CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del tribunale di Foggia del 13 dicembre 2022, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 800 di multa - sostituita la pena detentiva con la libertà controllata - per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. commesso in Foggia il 11/11/2022. 1.Un primo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione, in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla responsabilità dell'imputato. 2.Un secondo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione della legge, in quanto la sentenza non avrebbe dato contezza della mancata concessione delle attenuanti generiche. Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di ; patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. o il mancato riconoscimento di attenuanti - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiannento - vuoi perché del tutto generico e, peraltro - con riferimento al secondo motivo di ricorso - promosso per motivi formali che divaricano da quelli concretamente esposti, dal momento che l'inosservanza della legge penale riguarda la violazione delle norme di diritto penale sostanziale e non l'assenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de