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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 48044/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22 settembre 2022 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Belluno con sentenza in data 16 dicembre 2016 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 113, 449 in relazione all'art. 426 cod.pen. perché in cooperazione tra loro, per imprudenza e negligenza consistita nell'esercitare lo sci fuori dalle piste regolamentari in condizioni climatiche avverse, avevano cagionato il distacco di una valanga condannandoli alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ciascuno.

2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: in data 14.2.2010 alle ore 14 e 40 circa in località Livinallongo del Col di Lana nel comprensorio sciistico di Col de Cuc, il gestore di un rifugio, [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'indicazione di uno sciatore di passaggio, chiamava la Polizia segnalando un distacco di neve.

Giunti sul posto, gli operanti della Polizia di Stato di Moena notavano quattro sciatori francesi, identificati negli odierni _ - imputati (esseridOinvece stata stralciata la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) che stavano scendendo fuori pista sotto la cima del Col de Cuc in una zona impervia ed isolata.

In quel momento il distacco di neve era già avvenuto ed i quattro fuori pista erano gli unici sciatori presenti sul luogo.

Il distacco veniva visivamente misurato come avente un fronte di circa 20 metri ed un'altezza di circa due Metri e mezzo.

Il giorno successivo il fronte nevoso veniva misurato mediante una sonda da valanghe e presentava un fronte di circa 15 metri di larghezza per una lunghezza di 400 metri ed un ammasso di una consistenza media di 3 metri di altezza.

Risultava altresì che il 14.2.2010 il bollettino segnalava il pericolo valanghe di grado

3. Alla luce di tali elementi il giudice di primo grado ha ritenuto pacificamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto ritenendo accertata la condotta colposa degli stessi consistita nell'aver praticato lo sci fuori pista in una giornata caratterizzata dal pericolo di valanghe.

La sentenza d'appello, nel confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti degli odierni imputati, ha recepito l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado.3.

Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.

Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; nullità della notificazione degli avvisi ex art. 169 cod, proc.pen., degli avvisi ex art. 415 bis cod.proc.pen, nullità degli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare, nullità dell'ordinanza di contumacia del Gip del 21.2.2013, nullità delle notifiche del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip, conseguente nullità della sentenza di primo grado; nullità della sentenza di appello in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.

Si assume che il giudice d'appello ha ritenuto di condividere richiamandole le conclusioni del giudice di primo grado quanto alla ritualità delle notifiche degli avvisi ex art. 169 cod.proc.pen. senza riscontrare le eccezioni e le censure sollevate con il primo motivo di appello.

Si assume che all'atto dell'identificazione degli indagati, tutti di nazionalità francese, i verbalizzanti davano atto che gli stessi non comprendevano la lingua italiana.

Con l'atto di impugnazione in particolare si era rilevato per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi é nella cartolina di ritorno indicazione dell'esito atteso che nello spazio dedicato alla firma manca la sottoscrizione del destinatario.

L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del primo giudice é errata laddove ha sostenuto che la firma apposta sulle due ricevute sarebbe all'evidenza riferibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA].

In più si era eccepito che dai documenti di identificazione fotocopiati dalla Polizia giudiziaria si evincono indirizzi diversi rispetto a quelli a cui sono stati inviati gli avvisi ex art. 169 cod.proc.pen.; per la [OSCURATO:PERSONA] ed il Leclerc gli avvisi sono stati inviati all'indirizzo di uno dei due.

Inoltre le sottoscrizioni sulle cartoline risultano del tutto illeggibili e per nulla simili a quelle apposte sul verbale di identificazione; inoltre non è dato comprendere chi abbia ricevuto il plico.

Per gli imputati non risulta essere stata fatta alcuna elezione di domicilio in Italia con evidente nullità della notifica degli avvisi inviati ex art. 169 cod.proc.pen. con conseguente nullità degli avvisi successivi e delle sentenze di primo grado e di appello.

