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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19891/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28 novembre ,2023, con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).

Ritenuto, in particolare, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Mortajic, che non aveva mai ottenuto la patente di guida, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Ritenuto, al contempo, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131- bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 28 novembre ,2023, con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la decisione impugnata, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto, in particolare, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Mortajic, che non aveva mai ottenuto la patente di guida, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Ritenuto, al contempo, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131- bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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