CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33902/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di sorveglianza di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 25 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza diRoma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata daClaudio [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare –quantificata in due anni, sei mesi e sei giorni di reclusione –, che era stata postain esecuzione in conseguenza di un provvedimento di cumulo emesso per reati inmateria di stupefacenti.A sostegno del respingimento dell’istanza, il Tribunale di sorveglianza diRoma richiamava il complesso vissuto criminale del condannato, che imponeva diritenere non del tutto scemata la sua pericolosità sociale, che andava correlata aun percorso incompleto di rieducazione trattamentale, reso evidente dall’assenzadi un’effettiva rivisitazione dei suoi pregressi comportamenti criminosi, attestatadalla relazione U.E.P.E. acquisita agli atti.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Comi e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, proponeva ricorso per cassazione,articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenutainsussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziariodell’affidamento in prova al servizio sociale invocato nell’interesse di ClaudioRuggiano, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma intermini frammentari e svincolati dalle emergenze processuali.Non si era, in questo modo, tenuto conto del percorso rieducativo intrapresodal ricorrente dopo le condanne della cui esecuzione si cui si controverte, cheveniva valutato negativamente sulla base di condotte illecite significativamenterisalenti nel tempo – collocabili cronologicamente tra il 2018 e il 2019 – einidonee a formulare un giudizio prognostico negativo, avendo [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo, avviato un processo efficace di rivisitazione critica, attestato dallarelazione U.E.P.E. versata in atti, peraltro richiamata dal provvedimentoimpugnato.2.1. Le argomentazioni esposte nell’atto d’impugnazione introduttivo delpresente procedimento venivano richiamate e ribadite nei motivi nuovi depositatidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo il 28 luglio 2026, nei quali,a sostegno dell’accoglimento dell’originario ricorso, si rappresentava che ilTribunale di sorveglianza di Roma aveva richiamato la relazione U.E.P.E. intermini impropri, avendo omesso «di confrontarsi con le sue conclusionicomplessivamente favorevoli, che delineavano un quadro di maturità personale eintegrazione sociale […]».Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che l’atto d’impugnazione presentato da ClaudioRuggiano, così come integrato dai motivi nuovi depositati il 28 luglio 2026, nonindividua singoli profili del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende aprovocare una rivalutazione complessiva dei presupposti per la concessione delbeneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale invocato, cherisultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma, in conformità dellerisultanze processuali e del comportamento del condannato.Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, valutava correttamente glielementi informativi di cui disponeva, sulla base dei quali elaborava un percorsoargomentativo congruo e rispettoso delle emergenze processuali, formulando ungiudizio prognostico adeguato alla personalità e alla carriera criminale diRuggiano. Tali elementi negativi di giudizio, a loro volta, venivano correlati alpercorso rieducativo intrapreso del ricorrente dopo le condanne di cui sicontroverte, che veniva ritenuto incompleto rispetto al disvalore dei titoli di reatoposti in esecuzione e all’assenza di un processo di rivisitazione del suo pregressopercorso criminale.Rispetto a questa, ineccepibile, valutazione, priva di rilievo apparel’ammissione delle responsabilità penali da parte del ricorrente, tenuto conto delfatto che, come evidenziato dall’U.E.P.E., tale comportamento era connotato daparzialità e non consentiva di ritenere concluso il processo di rivisitazionevaloriale compiuto, dopo le condanne presupposte, dal ricorrente. Taliconclusioni, a ben vedere, appaiono corroborate e non smentite dalla relazioneU.E.P.E. acquisita agli atti, in cui, come affermato a pagina 2 della decisionecensurata, si evidenziava che «il [OSCURATO:PERSONA], pur manifestando consapevolezzarispetto ai fatti che lo hanno visto protagonista, se ne assume solo in parte laresponsabilità in quanto riconosce solo l’uso personale dello stupefacente e non ifini di spaccio».3. In questa, univoca, cornice, occorre ribadire che il Tribunale disorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cuidisponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di ClaudioRuggiano su una valutazione complessiva della sua caratura criminale, cheappare pienamente rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata,secondo cui, ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzionedell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non «potendosi prescindere,dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, ètuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioninegative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizioprognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»(Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).Nella stessa direzione ermeneutica, con particolare riferimento al beneficiopenitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale invocato da ClaudioRuggiano, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 7873del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01, secondo cui: «Ai finidella concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosiprescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la penain espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannatosuccessivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare laconcreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale darendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativarichiesta».Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato, che appare rispettato dalTribunale di sorveglianza di Roma, il principio secondo cui, ai fini dellaconcessione di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dalvaglio dei comportamenti del condannato, antecedenti e susseguenti allacommissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica deibenefici penitenziari, di volta in volta, richiesti. Tale vaglio deve essere effettuatotenendo conto del processo di revisione critica concretamente seguito dalsoggetto richiedente e del percorso rieducativo avviato dal condannato,indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, sucui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprimeva intermini congrui e rispettosi delle emergenze processuali (tra le altre, Sez. 1, n.10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008,Cesarini, Rv. 240306 - 01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto delricorso proposto da di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]