Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32034/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l 06/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dei ricorrenti - e il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la violazione dell'art. 624 cod. pen. e il vizi odi motivazione in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova ma offrendo una ricostruzione alternativa qui non consentita, affidandosi pure a enunciati assertivi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); 1considerato che il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva e l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - ed il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che assume la violazione della legge penale in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici, il che esime dal dilungarsi per osservare che la prospettazione di entrambi di ricorrenti è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), segnatamente richiamando, oltre ai loro precedenti, le specifiche modalità della condotta da loro posta in essere e l'elevata pericolosità palesata; ritenuto che, all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 06/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dei ricorrenti - e il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la violazione dell'art. 624 cod. pen. e il vizi odi motivazione in ordine all'attribuzione del fatto all'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova ma offrendo una ricostruzione alternativa qui non consentita, affidandosi pure a enunciati assertivi (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); 1considerato che il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che denunciano la violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva e l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - ed il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che assume la violazione della legge penale in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - sono privi di specificità in quanto non contengono un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici, il che esime dal dilungarsi per osservare che la prospettazione di entrambi di ricorrenti è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale, con motivazione congrua e logica, ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), segnatamente richiamando, oltre ai loro precedenti, le specifiche modalità della condotta da loro posta in essere e l'elevata pericolosità palesata; ritenuto che, all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris