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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14835/2023

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la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, e il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 29/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del l'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini e, con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso gli atti al Tribunale di Rimini.

Ciò sul presupposto che il trasporto di un bene riciclato da un luogo all'altro esulasse dalla condotta tipica di «trasferimento» prevista dall'art. 648-bis cod. pen., da intendersi nel senso di una movimentazione dissimulatoria.

2. Con ordinanza in data 29/09/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha proposto conflitto negativo di competenza, rilevando come la movimentazione transfrontaliera di denaro di provenienza illecita, occultato nel vano di una autovettura, costituisca una forma di trasferimento diretto e idoneo a ostacolare l'identificazione delittuosa della somma movimentata.

E dal momento che i fatti contestati concernevano una condotta di dissimulazione attuata con la movimentazione transfrontaliera avvenuta al valico del Brennero, il Giudice rimettente ha ritenuto che la competenza territoriale debba essere attribuita al Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto negativo di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte, secondo quanto previsto dell'art. 28 cod. proc. pen. 2.

Sempre in premessa va ribadito che la movimentazione transfrontaliera delle provviste di denaro contante, prima ancora che operazione diretta a consegnare ai destinatari le relative somme, è condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, come tale idonea a integrare il delitto di riciclaggio (per identica soluzione v.

Sez. 1, n. 2561 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 283873 - 01), impedendo la stessa la rilevazione del transito del denaro ad opera delle autorità preposte e, per questa via, l'identificazione della sua provenienza (così Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282314- 01).

E consumandosi il delitto de quo nel momento e nel luogo in cui si realizza l'effetto dissimulatorio a cui tendono le condotte tipiche (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Ghini, Rv. 264497-01), deve ritenersi che detta consumazione si sia nella specie realizzata al momento del passaggio dai valichi di confine.

3. Invero, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Bolzano, secondo cui la condotta in contestazione si risolverebbe «in un mero trasporto in altro luogo del bene riciclato» non considera che, mediante l'occulto trasferimento oltre il confine dello Stato delle somme di denaro compendio di reato, si realizza il definitivo e irreparabile occultamento della provenienza delle provviste stesse e si pone un insormontabile ostacolo all'identificazione della stessa.

Ne consegue che l'equiparazione di tale condotta a quella del «mero spostamento» del bene riciclato all'interno del territorio nazionale finisce per non considerare la reale funzione della condotta da qualificare.

3.1. Non può pertanto dubitarsi, alla luce di quanto riportato in contestazione, che essendosi il passaggio transfrontaliero realizzato al valico del Brennero, il delitto di riciclaggio sia stato portato a consumazione in quello stesso momento e in quello specifico luogo.

4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza funzionale del Tribunale di Bolzano - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, al quale vanno, pertanto, trasmessi i relativi atti.

4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bolzano cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in data 16/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, e il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], proposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 29/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del l'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che si dichiari la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini e, con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso gli atti al Tribunale di Rimini. Ciò sul presupposto che il trasporto di un bene riciclato da un luogo all'altro esulasse dalla condotta tipica di «trasferimento» prevista dall'art. 648-bis cod. pen., da intendersi nel senso di una movimentazione dissimulatoria. 2. Con ordinanza in data 29/09/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha proposto conflitto negativo di competenza, rilevando come la movimentazione transfrontaliera di denaro di provenienza illecita, occultato nel vano di una autovettura, costituisca una forma di trasferimento diretto e idoneo a ostacolare l'identificazione delittuosa della somma movimentata. E dal momento che i fatti contestati concernevano una condotta di dissimulazione attuata con la movimentazione transfrontaliera avvenuta al valico del Brennero, il Giudice rimettente ha ritenuto che la competenza territoriale debba essere attribuita al Tribunale di Bolzano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto negativo di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte, secondo quanto previsto dell'art. 28 cod. proc. pen. 2. Sempre in premessa va ribadito che la movimentazione transfrontaliera delle provviste di denaro contante, prima ancora che operazione diretta a consegnare ai destinatari le relative somme, è condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, come tale idonea a integrare il delitto di riciclaggio (per identica soluzione v. Sez. 1, n. 2561 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 283873 - 01), impedendo la stessa la rilevazione del transito del denaro ad opera delle autorità preposte e, per questa via, l'identificazione della sua provenienza (così Sez. 1, n. 43315 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282314- 01). E consumandosi il delitto de quo nel momento e nel luogo in cui si realizza l'effetto dissimulatorio a cui tendono le condotte tipiche (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Ghini, Rv. 264497-01), deve ritenersi che detta consumazione si sia nella specie realizzata al momento del passaggio dai valichi di confine. 3. Invero, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Bolzano, secondo cui la condotta in contestazione si risolverebbe «in un mero trasporto in altro luogo del bene riciclato» non considera che, mediante l'occulto trasferimento oltre il confine dello Stato delle somme di denaro compendio di reato, si realizza il definitivo e irreparabile occultamento della provenienza delle provviste stesse e si pone un insormontabile ostacolo all'identificazione della stessa. Ne consegue che l'equiparazione di tale condotta a quella del «mero spostamento» del bene riciclato all'interno del territorio nazionale finisce per non considerare la reale funzione della condotta da qualificare. 3.1. Non può pertanto dubitarsi, alla luce di quanto riportato in contestazione, che essendosi il passaggio transfrontaliero realizzato al valico del Brennero, il delitto di riciclaggio sia stato portato a consumazione in quello stesso momento e in quello specifico luogo. 4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare la competenza funzionale del Tribunale di Bolzano - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare, al quale vanno, pertanto, trasmessi i relativi atti. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bolzano cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 16/
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