condanna della banca appellante a restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. la somma di € 829.433,92, con interessi al tasso legale dalla data del 31/12/2005 di chiusura del rapporto e sino al soddisfo, compensava le spese. La banca Popolare di Bari proponeva ricorsoin Cassazione sulla base di un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 1832 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto illegittimo il primo saldo negativo del rapporto di conto corrente acquisito agli atti di causa, risalente al 1993, in assenza di contestazioni specifiche e di prova dell'invalidità delle risultanze di esso. Con ordinanza n. 15433/2018del 13.6.2018 questa Corte accoglieva il ricorso, statuendo che nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi e che, conseguentemente, nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di documentare l' andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute, dovendo la rideterminazione del saldo del conto avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura al fine dell'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti. La Corte cassava,quindi, la sentenza impugnata e rimetteva la causa dinanzi allaCorte di appello de L’Aquila in diversa composizione . Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello , in sede di rinvio , rigettava la domanda di ripetizione. Per quanto qui di interesse la Corte premetteva che: a)Il conto era stato aperto nel gennaio 1986; b) gli attuali ricorrenti avevano esibito gli estratti dal 1993 e sino alla chiusura, lamentando che la banca non aveva fornito loro gli estratti conto precedenti, nonostante fosse stata sollecitata in tal senso; c)la domanda posta in primo grado aveva ad oggetto l’intero andamento del rapporto; d) nell’ordinanza di rinvio era precisato che:«nei rapporti bancari in conto corrente, ilcorrentista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito sia tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che dellamancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimoha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): la rideterminazione del saldo del conto devequindi avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere( Cass.13 ottobre 2016, n. 20693); Pur prendendo atto che l’orientamento di questa Corte, in successive pronunzie, aveva ammesso la determinazione del saldo partendo dal primo estratto conto prodotto in giudizio, a norma dell’art. 384, comma 1, c.p.c. ha ritenuto di essere vincolata al principio di diritto enunciato anche se erano «intervenuti mutamenti nella giurisprudenza di legittimità». [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha nno presentato ricorso per cassazione conun motiv o ed anche memoria . [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha presentato contro ricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1.Con il primo motivo : Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. con riferimento all’azione di cui all’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. per avere la Corte ritenuto di non procedere alla rideterminazione del conto partendo dal primo estratto disponibile, motivando che erano necessari tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto. 1.1 La censura è inammissibile. La censura deduce la mancata applicazione dei principienunciati in altre ordinanze di questa Corte pronunciate successivamente all’ordinanza di rinvio(n.11543/2019; 33321/2018; n.25373), che hanno sancito che non è indispensabile l’acquisizione di tutti gli estratti conto dal momento dell’apertura del rapporto e che in caso di allegazione parziale il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto della chiesta ripetizione è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti. La censura non coglie la ratio decidendi. La Corte di merito è ben consapevole del diverso orientamento giurisprudenziale, che viene anche esplicitamente citato, ma ribadisce che in sede di rinvio, a norma dell’art. 384, comma 1, c.p.c. è vincolata al principio di diritto enunciato nell’ordinanza di rinvio. La censura doveva vertere,quindi, deducendoo errori di valutazione dell’ordinanza di rinvio o muovere censure sull’applicabilità dell’art. 384, comma 1, c.p.c. citato. A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, salvo che la norma da applicare in relazione al principio di diritto enunciato risulti successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "jus superveniens", comprensivo sia dell'emanazione di una norma di interpretazione autentica, sia della dichiarazione di illegittimità c ost ituzionale ( Cass., n. 12095 /2007 ; Cass ., n.6086/2014; Cass., n. 27155/2017). 2. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile . Considerata l’ evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali è si ritiene dicompensare le spese. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma d
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