Lamenta inoltre la violazione dell'art. 7, comma 4, della

I. n. 890 del 1982 in tema di notificazioni a mezzo posta per il mancato rispetto della procedura e dei connessi adempimenti.

Inoltre, pur ritenendo che la notificazione, ancorché non corretta alla luce della legge italiana, debba considerarsi perfezionata in quanto avvenuta alla stregua delle norme francesi non specifica quali siano le disposizioni nella specie applicate.

Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

La sentenza impugnata é contraddittoria laddove afferma che gli imputati hanno eletto domicilio presso il difensore mentre in altro passaggio ha ritenuto che tale dichiarazione fosse da ritenersi tamquam non esset.

Con il terzo motivo si deduce la nullità ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. della sentenza per omessa traduzione degli atti fondamentali- violazione dell'art. 143 cod.proc.pen, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 63 CEDU, violazione del principio tempus regit actum in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen.

Si assume che, anche ove si ritenesse che gli imputati avessero eletto domicilio presso il difensore, ciò non esclude comunque la necessità della traduzione degli atti fondamentali per chi non conosce la lingua italiana e ciò a prescindere dal ruolo attivo dell'imputato nel processo e prima del novellato art. 143 cod.proc.pen. con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella d'appello.

Con il quarto motivo deduce il vizio del procedimento ovvero la nullità'ex artt. 171 e 178 lett. c) cod.proc.pen. del decreto di citazione notificato presso il difensore quale ritenuto asserito domiciliatario in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c) Si assume che la Corte d'appello ha ritenuto che gli imputati non abbiano eletto validamente domicilio presso il difensore ma i tre decreti di citazione in appello sono stati notificati presso il difensore quale ritenuto domiciliatario.

Con il quinto motivo deduce il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. sulla valutazione e qualificazione dell'evento in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c).

Si assume che la sentenza impugnata non reca alcuna congrua motivazione in merito alla qualificazione del fatto come valanga o come slavina e rimette tale valutazione a quanto riferito dal teste Voltolini, peraltro non testimone diretto del fatto.

Con il sesto motivo deduce il difetto di motivazione in relazione all'art. 606 comma 1, lett. e), violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. sulla valutazione del nesso causale; mancanza di motivazione e motivazione tautologica sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello in ordine alla contestata cooperazione colposa tra i quattro sciatori.

Si assume che il giudizio di responsabilità si fonda sulle affermazioni del teste Voltolini e si censura l'affermazione della responsabilità dei tre imputati non sapendo in quale posizione si trovassero.

Inoltre non vi é alcuna motivazione in ordine alla contestata cooperazione colposa.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di .

Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va esaminato in via prioritaria per ragioni logiche il terzo motivo di ricorso.

Lo stesso é fondato con assorbimento delle restanti censure.

Va premesso che il diritto alla traduzione degli atti, riconosciuto all'imputato o indagato alloglotta, è previsto dall'art. 143, comma 2, c.p.p., in attuazione della Direttiva 2010/640/UE ed in accordo con quanto previsto dall'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, in forza del quale «ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a-suo carico».

L'intervenuta modifica dell'art. 143 cod. proc. pen. a seguito dell'entrata in vigore del d.

Igs. 4 marzo 2014, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali», entrato in vigore il 2/04/2014, comporta che, per l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale, l'autorità procedente disponga la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'Informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

La norma in esame tende ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa media-nté adeguata tutela all'imputato alloglotto anche in rapporto agli atti a contenuto valutativo, al fine di orientare il potere di critica della decisione.

La nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c)-, cod. proc. pen., riferendosi all'assistenza dell'imputato.

Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179, comma 1, stesso codice tra le nullità assolute e insanabili, bensì tra quelle che, pur potendo essere rilevate d'ufficio, non possono essere più eccepite dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (cosiddette nullità a regime intermedio) ( in tal senso: N. 2228 del 1995 Rv. 201461 - 01, N. 8403 del 1997 Rv. 208850 - 01, N. 2156 del 1998 Rv. 209810 - 01).

