CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v3,)~é~, ,,,~eramptimenwa~ar" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 15 luglio 2019, ha condannato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate, ex artt. 582 e 585, cod. pen., per il reato di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110 e per il reato di cui agli artt. 614 e 61, n.2, cod. pen., riqualificato come reato di danneggiamento con violenza alla persona ex art. 635, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del suo difensore; -che con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen. per l'assenza della prova specifica sull'effettiva responsabilità. Il motivo è inammissibile in quanto volto a prefigurare una alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. La Corte di appello ha valutato le prove in merito qualificando correttamente il fatto ai sensi dell'art. 582, cod. pen. - che con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n.110. Il motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Invero, integra il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto, senza giustificato motivo, di un'arma all'interno di uno spazio comune condominiale, in quanto, non essendo detto spazio destinato in via esclusiva al servizio della singola abitazione, non può considerarsi come sua appartenenza (Sez.1, n.10810 del 16/01/2020, D'Ambrogi, Rv 278692). -che con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato poiché afferente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. La Corte territoriale, in parziale accoglimento di uno specifico motivo di appello, ha riqualificato il reato d cui all'art. 614, cod. pen, come reato di danneggiamento con violenza alla persona. - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in