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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 47467/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; £UL io (hr) yl Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente quale autore del reato di cui all'art. 256 divo n. 152 del 2006, è manifestamente infondato.

La corte territoriale ha rilevato che l'identificazione del ricorrente in cui che conduceva il furgone ricolmo di rifiuti, è avvenuta grazie alle dichiarazioni del teste di P.G. che lo aveva visto mentre conduceva il furgone.

L'affidabilità di siffatto riconoscimento non risiede tanto nell'osservanza delle regole processuali di cui agli artt. 189, 213 cod.proc.pen. che regolano la ricognizione di persona, ma sul giudizio di attendibilità della fonte dichiarativa (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01), che non è neppure censurato.

Non è pertinente il richiamo ai requisiti della ricognizione di persona.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 per avere trasportato a bordo un un furgone cassonato rifiuti pericolosi e non senza autorizzazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 - dep. 17/06/2011, D'Andrea, Rv. 250674), e che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605), ciò non di meno occorre pur sempre che costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale e non trovi applicazione la deroga.

Ciò posto in diritto, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa corte: ha argomentato circa la non occasionalità della condotta desunta da un pur minima organizzazione di mezzi per lo svolgimento di un'attività, avuto riguardo alla circostanza che era utilizzato un autocarro cassonata in grado di trasportare ingenti quantità di rifiuti e la quantità di rifiuti trasportati in occasione del trasporto abusivo accertato.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; £UL io (hr) yl Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione all'identificazione del ricorrente quale autore del reato di cui all'art. 256 divo n. 152 del 2006, è manifestamente infondato. La corte territoriale ha rilevato che l'identificazione del ricorrente in cui che conduceva il furgone ricolmo di rifiuti, è avvenuta grazie alle dichiarazioni del teste di P.G. che lo aveva visto mentre conduceva il furgone. L'affidabilità di siffatto riconoscimento non risiede tanto nell'osservanza delle regole processuali di cui agli artt. 189, 213 cod.proc.pen. che regolano la ricognizione di persona, ma sul giudizio di attendibilità della fonte dichiarativa (Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 - 01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041 - 01), che non è neppure censurato. Non è pertinente il richiamo ai requisiti della ricognizione di persona. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 per avere trasportato a bordo un un furgone cassonato rifiuti pericolosi e non senza autorizzazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che sanziona la continuità della attività illecita (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 - dep. 17/06/2011, D'Andrea, Rv. 250674), e che, trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale (Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/04/2010, Hrustic, Rv. 247605), ciò non di meno occorre pur sempre che costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale e non trovi applicazione la deroga. Ciò posto in diritto, dalla sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa corte: ha argomentato circa la non occasionalità della condotta desunta da un pur minima organizzazione di mezzi per lo svolgimento di un'attività, avuto riguardo alla circostanza che era utilizzato un autocarro cassonata in grado di trasportare ingenti quantità di rifiuti e la quantità di rifiuti trasportati in occasione del trasporto abusivo accertato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2022 Il
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