Deve altresì aggiungersi che, anche quando sussiste il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete, condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla: ciò perché l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o non, tale assistenza, e attribuisce all'autorità giudiziaria il potere- dovere di valutarne la necessità. (così N. 3547 del 1996 Rv. 208188 - 01, N. 8403 del 1997 Rv. 208850 - 01, N. 882 del 1998 Rv. 213068 - 01, N. 1141 del 1999 Rv. 215662 - 01).

2. Nel caso di specie é' incontestato, e la stessa Corte d'appello ne dà atto, che gli odierni imputati non conoscessero la lingua italiana bensì quella francese (vedi in particolare verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 13.2.2010) con la conseguenza che gli atti del procedimento, dalla contestazione fino alla sentenza, andavano quindi tradotti in lingua comprensibile agli imputati.

Ciò non é avvenuto in quanto non si é provveduto alla nomina di un interprete né alla traduzione degli atti ed invece vi è stata un'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e gli atti successivi sono stati notificati in italiano presso il difensore d'ufficio.

Il decreto che ha disposto il giudizio di primo grado datato 21.2.2013 é stato notificato in italiano presso l' Avv. [OSCURATO:PERSONA], la mancata traduzione degli atti é stata eccepita nella memoria ex art. 121 cod.proc.pen. nel giudizio di primo grado, cui è seguita l'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che testualmente ha ritenuto che ".. il diritto di farsi assistere da interprete é limitato agli atti orali e la traduzione é prevista da specifiche disposizioni di legge (art. 169 c.p.p.).." Nel rigettare la censura difensiva nuovamente proposta sul punto, la Corte d'appello ha invece fatto leva sull'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio ritenendo che "non c'è né ci sarebbe stato alcun bisogno che gli atti fossero tradotti in francese atteso che la loro notifica sarebbe po i avvenuta- come in effetti é avvenuta- al loro difensore a Belluno".. aggiungendo altresì che "..la traduzione é prevista nell'interesse dell'imputato che assume un ruolo attivo nel procedimento e non é perciò necessaria per coloro che, pur legittimamente, optino per la procedura di cui all'art. 161 c.p.p.".Statuizioni queste che si pongono in netto contrasto con i principi affermati da questa Corte.

Va rilevato in primis che l'elezione di domicilio da parte di straniero non a conoscenza della lingua italiana necessita, per la sua validità, l'assistenza dell'interprete. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza dell'interprete all'elezione di domicilio dà luogo ad una nullità a regime intermedio) (Sez. 1,n. 32000 del 31/05/2013, Rv. 256113)_sicché nella specie l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non é ab origine valida.

Per di più va rilevato che la motivazione resa dalla Corte d'appello sul punto è contraddittoria, atteso che in alcuni passaggi la Corte d'appello si presuppone la validità di tale atto ed in altri si afferma testualmente di ritenere tamquam non esset l'elezione di domicilio effettuata dagli imputati presso il difensore d'ufficio (vedi pg. 3 sentenza impugnata).

Ma soprattutto le statuizioni della Corte territoriale si pongono in palese contrasto con il principio secondo cui in tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione. di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di . notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua) (Sez. 6, n.30143 del 07/07/2021,).

L'orientamento in esame si fonda sulla considerazione che l'elezione di domicilio attenga solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporti la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti.

Invero, come anche riconosciuto da Sez. 6, n. 30873 del 18 settembre 2020, l'indagato, attraverso l'elezione di domicilio, sceglie esclusivamente il luogo e la persona alla quale devono essere notificati gli atti, ma non anche chi debba a lui tradurli o spiegarli.

L'accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe le successive doglianze.

La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullatè - senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Belluno in diversa composizione per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22 settembre 2022 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Belluno con sentenza in data 16 dicembre 2016 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 113, 449 in relazione all'art. 426 cod.pen. perché in cooperazione tra loro, per imprudenza e negligenza consistita nell'esercitare lo sci fuori dalle piste regolamentari in condizioni climatiche avverse, avevano cagionato il distacco di una valanga condannandoli alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione ciascuno. 2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito é il seguente: in data 14.2.2010 alle ore 14 e 40 circa in località Livinallongo del Col di Lana nel comprensorio sciistico di Col de Cuc, il gestore di un rifugio, [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'indicazione di uno sciatore di passaggio, chiamava la Polizia segnalando un distacco di neve. Giunti sul posto, gli operanti della Polizia di Stato di Moena notavano quattro sciatori francesi, identificati negli odierni _ - imputati (esseridOinvece stata stralciata la posizione di [OSCURATO:PERSONA]) che stavano scendendo fuori pista sotto la cima del Col de Cuc in una zona impervia ed isolata. In quel momento il distacco di neve era già avvenuto ed i quattro fuori pista erano gli unici sciatori presenti sul luogo. Il distacco veniva visivamente misurato come avente un fronte di circa 20 metri ed un'altezza di circa due Metri e mezzo. Il giorno successivo il fronte nevoso veniva misurato mediante una sonda da valanghe e presentava un fronte di circa 15 metri di larghezza per una lunghezza di 400 metri ed un ammasso di una consistenza media di 3 metri di altezza. Risultava altresì che il 14.2.2010 il bollettino segnalava il pericolo valanghe di grado 3. Alla luce di tali elementi il giudice di primo grado ha ritenuto pacificamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto ritenendo accertata la condotta colposa degli stessi consistita nell'aver praticato lo sci fuori pista in una giornata caratterizzata dal pericolo di valanghe. La sentenza d'appello, nel confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti degli odierni imputati, ha recepito l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado.3. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; nullità della notificazione degli avvisi ex art. 169 cod, proc.pen., degli avvisi ex art. 415 bis cod.proc.pen, nullità degli avvisi di fissazione dell'udienza preliminare, nullità dell'ordinanza di contumacia del Gip del 21.2.2013, nullità delle notifiche del decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip, conseguente nullità della sentenza di primo grado; nullità della sentenza di appello in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. Si assume che il giudice d'appello ha ritenuto di condividere richiamandole le conclusioni del giudice di primo grado quanto alla ritualità delle notifiche degli avvisi ex art. 169 cod.proc.pen. senza riscontrare le eccezioni e le censure sollevate con il primo motivo di appello. Si assume che all'atto dell'identificazione degli indagati, tutti di nazionalità francese, i verbalizzanti davano atto che gli stessi non comprendevano la lingua italiana. Con l'atto di impugnazione in particolare si era rilevato per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi é nella cartolina di ritorno indicazione dell'esito atteso che nello spazio dedicato alla firma manca la sottoscrizione del destinatario. L'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del primo giudice é errata laddove ha sostenuto che la firma apposta sulle due ricevute sarebbe all'evidenza riferibile all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. In più si era eccepito che dai documenti di identificazione fotocopiati dalla Polizia giudiziaria si evincono indirizzi diversi rispetto a quelli a cui sono stati inviati gli avvisi ex art. 169 cod.proc.pen.; per la [OSCURATO:PERSONA] ed il Leclerc gli avvisi sono stati inviati all'indirizzo di uno dei due. Inoltre le sottoscrizioni sulle cartoline risultano del tutto illeggibili e per nulla simili a quelle apposte sul verbale di identificazione; inoltre non è dato comprendere chi abbia ricevuto il plico. Per gli imputati non risulta essere stata fatta alcuna elezione di domicilio in Italia con evidente nullità della notifica degli avvisi inviati ex art. 169 cod.proc.pen. con conseguente nullità degli avvisi successivi e delle sentenze di primo grado e di appello. Lamenta inoltre la violazione dell'art. 7, comma 4, della I. n. 890 del 1982 in tema di notificazioni a mezzo posta per il mancato rispetto della procedura e dei connessi adempimenti. Inoltre, pur ritenendo che la notificazione, ancorché non corretta alla luce della legge italiana, debba considerarsi perfezionata in quanto avvenuta alla stregua delle norme francesi non specifica quali siano le disposizioni nella specie applicate. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. La sentenza impugnata é contraddittoria laddove afferma che gli imputati hanno eletto domicilio presso il difensore mentre in altro passaggio ha ritenuto che tale dichiarazione fosse da ritenersi tamquam non esset. Con il terzo motivo si deduce la nullità ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. della sentenza per omessa traduzione degli atti fondamentali- violazione dell'art. 143 cod.proc.pen, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 63 CEDU, violazione del principio tempus regit actum in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. Si assume che, anche ove si ritenesse che gli imputati avessero eletto domicilio presso il difensore, ciò non esclude comunque la necessità della traduzione degli atti fondamentali per chi non conosce la lingua italiana e ciò a prescindere dal ruolo attivo dell'imputato nel processo e prima del novellato art. 143 cod.proc.pen. con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella d'appello. Con il quarto motivo deduce il vizio del procedimento ovvero la nullità'ex artt. 171 e 178 lett. c) cod.proc.pen. del decreto di citazione notificato presso il difensore quale ritenuto asserito domiciliatario in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c) Si assume che la Corte d'appello ha ritenuto che gli imputati non abbiano eletto validamente domicilio presso il difensore ma i tre decreti di citazione in appello sono stati notificati presso il difensore quale ritenuto domiciliatario. Con il quinto motivo deduce il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. sulla valutazione e qualificazione dell'evento in relazione all'art. 606 comma 1, lett. c). Si assume che la sentenza impugnata non reca alcuna congrua motivazione in merito alla qualificazione del fatto come valanga o come slavina e rimette tale valutazione a quanto riferito dal teste Voltolini, peraltro non testimone diretto del fatto. Con il sesto motivo deduce il difetto di motivazione in relazione all'art. 606 comma 1, lett. e), violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. sulla valutazione del nesso causale; mancanza di motivazione e motivazione tautologica sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello in ordine alla contestata cooperazione colposa tra i quattro sciatori. Si assume che il giudizio di responsabilità si fonda sulle affermazioni del teste Voltolini e si censura l'affermazione della responsabilità dei tre imputati non sapendo in quale posizione si trovassero. Inoltre non vi é alcuna motivazione in ordine alla contestata cooperazione colposa. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di . Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminato in via prioritaria per ragioni logiche il terzo motivo di ricorso. Lo stesso é fondato con assorbimento delle restanti censure. Va premesso che il diritto alla traduzione degli atti, riconosciuto all'imputato o indagato alloglotta, è previsto dall'art. 143, comma 2, c.p.p., in attuazione della Direttiva 2010/640/UE ed in accordo con quanto previsto dall'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, in forza del quale «ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a-suo carico». L'intervenuta modifica dell'art. 143 cod. proc. pen. a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. 4 marzo 2014, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali», entrato in vigore il 2/04/2014, comporta che, per l'imputato che non comprende la lingua del procedimento penale, l'autorità procedente disponga la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'Informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. La norma in esame tende ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa media-nté adeguata tutela all'imputato alloglotto anche in rapporto agli atti a contenuto valutativo, al fine di orientare il potere di critica della decisione. La nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c)-, cod. proc. pen., riferendosi all'assistenza dell'imputato. Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179, comma 1, stesso codice tra le nullità assolute e insanabili, bensì tra quelle che, pur potendo essere rilevate d'ufficio, non possono essere più eccepite dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (cosiddette nullità a regime intermedio) ( in tal senso: N. 2228 del 1995 Rv. 201461 - 01, N. 8403 del 1997 Rv. 208850 - 01, N. 2156 del 1998 Rv. 209810 - 01). Deve altresì aggiungersi che, anche quando sussiste il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete, condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla: ciò perché l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o non, tale assistenza, e attribuisce all'autorità giudiziaria il potere- dovere di valutarne la necessità. (così N. 3547 del 1996 Rv. 208188 - 01, N. 8403 del 1997 Rv. 208850 - 01, N. 882 del 1998 Rv. 213068 - 01, N. 1141 del 1999 Rv. 215662 - 01). 2. Nel caso di specie é' incontestato, e la stessa Corte d'appello ne dà atto, che gli odierni imputati non conoscessero la lingua italiana bensì quella francese (vedi in particolare verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 13.2.2010) con la conseguenza che gli atti del procedimento, dalla contestazione fino alla sentenza, andavano quindi tradotti in lingua comprensibile agli imputati. Ciò non é avvenuto in quanto non si é provveduto alla nomina di un interprete né alla traduzione degli atti ed invece vi è stata un'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e gli atti successivi sono stati notificati in italiano presso il difensore d'ufficio. Il decreto che ha disposto il giudizio di primo grado datato 21.2.2013 é stato notificato in italiano presso l' Avv. [OSCURATO:PERSONA], la mancata traduzione degli atti é stata eccepita nella memoria ex art. 121 cod.proc.pen. nel giudizio di primo grado, cui è seguita l'ordinanza di rigetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che testualmente ha ritenuto che ".. il diritto di farsi assistere da interprete é limitato agli atti orali e la traduzione é prevista da specifiche disposizioni di legge (art. 169 c.p.p.).." Nel rigettare la censura difensiva nuovamente proposta sul punto, la Corte d'appello ha invece fatto leva sull'avvenuta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio ritenendo che "non c'è né ci sarebbe stato alcun bisogno che gli atti fossero tradotti in francese atteso che la loro notifica sarebbe po i avvenuta- come in effetti é avvenuta- al loro difensore a Belluno".. aggiungendo altresì che "..la traduzione é prevista nell'interesse dell'imputato che assume un ruolo attivo nel procedimento e non é perciò necessaria per coloro che, pur legittimamente, optino per la procedura di cui all'art. 161 c.p.p.".Statuizioni queste che si pongono in netto contrasto con i principi affermati da questa Corte. Va rilevato in primis che l'elezione di domicilio da parte di straniero non a conoscenza della lingua italiana necessita, per la sua validità, l'assistenza dell'interprete. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza dell'interprete all'elezione di domicilio dà luogo ad una nullità a regime intermedio) (Sez. 1,n. 32000 del 31/05/2013, Rv. 256113)_sicché nella specie l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non é ab origine valida. Per di più va rilevato che la motivazione resa dalla Corte d'appello sul punto è contraddittoria, atteso che in alcuni passaggi la Corte d'appello si presuppone la validità di tale atto ed in altri si afferma testualmente di ritenere tamquam non esset l'elezione di domicilio effettuata dagli imputati presso il difensore d'ufficio (vedi pg. 3 sentenza impugnata). Ma soprattutto le statuizioni della Corte territoriale si pongono in palese contrasto con il principio secondo cui in tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione. di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di . notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua) (Sez. 6, n.30143 del 07/07/2021,). L'orientamento in esame si fonda sulla considerazione che l'elezione di domicilio attenga solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporti la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti. Invero, come anche riconosciuto da Sez. 6, n. 30873 del 18 settembre 2020, l'indagato, attraverso l'elezione di domicilio, sceglie esclusivamente il luogo e la persona alla quale devono essere notificati gli atti, ma non anche chi debba a lui tradurli o spiegarli. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe le successive doglianze. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullatè - senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Belluno in diversa composizione per
Sentenza Cassazione n. 48044/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris