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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 1993

Cassazione n. 38646/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di Sorvegllanza di Sassari rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di SANNA Christian tesa ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova in relazione al residuo di anni 7 e mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 17.07.2017.

In motivazione, il Tribunale chiarisce che, nonostante in corso di detenzione il condannato abbia seguito un percorso di rivisitazione dei propri errori, si rende ancora necessario un percorso di rivisitazione del proprio agire, affinché possa raggiungere una solida ed effettiva maturazione che lo ponga al riparo dal rischio di ricaduta nel reatc.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SANNA Christian deducendo come motivo di ricorso inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 47 L. n. 354 del 1975 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione della misura alternativa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata, nel cui ambito si è fatta applicazione del principio di gadualità nella valutazione degli esiti del trattamento.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di Sorvegllanza di Sassari rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di SANNA Christian tesa ad ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova in relazione al residuo di anni 7 e mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 17.07.2017. In motivazione, il Tribunale chiarisce che, nonostante in corso di detenzione il condannato abbia seguito un percorso di rivisitazione dei propri errori, si rende ancora necessario un percorso di rivisitazione del proprio agire, affinché possa raggiungere una solida ed effettiva maturazione che lo ponga al riparo dal rischio di ricaduta nel reatc. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SANNA Christian deducendo come motivo di ricorso inosservanza ed erronea applicazione di legge, con riferimento all'art. 47 L. n. 354 del 1975 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione della misura alternativa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata, nel cui ambito si è fatta applicazione del principio di gadualità nella valutazione degli esiti del trattamento. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38646/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris